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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 37217/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo direttivo, e per vari "reati-scopo".

Attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Trento che ha respinto l'istanza di riesame da lui avanzata avverso il decreto di sequestro probatorìo emesso dal Pubblico ministero presso quell'ufficio, avente per oggetto i dispositivi informatici rinvenuti nella sua disponibilità ed i dati in essi contenuti.

2. Il ricorso deduce la contrarietà alla legge del provvedimento ablativo e, per l'effetto, dell'ordinanza del Tribunale che lo ha confermato, per quattro ragioni.

2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 253, cod. proc. pen., per l'omessa indicazione, nel decreto del Pubblico ministero, di specifiche e concrete esigenze probatorie, cui il sequestro sarebbe strumentale, nonché del rapporto di pertinenzialità di quanto sequestrato rispetto ai reati per cui si procede.

La misura — si deduce — avrebbe avuto, in realtà, soltanto funzione esplorativa, poiché funzionale, piuttosto, alla ricerca della prova di reati ulteriori rispetto a quelli oggetto d'indagine, come si evince dal riferimento, contenuto nel relativo decreto, ad una «già solida piattaforma indiziaria» e ad «episodi risultanti in modo incontrovertibile dalle intercettazioni telefoniche confermate dalle attività sul campo della p.g.».

Alla relativa obiezione il Tribunale non avrebbe risposto, limitandosi a vuote formule di stile, senza indicare quali sarebbero gli accertamenti investigativi ulteriori evocati per giustificare il vincolo.

2.2. La seconda censura riguarda la violazione dell'art. 275, cod. proc. pen., per violazione dei princìpi di adeguatezza, proporzionalità e stretta necessità del sequestro, avendo quest'ultimo riguardato indiscriminatamente tutto il materiale informatico e telematico presente nei dispositivi appresi, senza la preventiva indicazione, da parte del Pubblico ministero, di precisi criteri selettivi, in relazione alla tipologia del reato ed alle specifiche finalità probatorie perseguite, nonché del tempo occorrente per la selezione, ovvero, in alternativa, delle ragioni per le quali si rendesse necessaria un'apprensione massiva ed onnicomprensiva.

2.3. Con il terzo motivo si propone la questione di costituzionalità dell'art. 253, cod. proc. pen., nella parte in cui: a) non definisce le fattispecie di reato per le quali è possibile accedere ai dispositivi informatici ed ai dati in essi contenuti; b) non contiene indicazioni per assicurare la proporzionalità dell'apprensione di quei dati rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica e di repressione dei reati; c) non prevede che detto accesso sia soggetto al controllo preventivo di un giudice.

Le ragioni sono quelle espresse dalla combinata lettura delle sentenze della Corte di giustizia UE, [OSCURATO:PERSONA] camera, n. 171 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C-548/21, C.G. c. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] sezione del 2 marzo 2021, in causa C-746/18, H.K. c.

Estonia, che il ricorso riporta nei passaggi testuali più significativi con le citazioni dei relativi precedenti. l/ La norma interna si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 4, par. 1, lett. c) della direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, e, per l'effetto, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost..

Inoltre, criticando quanto osservato sul tema in alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867, e Sez. 6, n. 17687 del 04/04/2025, n. 17687, Cascone, non mass.), deduce il ricorrente che non può essere satisfattivo il controllo effettuato dal Tribunale del riesame, dovendo trattarsi di una verifica preventiva e non successiva al provvedimento ablativo; e che, per altro verso, non può evocarsi la riserva riconosciuta al diritto nazionale di determinare le norme riguardanti l'ammissibilità e la valutazione degli elementi di prova ottenuti con modalità contrarie al diritto dell'Unione, trattandosi, nell'ipotesi in rassegna, di questione riguardante non la valenza probatoria degli elementi raccolti, bensì la legittimazione dell'autorità che vi ha provveduto.

Rileva, inoltre, il ricorso che il Tribunale del riesame non si è posto affatto la relativa questione, reputando apoditticamente sufficiente il provvedimento del Pubblico ministero.

2.4. La quarta doglianza riguarda la violazione dell'art. 253, cod. proc. pen., alla luce della direttiva UE 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, nell'interpretazione offertane dalla Corte di giustizia UE con la già citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] sezione, 2 marzo 2021, in causa C-746/18, H.K. c.

Estonia.

I passaggi argomentativi, in sintesi, sono i seguenti: il contenuto dei dispositivi informatici sequestrati è rappresentato in larga parte da corrispondenza, per tali dovendo intendersi e-mail, sms e messaggi whatsapp, anche nella loro dimensione statica, sì come statuito sia dalla Corte EDU (si citano vari precedenti) che dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 170 del 2023; la Corte di giustizia UE, con l'anzidetta sentenza "H.K. c.

