CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O PER L'[OSCURATO:PERSONA], in personadel Direttore e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];1149 - controricorrente -avverso la sentenza n. 689/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 1078/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCatania, accogliendo il gravame proposto dall’Istituto perl’[OSCURATO:PERSONA] di Catania averso sentenza del Tribunale diCatania, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA].2. Questi, dipendente dell’Istituto dal 1992, ex agentetecnico, aveva allegato che il suo rapporto era stato sempreregolato dalla contrattazione collettiva dei dipendenti dellaRegione, recepita di volta in volta dal datore; che a seguito dellaprivatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dellaRegione Sicilia operata dalla L.R. n.10/2000, con delibera delCommissario straordinario n.29 del 21/11/2002 era statoinquadrato nella categoria C, con riconoscimento del relativotrattamento economico, ma aveva continuato a svolgere lemansioni di agente tecnico (governo e cura degli equidi); avevapertanto lamentato demansionamento e chiesto di essereadibito a mansioni proprio della categoria di inquadramento,come ridefinita dal CCRL approvato con decreto del Presidentedella Regione il 22/6/2001, ed il risarcimento del danno subìto.3. L’Istituto aveva resistito tardivamente eccependo che irapporti di lavoro erano regolati dalla L.R. n.3/1980 (recte,n.5/1985), istitutiva del ruolo di agente tecnico, mentrel’inquadramento in categoria C secondo CCRL aveva effettimeramente economici; né poteva essere diversamente, postoche ai sensi del relativo art. 5 le attività amministrative eranosvolte da dipendenti del ruolo della Regione.4. Il Tribunale aveva accolto la domanda di adibizione amansioni proprie della categoria C sulla base del rilievo che nelNumero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/2026sistema di cui al d.lgs. n. 165/2001 i rapporti erano regolaticontrattualmente (art. 2) ed i contratti collettivi potevanoderogare alla legge, salvo che queste stessa non si dicesseinderogabile. Gli artt. 22 e 24 della L.R. n.10/2000 non lofacevano, sicchè l’inquadramento nella categoria C imponeval’assegnazione di mansioni pertinenti, obbligo nella specie nononorato stante la natura esecutiva e manuale delle mansioni diagente tecnico. Aveva invece rigettato la domanda risarcitoriaper mancanza di allegazione e prova del danno.5. L’Istituto aveva proposto appello sostenendo che in baseagli artt. 2 e 40 del TUPI le leggi sul lavoro pubblico potevanoessere modificate nella materie demandate alla contrattazionecollettiva «purchè esista un documento specifico che dichiari chedetti dipendenti non debbano più svolgere le mansioni di cui allaL.R. n.5/1985, ma quelle del CCRL»; e tale documento nonesisteva; che l’articolo 40 sottraeva alla contrattazione collettivala materia della organizzazione degli uffici; e che era lo stessoart.2 della L.R. n.5/1985 istitutiva del ruolo degli agenti tecnicidell’Istituto, nel prevedere che «Il personale predetto non puòessere adibito a mansioni diverse da quelle contemplate nelprecedente primo comma anche nel caso in cui ricorrano ipresupposti per la dispensa dal servizio», a porre una riserva dilegge in materia mansionistica; che d’altronde, diversamenteopinando, ne sarebbe conseguita l’attribuzione ai lavoratori inquestione di mansioni amministrative che la legge regionaleriservava ai dipendenti dei ruoli regionali, e nel contempol’impossibilità dell’Istituto di attendere ai propri compitiistituzionali.Numero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/20266. Dopo aver posto d’ufficio questione di nullità della deliberacommissariale del 21/11/2002, la Corte catanese accoglieva ilgravame perché (in sintesi): l’attore era stato assunto come exagente tecnico secondo la L.R.n.5/85, che prevedeva per talequalifica lo svolgimento di compiti manuali attinenti alla curadegli animali; l’art. 25 della L.R. n. 145/1988 aveva poi previstoche «Il personale dell’amministrazione regionale che,anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale n.41/85 era in possesso della qualifica di operaio, fruendo delsecondo livello retributivo previsto dall’articolo 28 della leggeregionale n. 145/1980 -tra cui l’agente tecnico – è collocato conle modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale n.41/1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel secondolivello e nella seconda fascia funzionale».Con il decreto presidenziale n. 10 del 22/6/2001 era statoapprovato l’Ordinamento professionale del personale dellaRegione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n.10/2000, il cui art.4 aveva riclassificato il personale nellecategorie A, B, C e D. Il relativo articolo 13 aveva reinquadratonella categoria C solo gli appartenenti agli ex 4° e 5° livello. Allaluce di tale ordinamento, il reinquadramento del ricorrente nellaposizione C4 quale operato dal Commissario straordinario nel2002 era nullo, anche perché le mansioni di agente tecnicoerano del tutto irriconducibili alla declaratoria della categoria C,rientrando le stesse nella categoria A, come anche l’appellanteammetteva. La nullità discendeva dal principio di ordinepubblico costituzionale che non consentiva l’accesso a categoriasuperiore per progressione verticale senza pubblico concorsoNumero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/2026(Cort.Cost. nn. 320/97, 1/99, 194/2002), e dal principiosecondo il quale il datore di lavoro pubblico non ha il potere dicontrattazione collettiva (Cass. SU n. 21744/2009, Cass.n.31/2020).7. Per la cassazione della sentenza ricorre FrancescoRandazzo con atto affidato ad unico motivo.8. Resiste con controricorso l’Istituto per l’[OSCURATO:PERSONA].9. Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ denunciata, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 1421c.c.. – ultrapetizione, violazione del principio della domanda emancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui gliartt.99 e 112 c.p.c. – mancato accertamento delle decadenzeex art. 437 c.p.c.Si contesta che la Corte di merito avesse il potere di rilevared’ufficio la pretesa nullità della delibera commissariale del 2002,alla quinta udienza del giudizio di appello, in mancanza dieccezione e motivo di appello in tal senso della difesaavversaria, incorsa ormai in decadenza, e che anzi della deliberain questione aveva riconosciuto la validità ed efficacia (seppureagli effetti economici). Si sostiene che detta delibera avesseormai generato legittimo affidamento e che la nullità dellastessa non potesse giovare a chi le avesse dato causa. Silamenta l’erroneità del richiamo a Cass SU n. 26242/2014, inNumero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/2026quanto riguardante le nullità cd. di protezione di dirittifondamentali.2. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sulrilievo dell’esistenza nella sentenza impugnata di un’autonomaratio decidendi non censurata, non essendo questa riscontrabilenella chiosa finale «Attesa l'infondatezza delle pretese dellavoratore e, al contempo, l’illegittimità della deliberacommissariale invocata fondamento delle medesime...», inquanto generata dalla censurata rilevazione officiosa dellanullità.3. Nel merito, il ricorso è infondato. Va premesso che, comericonosce lo stesso ricorrente (v. pag. 11 del ricorso), la Corted’Appello invitava le parti a discutere in ordine alla nullità delladelibera commissariale n. 29 del 21.11.2002, fissando a tal finenuova udienza collegiale. Tanto premesso si osserva cheprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che inmateria di pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoropubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti inviolazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità diadattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nelcontratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senzamodificare la posizione giuridica ed economica stabilita dallenorme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamentedai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato.È conseguentemente nullo l'atto in deroga, anche "in melius",alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale,per violazione di norma imperativa, sia quale attoNumero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/2026amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzioneai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241,dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con attiautoritativi nelle materie demandate alla contrattazionecollettiva (Cass SU n.21744/2009, Cass. 23757/2018,24216/2017).4.Altrettanto consolidato è il principio di diritto secondo il qualetale vizio, in quanto posto per ragioni inderogabili di ordinepubblico, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo(Cass. n. 23745/2018). Anche di recente, si è ribadito, proprioin tema di pubblico impiego privatizzato che «il potere di rilievoofficioso della nullità del contratto spetta anche al giudiceinvestito del gravame relativo ad una controversia sulriconoscimento di una pretesa che supponga la validità edefficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e chesia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questiabbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né leparti ne abbiano discusso - trattandosi di profilo afferente ai fatticostitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione inrilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass.,Sez. 6- 3, n. 19251 del 19 luglio 2018; Cass., Sez. 2, n. 26495del 17 ottobre 2019). Ancora di recente, la S.C. ha chiarito chela nullità del contratto per violazione di norme imperative,siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che irelativi presupposti di fatto, anche se non interessati daspecifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisitial giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eNumero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/2026istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuoveprove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass., Sez. 3,n. 4867 del 23 febbraio 2024). Per l’esattezza, ha precisato chela rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, ossia dellarilevanza in iure dei fatti che le integrano, non è condizionatané all’onere di allegazione dei detti fatti ad opera della parte chedell’eccezione può beneficiare né, tanto meno, al rispetto deitermini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertividelle parti circa le cosiddette eccezioni in senso stretto» (Cass.n. 31517/2024).5.Poiché la rilevazione officiosa della nullità del titolo costitutivodella pretesa integra una eccezione in senso lato, del tutto privadi pertinenza è la denuncia di violazione dei principi delladomanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato,nell’ambito dei quali, invece, la possibilità di accogliere unadomanda per una ragione (causa petendi) di nullità diversa daquella posta a fondamento della stessa, incontra inveceordinariamente tale ordine di limiti, con l’eccezione del casoposto, per le cd. nullità di protezione, da Cass SU n.26242/2014.6.Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessoridi legge.Numero registro generale 4291/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 11167/2026Data pubblicazione 25/04/2026Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026.LA PRESIDENTEIrene Tricomi