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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1150/2006

ECLI:EU:T:2006:236
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 5 settembre 2006 – Finlandia / Commissione (Causa T‑350/05) «Incidenti procedurali – Eccezione di irricevibilità – Atti non produttivi di effetti giuridici vincolanti – Risorse proprie delle Comunità europee – Procedimento di infrazione – Interessi di mora previsti dall’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 – Negoziazione di un accordo su un pagamento in via provvisoria»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 36‑38)

2. Risorse proprie delle Comunità europee – Constatazione e messa a disposizione da parte degli Stati membri (Regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 39‑47) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione (Segretariato generale), che sarebbe contenuta nella lettera 8 luglio 2005, con cui la Commissione avrebbe rifiutato di avviare consultazioni con la Repubblica di Finlandia concernenti il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati dalla Commissione alla Repubblica di Finlandia nell’ambito del procedimento di infrazione 2003/2180, intentato ai sensi dell’art. 226 CE, e maggiorati degli interessi di mora fino al giorno dell’avvenuto pagamento.

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 5 settembre 2006 – Finlandia / Commissione (Causa T‑350/05) «Incidenti procedurali – Eccezione di irricevibilità – Atti non produttivi di effetti giuridici vincolanti – Risorse proprie delle Comunità europee – Procedimento di infrazione – Interessi di mora previsti dall’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 – Negoziazione di un accordo su un pagamento in via provvisoria» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 36‑38) 2. Risorse proprie delle Comunità europee – Constatazione e messa a disposizione da parte degli Stati membri (Regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 39‑47) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione (Segretariato generale), che sarebbe contenuta nella lettera 8 luglio 2005, con cui la Commissione avrebbe rifiutato di avviare consultazioni con la Repubblica di Finlandia concernenti il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati dalla Commissione alla Repubblica di Finlandia nell’ambito del procedimento di infrazione 2003/2180, intentato ai sensi dell’art. 226 CE, e maggiorati degli interessi di mora fino al giorno dell’avvenuto pagamento. Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
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