Estonia", ha stabilito che contrasta con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che consenta l'accesso ai dati del traffico telefonico, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, senza la preventiva autorizzazione di un giudice, trattandosi di informazioni fortemente incidenti sulla libertà e la riservatezza dell'interessato; la normativa interna si è adeguata a tale statuizione, modificando l'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, e prevedendo che l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico debba avvenire con decreto motivato del giudice; di conseguenza, se ciò è previsto per l'acquisizione di dati estrinseci delle comunicazioni, non può che valere a maggior ragione per i relativi contenuti e, dunque, per le anzidette forme di comunicazione.Chiede la difesa, pertanto, di interpretare in tal senso la normativa interna o, in alternativa, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, affinché chiarisca se l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osti ad una normativa nazionale che consenta al Pubblico ministero di accedere a tali comunicazioni senza la preventiva autorizzazione di un giudice terzo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Nei confronti del ricorrente si procede non soltanto per singoli episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, ma anche per il delitto di associazione finalizzata a tale attività illegale, indiscutibilmente potendo rilevare, a tal fine, anche la tipologia, la frequenza e le circostanze delle interazioni personali tra l'utilizzatore del dispositivo e terze persone, anche non indagate: interazioni e relative tracce documentali cui il decreto del Pubblico ministero - come evidenziato anche dal Tribunale - faceva espresso riferimento, risultando perciò assolto, per questa parte, il relativo onere motivazionale.

2. Merita di essere accolta, invece, la seconda doglianza, in tema di selezione e delimitazione dell'oggetto del sequestro rispetto alle prospettate esigenze probatorie.

Sotto questi profili, può dirsi ormai ius receptum che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire un'adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria, nonché i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024; Bozzano, Rv. 287421; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358).

Nel decreto emesso nel presente procedimento, il Pubblico ministero, pur avendo richiamato, e quindi condiviso, tale principio, non ne ha dato pratica attuazione, non indicando un qualsiasi criterio selettivo del materiale d'interesse (soggetti, lasso temporale, tipologia di comunicazioni o quant'altro) né il tempo in cui sarebbe dovuta avvenire la selezione del materiale.

La motivazione del Tribunale del riesame, che si è limitato sostanzialmente a richiamare quella del decreto ed a ritenerla adeguata, non può dunque reputarsi sufficiente: ragione per cui l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio sul punto, al fine di consentire d'integrare la motivazione, eventualmente sulla base degli atti investigativi comunque richiamati dal Pubblico ministero nel suo decreto od anche all'esito delle ulteriori determinazioni che lo stesso Pubblico ministero te& potrà adottare nel corso dell'udienza (yds.

Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713).

