Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00670/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18/04/2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato, in data 05/05/2009, ai fini della richiesta di iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato.

2. Nell'interesse del Piccinini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale, nel calcolare il termine di prescrizione, fatto riferimento, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., all'aumento di due terzi previsto per la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., contestata, ma non ritenuta in sentenza.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile l'art. 483 cod. pen., valorizzando il contenuto del certificato del casellario richiesto dal p.m., laddove il certificato che sarebbe stato emesso a richiesta dei privati - ossia il certificato che egli avrebbe potuto produrre in luogo dell'autocertificazione - non avrebbe riportato le due sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Peraltro, si aggiunge, proprio la peculiare natura di tali decisioni, che non seguono all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, rende oggettivamente non mendaci le dichiarazioni rese dall'imputato di non avere riportato condanne penali.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale fatto riferimento a «numerose pregresse condanne» del Piccinini, delle quali non era traccia nel certificato prodotto dal p.m., che riportava due sole condanne.

Considerato in diritto

1. Le doglianze prospettate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso non appaiono manifestamente infondate, con la conseguenza che, non venendo in rilievo cause evidenti di non punibilità, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., secondo la prospettiva tracciata da Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, deve prendersi atto che è spirato, in data 29/09/2019, il termine di prescrizione.itA Al riguardo, premesso che infondatamente il ricorrente si duole della rilevanza attribuita alla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., che è stata esplicitamente ritenuta sussistente dalla sentenza di primo grado, confermata dalla decisione impugnata, si rileva che all'ordinario termine decennale di prescrizione, derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono essere aggiunti 147 giorni, conseguenti al rinvio dal 15/11/2011 al 10/04/2012 per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi di categoria.

2. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 07/10/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/04/2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato, in data 05/05/2009, ai fini della richiesta di iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato. 2. Nell'interesse del Piccinini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale, nel calcolare il termine di prescrizione, fatto riferimento, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., all'aumento di due terzi previsto per la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., contestata, ma non ritenuta in sentenza. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile l'art. 483 cod. pen., valorizzando il contenuto del certificato del casellario richiesto dal p.m., laddove il certificato che sarebbe stato emesso a richiesta dei privati - ossia il certificato che egli avrebbe potuto produrre in luogo dell'autocertificazione - non avrebbe riportato le due sentenze di applicazione della pena su richiesta. Peraltro, si aggiunge, proprio la peculiare natura di tali decisioni, che non seguono all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, rende oggettivamente non mendaci le dichiarazioni rese dall'imputato di non avere riportato condanne penali. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale fatto riferimento a «numerose pregresse condanne» del Piccinini, delle quali non era traccia nel certificato prodotto dal p.m., che riportava due sole condanne. Considerato in diritto 1. Le doglianze prospettate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso non appaiono manifestamente infondate, con la conseguenza che, non venendo in rilievo cause evidenti di non punibilità, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., secondo la prospettiva tracciata da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, deve prendersi atto che è spirato, in data 29/09/2019, il termine di prescrizione.itA Al riguardo, premesso che infondatamente il ricorrente si duole della rilevanza attribuita alla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., che è stata esplicitamente ritenuta sussistente dalla sentenza di primo grado, confermata dalla decisione impugnata, si rileva che all'ordinario termine decennale di prescrizione, derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono essere aggiunti 147 giorni, conseguenti al rinvio dal 15/11/2011 al 10/04/2012 per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi di categoria. 2. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 07/10/2021 Il
Sentenza Cassazione n. 00670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris