CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 13225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottor [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso • Depositata in [OSCURATO:PERSONA]. -2 APRA 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice per le indagini preliminari di Palmi ha condannato il ricorrente, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, disponendo la confisca e la distruzione delle piante [OSCURATO:PERSONA], della bilancia e del trimmer sottoposti a sequestro. 2. 1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giudice ha applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 8.000 di multa, secondo quanto concordato dalle parti, senza tuttavia disporre la conversione della pena oggetto di accordo ai sensi dell'art. 53, L. n.689 del 1981, sebbene l'originario accordo intervenuto fra le parti prevedesse espressamente la conversione della pena detentiva breve della reclusione di anni tre con la misura del lavoro di pubblica utilità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale che il ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha sollevato nel corso del giudizio in relazione all'art. 59, L. n. 689 del 1981 per violazione dell'art.3 Cost., depositando memoria difensiva. Rappresenta che l'originario accordo prevedeva la pena della reclusione di anni tre e la pena della multa di euro 8000, con sostituzione della pena detentiva con la misura del lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, il giudice, nel valutare la richiesta di patteggiamento, ha implicitamente rilevato l'illegittimità dell'accordò in quanto in contrasto con l'articolo 59, L. n.689 del 1981, norma che prevede le condizioni ostative alla conversione della pena detentiva e che richiama &t,..co.i±l'elenco dei reati contenuto nell'art.4 bis, comma 1 ter, della legge n. 354 del 1975, senza attribuire al giudice alcuna possibilità di valutazione nel merito. Pertanto, il giudice ha escluso la possibilità di ottenere il suddetto beneficio della conversione della pena detentiva breve, ricorrendo, nel caso in esame, uno dei reati richiamati dalla citata norma, della quale il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca avente ad oggetto la bilancia e l'attrezzatura per la recisione delle piante denominata trimmer. Precisa che la confisca di tale materiale ha natura facoltativa e, pertanto necessitava di adeguata motivazione. Tuttavia, il giudice, nel ratificare l'accordo tra le parti, ha disposto la confisca, non solo delle piante e delle inflorescenze, ma anche del trimmer e del bilancino, senza motivare in alcun modo tale ulteriore statuizione. 3YProcuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In relazione alla prima doglianza, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023 Cc. (dep. 19/07/2023) Rv. 284961). Nel caso in disamina, dalla medesima prospettazione del ricorrente si evince che l'accordo originario, che prevedeva la pena della reclusione di anni tre e la pena della multa di euro 8000 con sostituzione della pena detentiva con la misura del lavoro di pubblica utilità, è stato sostituito con la proposta, poi effettiv@mente recepita dal giudice, che prevede la pena della reclusione di "I d"hd 4 anni due e mesi otto kk euro 8.000 di multa, con eliminazione della previsione della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53, L. n. 689 del 1981, in quanto in violazione dell'art.59 della legge n. 689 del 1981, trattandosi di uno dei reati richiamati dall'art. 4 bis L.354 del 1975. Dalla lettura del verbale di udienza del 22/06/2023 emerge inoltre chiaramente che le parti hanno depositato un nuovo prospetto di calcolo della pena ai fini del patteggiannento, dichiarando di voler sostituire l'accordo rispetto a quello precedentemente depositato, avendo il ricorrente interesse a definire comunque il processo mediante patteggiamento della pena. L'accordo, così come modificato, esclude la conversione della pena ed è stato correttamente recepito dal giudice a quo nei termini in cui è stato formulato. • 2. In ordine alla seconda doglianza, con la qual é il ricorrente lamenta l'omessa valutazione* della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, L. n.689 del 1981, si richiama nuovamente il verbale di udienza del 23/06/2023, ove risulta che il giudice ha vagliato e rigettato la suddetta questione, la cui rilevanza nel procedimento è esclusa a causa della sostituzione della precedente richiesta di patteggiamento, ove era invocata la sostituzione della pena detentiva breve, con nuova proposta che differiva dalla precedente proprio in quanto non è formulata alcuna richiesta di sostituzione. Pertanto, correttamente il giudice si è astenuto dall'esaminare la questione di legittimità proposta in quanto divenuta irrilevante a seguito della nuova richiesta di applicazione della pena che non contemplava più la sostituzione. In • ogni caso, la questione di legittimità dell'art. 59 L.n.689 del 1981 è manifestamente infondata, in quanto le limitazioni in essa previste trovano fondamento nella discrezionalità politica, legittimamente esercitata, del legislatore, in considerazione della necessità di una maggiore cautela da adottare per limitare indiscriminate istanze (Sez.5, n. 7656 del 30/05/1984,Rv. 165799; Sez.4, n. 11330 del 17/04/1986, Rv. 174030). 3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che effettivamente il giudice non ha indicato le ragioni per le quali anche il bilancino e l'attrezzatura denominata trinnmer debbono essere sottoposti a confisca. Pertanto, sotto questo profilo e limitatamente alla statuizione della confisca del bilancino e del trimmer, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Tuttavia, si richiama quanto condivisibilmente stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinviai- se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la regiudicanda alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non essendo perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, 30/11/2017, Matrone). Si osserva che, nel caso in disamina, al ricorrente è contestata la coltivazione, in un terreno limitrofo all'abitazione, di quasi 4000 piante di cannabis con steli e infiorescenze, mentre in prossimità dell'abitazione sono stati rinvenuti kg. 53,84 di infiorescenze, già recise. E', dunque, evidente il nesso di strumentalità e di intrinseca funzionalità tra le cose oggetto di confisca e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nella realizzazione dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo, trattandosi del bilancino per la pesatura dello stupefacente e dello strumento agricolo per recidere gli steli e le infiorescenze, strumenti che servirono a commettere il reato, ex art. 240 cod. pen. (Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Rv. 254573; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 255963). La confisca del bilancino e del trimmer, quali res che servirono a commettere il reato, deve quindi essere disposta ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., risultando dalla pronuncia impugnata e dalla contestazione del fatto in modo incontrovertibile tutti gli elementi a fondamento della relativa statuizione senza alcuna necessità di accertamenti in fatto né esercizio di alcun potere discrezionale, onde la statuizione in esame può essere emessa anche dal giudice di legittimità. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per carenza di motivazione limitatamente alla confisca della bilancia e del trimmer, confisca che va disposta in questa sede ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della bilancia e del trimmer, confisca che dispone ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. cod. proc pe