CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16051/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata del Tribunale di Roma, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen per il reato di cui all'art. 73, comma I, DPR 309/1990, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea disposta confisca della somma di denaro, pari ad €.13.800, di cui era stato trovato in possesso. 2. Il motivo è manifestamente infondato. È difatti applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito ha infatti rilevato, quanto alla somma ingente di denaro, la sproporzione tra la somma accantonata e le precarie condizioni di vita dell'imputato, ed ha correttamente ritenuto del tutto indinnostrate le giustificazioni addotte sul punto. È dunque immune da censure la valutazione del giudice di merito secondo cui l'ammontare dei guadagni del ricorrente non gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale importo, essendo valutazione ancorata a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente logica e congrua. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese lifl owcha eittla processuali e della somma di euro tremi! Ilayassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 2 aprile 202