CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 37758/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1421/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21342/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03HF3MV) avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine presentata nell’interesse del ricorrente per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 15/11/2024. La Corte di appello di Milano ha ritenuto che la circostanza posta a fondamento dell’istanza di restituzione nel termine – ossia la dimenticanza del difensore, che non aveva preso nota della scadenza del termine per impugnare – non costituisca un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37758/2025 Roma, lì, 19/11/2025 2. Il ricorrente impugna la citata ordinanza proponendo due motivi di ricorso, qui di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti di legittimazione all’impugnazione da parte dell’imputato, in presenza di dimenticanza del difensore. Al riguardo, il ricorrente deduce di essere incorso non in un errore di diritto, per ignoranza della normativa processuale, bensì di un mero errore di fatto. La mancata impugnazione del difensore sarebbe conseguenza di una falsa rappresentazione della realtà, dovuta ad un mero errore di fatto (la mancata annotazione della data di scadenza sull’agenda del termine per impugnare la sentenza di primo grado). Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che l’imputato aveva preso accordi con il proprio difensore perché fosse quest’ultimo a proporre impugnazione; conseguentemente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto impugnazione, sull’erroneo presupposto che questa sarebbe stata depositata dal difensore. La mancata proposizione dell’appello da parte del difensore – dovuta ad errore “di fatto” – rappresenterebbe dunque un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ove la si osservi dal punto di vista del diretto interessato (ossia del sig. [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. «per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., art. 13 e 24 Cost.». Il ricorrente lamenta che l’interpretazione data dalla Corte di appello di Milano all’art. 175 cod. proc. pen. frustra la ratio di tale disposizione (ossia: quella di garantire comunque la tutela dell’imputato in caso di negligenze o imperizie altrui; esigenza tanto più pressante – si osserva nel ricorso – ove si consideri che il ricorrente era detenuto per altra causa ed era venuto a conoscenza della sentenza di condanna per cui si sollecita la restituzione nel termine solo al momento della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti notificatogli in costanza di detezione per altra causa). 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. 4. Il procedimento si è celebrato in camera di consiglio con procedimento c.d. cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «[…] le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore». Nel caso in esame, il ricorrente qualifica come ipotesi di “caso fortuito” la dimenticanza del difensore che – contravvenendo agli accordi intercorsi con l’assistito – non ha impugnato tempestivamente la sentenza di condanna di primo grado. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’escludere che la negligenza del difensore di una parte privata integri un’ipotesi di caso fortuito. Il provvedimento impugnato evoca una precedente decisione di legittimità, secondo la quale «la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore» (Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Pinna, Rv. 281033 - 01). Nel ricorso si nega rilievo a tale precedente di legittimità, in quanto relativo ad un’ipotesi di mancata impugnazione legata ad un errore di diritto in cui era incorso il difensore; nel (diverso) caso in esame, secondo il ricorrente, si tratterebbe invece di un mero errore di fatto. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene non condivisibile la distinzione introdotta dal ricorrente e la critica che, conseguentemente, viene mossa al provvedimento impugnato. Il precedente evocato dalla Corte di appello di Milano assume rilievo non tanto per la causa che si colloca all’origine della mancata impugnazione del difensore, quanto piuttosto per il fatto che – nel citato precedente di legittimità – si è esclusa l’esistenza di un’ipotesi di “caso fortuito”, in ragione della concorrente legittimazione all’impugnazione riconosciuta all’imputato. 1.3. A ciò si deve aggiungere che il riferimento al “caso fortuito” postula l’assenza di profili di negligenza. Con riferimento ad una precedente formulazione del testo dell’art. 175 cod. proc. pen. (ma con principi validi ancora oggi), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sottolineato che «l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua "imprevedibilità", mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della "irresistibilità". Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto» (così, in motivazione, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De, Rv. 233419 – 01). Nel caso in esame, è evidentemente riscontrabile la negligenza del difensore (che ha trascurato di annotare la data di scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado); ma nemmeno si può trascurare che lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di (oltre che l’interesse a) vigilare sulla diligenza del difensore da lui nominato. Difetta pertanto il presupposto della inevitabilità del fatto; presupposto che, tuttavia, è necessario per ritenere l’esistenza di un’ipotesi di caso fortuito. In linea con tale impostazione si pongono altre decisioni di legittimità; si è, per esempio, affermato in giurisprudenza che «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo» (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è, anch’esso, manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente lamenta che l’interpretazione dell’art. 175 cod. proc. pen. proposta nel provvedimento impugnato frustra la ratio della disposizione, posta a presidio della posizione dell’imputato, tutelato da errori o negligenze altrui; una simile interpretazione – si sostiene in ricorso – finirebbe con il trascurare valori di primario rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e quello al rispetto della libertà personale, con conseguente violazione degli artt. 13 e 24 Cost.: non si può trascurare – evidenzia il ricorrente – che, nel momento in cui sarebbe stato possibile proporre impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] era detenuto per altra causa, con oggettive difficoltà di comunicazione con il difensore. 2.2. Il motivo di ricorso appare sostanzialmente reiterativo del primo, già esaminato. Nel caso in esame, si registra un concorso tra la negligenza del difensore e quella del ricorrente, a fronte di un fatto – il decorso del termine per proporre impugnazione – non imprevedibile, né inevitabile. Anche ove si volessero valorizzare gli elementi di fatto sottolineati nel ricorso (lo stato di detenzione per altra causa e la negligenza del difensore, non ascrivibile al diretto interessato), la conclusione non muterebbe. Anche decisioni giurisprudenziali che – in qualche misura – sembrano aprire spazio ad una valutazione dell’esistenza di ipotesi di caso fortuito maggiormente calibrata sulle specificità dei singoli casi, hanno affermato che «il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 - 01). 2.3. Nel caso in esame, non si può allora trascurare che: (i) il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano un rapporto di natura fiduciaria; (ii) il sig. [OSCURATO:PERSONA] era sì detenuto, ma per essergli stato revocato l’affidamento in prova cui era sottoposto per altra causa (revoca della misura alternativa alla detenzione avvenuta proprio in conseguenza dell’arresto in flagranza di reato che ha dato origine al procedimento penale qui in esame); (iii) la sentenza di primo grado oggetto dell’istanza di restituzione nel termine è stata emessa in sede di giudizio direttissimo; non si era dunque proceduto in assenza dell’imputato. 2.4. Le circostanze di fatto emergenti dagli atti portano a ritenere che la Corte di appello di Milano abbia congruamente escluso la sussistenza di un’ipotesi di caso fortuito, nei termini sopra individuati: l’esistenza della sentenza era nota all’imputato, come anche al suo difensore; lo stato di detenzione non precludeva all’interessato di comunicare con il difensore di fiducia; lo stato di detenzione nemmeno precludeva all’interessato di proporre personalmente atto di appello. 3. Il ricorso è dunque inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]