CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nei provvedimento. La motivazione delia sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Infatti, la Corte di appello ha offerto una motivazione congrua sul punto, ancorando la propria decisione ai numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e alla mancanza di elementi di segno positivo da poter valutare ai fini della concessione delle attenuanti, in sintonia con il principio per il quale adeguata è la motivazione che si limiti a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in esame la pena di anni uno e mesi otto di reclusione è prossima al minimo edittale e comunque inferiore alla media, tenuto in conto il minimo di anni uno di reclusione previsto, con la riduzione per il tentativo nella massima estensione, e la massima pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione. Ne consegue che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliera stensore I