3. L'annullamento dell'ordinanza sul punto indicato, potendo in ipotesi incidere sulla permanenza del sequestro, comporta che le ulteriori doglianze rimangano assorbite, non essendo perciò necessario pronunciarsi sulle stesse.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo direttivo, e per vari "reati-scopo". Attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Trento che ha respinto l'istanza di riesame da lui avanzata avverso il decreto di sequestro probatorìo emesso dal Pubblico ministero presso quell'ufficio, avente per oggetto i dispositivi informatici rinvenuti nella sua disponibilità ed i dati in essi contenuti. 2. Il ricorso deduce la contrarietà alla legge del provvedimento ablativo e, per l'effetto, dell'ordinanza del Tribunale che lo ha confermato, per quattro ragioni. 2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 253, cod. proc. pen., per l'omessa indicazione, nel decreto del Pubblico ministero, di specifiche e concrete esigenze probatorie, cui il sequestro sarebbe strumentale, nonché del rapporto di pertinenzialità di quanto sequestrato rispetto ai reati per cui si procede. La misura — si deduce — avrebbe avuto, in realtà, soltanto funzione esplorativa, poiché funzionale, piuttosto, alla ricerca della prova di reati ulteriori rispetto a quelli oggetto d'indagine, come si evince dal riferimento, contenuto nel relativo decreto, ad una «già solida piattaforma indiziaria» e ad «episodi risultanti in modo incontrovertibile dalle intercettazioni telefoniche confermate dalle attività sul campo della p.g.». Alla relativa obiezione il Tribunale non avrebbe risposto, limitandosi a vuote formule di stile, senza indicare quali sarebbero gli accertamenti investigativi ulteriori evocati per giustificare il vincolo. 2.2. La seconda censura riguarda la violazione dell'art. 275, cod. proc. pen., per violazione dei princìpi di adeguatezza, proporzionalità e stretta necessità del sequestro, avendo quest'ultimo riguardato indiscriminatamente tutto il materiale informatico e telematico presente nei dispositivi appresi, senza la preventiva indicazione, da parte del Pubblico ministero, di precisi criteri selettivi, in relazione alla tipologia del reato ed alle specifiche finalità probatorie perseguite, nonché del tempo occorrente per la selezione, ovvero, in alternativa, delle ragioni per le quali si rendesse necessaria un'apprensione massiva ed onnicomprensiva. 2.3. Con il terzo motivo si propone la questione di costituzionalità dell'art. 253, cod. proc. pen., nella parte in cui: a) non definisce le fattispecie di reato per le quali è possibile accedere ai dispositivi informatici ed ai dati in essi contenuti; b) non contiene indicazioni per assicurare la proporzionalità dell'apprensione di quei dati rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica e di repressione dei reati; c) non prevede che detto accesso sia soggetto al controllo preventivo di un giudice. Le ragioni sono quelle espresse dalla combinata lettura delle sentenze della Corte di giustizia UE, [OSCURATO:PERSONA] camera, n. 171 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C-548/21, C.G. c. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] sezione del 2 marzo 2021, in causa C-746/18, H.K. c. Estonia, che il ricorso riporta nei passaggi testuali più significativi con le citazioni dei relativi precedenti. l/ La norma interna si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 4, par. 1, lett. c) della direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, e, per l'effetto, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.. Inoltre, criticando quanto osservato sul tema in alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867, e Sez. 6, n. 17687 del 04/04/2025, n. 17687, Cascone, non mass.), deduce il ricorrente che non può essere satisfattivo il controllo effettuato dal Tribunale del riesame, dovendo trattarsi di una verifica preventiva e non successiva al provvedimento ablativo; e che, per altro verso, non può evocarsi la riserva riconosciuta al diritto nazionale di determinare le norme riguardanti l'ammissibilità e la valutazione degli elementi di prova ottenuti con modalità contrarie al diritto dell'Unione, trattandosi, nell'ipotesi in rassegna, di questione riguardante non la valenza probatoria degli elementi raccolti, bensì la legittimazione dell'autorità che vi ha provveduto. Rileva, inoltre, il ricorso che il Tribunale del riesame non si è posto affatto la relativa questione, reputando apoditticamente sufficiente il provvedimento del Pubblico ministero. 2.4. La quarta doglianza riguarda la violazione dell'art. 253, cod. proc. pen., alla luce della direttiva UE 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, nell'interpretazione offertane dalla Corte di giustizia UE con la già citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] sezione, 2 marzo 2021, in causa C-746/18, H.K. c. Estonia. I passaggi argomentativi, in sintesi, sono i seguenti: il contenuto dei dispositivi informatici sequestrati è rappresentato in larga parte da corrispondenza, per tali dovendo intendersi e-mail, sms e messaggi whatsapp, anche nella loro dimensione statica, sì come statuito sia dalla Corte EDU (si citano vari precedenti) che dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 170 del 2023; la Corte di giustizia UE, con l'anzidetta sentenza "H.K. c. Estonia", ha stabilito che contrasta con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che consenta l'accesso ai dati del traffico telefonico, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, senza la preventiva autorizzazione di un giudice, trattandosi di informazioni fortemente incidenti sulla libertà e la riservatezza dell'interessato; la normativa interna si è adeguata a tale statuizione, modificando l'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, e prevedendo che l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico debba avvenire con decreto motivato del giudice; di conseguenza, se ciò è previsto per l'acquisizione di dati estrinseci delle comunicazioni, non può che valere a maggior ragione per i relativi contenuti e, dunque, per le anzidette forme di comunicazione.Chiede la difesa, pertanto, di interpretare in tal senso la normativa interna o, in alternativa, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, affinché chiarisca se l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osti ad una normativa nazionale che consenta al Pubblico ministero di accedere a tali comunicazioni senza la preventiva autorizzazione di un giudice terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Nei confronti del ricorrente si procede non soltanto per singoli episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, ma anche per il delitto di associazione finalizzata a tale attività illegale, indiscutibilmente potendo rilevare, a tal fine, anche la tipologia, la frequenza e le circostanze delle interazioni personali tra l'utilizzatore del dispositivo e terze persone, anche non indagate: interazioni e relative tracce documentali cui il decreto del Pubblico ministero - come evidenziato anche dal Tribunale - faceva espresso riferimento, risultando perciò assolto, per questa parte, il relativo onere motivazionale. 2. Merita di essere accolta, invece, la seconda doglianza, in tema di selezione e delimitazione dell'oggetto del sequestro rispetto alle prospettate esigenze probatorie. Sotto questi profili, può dirsi ormai ius receptum che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire un'adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria, nonché i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024; Bozzano, Rv. 287421; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358). Nel decreto emesso nel presente procedimento, il Pubblico ministero, pur avendo richiamato, e quindi condiviso, tale principio, non ne ha dato pratica attuazione, non indicando un qualsiasi criterio selettivo del materiale d'interesse (soggetti, lasso temporale, tipologia di comunicazioni o quant'altro) né il tempo in cui sarebbe dovuta avvenire la selezione del materiale. La motivazione del Tribunale del riesame, che si è limitato sostanzialmente a richiamare quella del decreto ed a ritenerla adeguata, non può dunque reputarsi sufficiente: ragione per cui l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio sul punto, al fine di consentire d'integrare la motivazione, eventualmente sulla base degli atti investigativi comunque richiamati dal Pubblico ministero nel suo decreto od anche all'esito delle ulteriori determinazioni che lo stesso Pubblico ministero te& potrà adottare nel corso dell'udienza (yds. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713). 3. L'annullamento dell'ordinanza sul punto indicato, potendo in ipotesi incidere sulla permanenza del sequestro, comporta che le ulteriori doglianze rimangano assorbite, non essendo perciò necessario pronunciarsi sulle stesse. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribun
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