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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 40572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore la [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Catania, pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti donniciliari, confermava il provvedimento impugnato.

In particolare, nell'ordinanza cautelare si riconosceva la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, non ritenendosi dirimenti le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, cui partecipava il ricorrente, aveva cessato di operare fin dal settembre 2019.

2. Proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di ricorso, articolato sulla base di tre distinte doglianze.

Deduceva, infatti, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe affermato la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari mediante l'uso di frasi stereotipate, facendo riferimento alla gravità dei fatti, ma senza indicare concreti elementi a supporto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

La carenza motivazionale sarebbe ancor più evidente con riguardo alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese dal collaborante Scordino in data 2 luglio 2021.

Evidenzia il ricorrente che tali dichiarazioni costituiscono un elemento nuovo, in quanto acquisite dopo la definizione del giudizio cautelare avverso l'ordinanza genetica e sarebbero idonee, da sole, a far venir meno le esigenze cautelari.

Si sostiene, infatti, che a seguito della cessazione dell'attività del sodalizio criminoso di cui faceva parte il ricorrente, sarebbe venuto meno il pericolo di reiterazione.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre in primo luogo evidenziare come, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha espressamente preso in considerazioni le dichiarazioni rese da Scordino, secondo cui il sodalizio criminoso si sarebbe sciolto nel settembre del 2019.

Tale circostanza, tuttavia, è stata ritenuta di per sé non dirimente, non escludendo la possibilità concreta che il ricorrente commetta nuovi reati anche al di fuori del pregresso ambito associativo.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, sono stati indicati specifici e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la concreta ed attuale sussistenza delle esigenze cautelari, desunti dalle modalità della condotta e dal grado di coinvolgimento del ricorrente nell'attività illecita (trattative con i fornitori, attività di cessione e trasporto) tutti elementi che denotano uno stabile inserimento in contesti delinquenziali legati al traffico di stupefacente.Né è condivisibile la doglianza difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe utilizzato frasi meramente assertive e fungibili con qualsiasi posizione processuale.

Invero, l'ordinanza - sia pur con la dovuta sinteticità - ha enucleato elementi specifici, senza che la difesa abbia in alcun modo contestato la sussistenza di vizi nel procedimento ricostruttivo degli stessi.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27 settembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore la [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catania, pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti donniciliari, confermava il provvedimento impugnato. In particolare, nell'ordinanza cautelare si riconosceva la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, non ritenendosi dirimenti le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, cui partecipava il ricorrente, aveva cessato di operare fin dal settembre 2019. 2. Proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di ricorso, articolato sulla base di tre distinte doglianze. Deduceva, infatti, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe affermato la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari mediante l'uso di frasi stereotipate, facendo riferimento alla gravità dei fatti, ma senza indicare concreti elementi a supporto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. La carenza motivazionale sarebbe ancor più evidente con riguardo alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese dal collaborante Scordino in data 2 luglio 2021. Evidenzia il ricorrente che tali dichiarazioni costituiscono un elemento nuovo, in quanto acquisite dopo la definizione del giudizio cautelare avverso l'ordinanza genetica e sarebbero idonee, da sole, a far venir meno le esigenze cautelari. Si sostiene, infatti, che a seguito della cessazione dell'attività del sodalizio criminoso di cui faceva parte il ricorrente, sarebbe venuto meno il pericolo di reiterazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre in primo luogo evidenziare come, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha espressamente preso in considerazioni le dichiarazioni rese da Scordino, secondo cui il sodalizio criminoso si sarebbe sciolto nel settembre del 2019. Tale circostanza, tuttavia, è stata ritenuta di per sé non dirimente, non escludendo la possibilità concreta che il ricorrente commetta nuovi reati anche al di fuori del pregresso ambito associativo. Nell'ordinanza impugnata, infatti, sono stati indicati specifici e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la concreta ed attuale sussistenza delle esigenze cautelari, desunti dalle modalità della condotta e dal grado di coinvolgimento del ricorrente nell'attività illecita (trattative con i fornitori, attività di cessione e trasporto) tutti elementi che denotano uno stabile inserimento in contesti delinquenziali legati al traffico di stupefacente.Né è condivisibile la doglianza difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe utilizzato frasi meramente assertive e fungibili con qualsiasi posizione processuale. Invero, l'ordinanza - sia pur con la dovuta sinteticità - ha enucleato elementi specifici, senza che la difesa abbia in alcun modo contestato la sussistenza di vizi nel procedimento ricostruttivo degli stessi. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 settembre 2022 I
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