Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:268
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0026 - IT
Avis juridique important
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61991J0026
SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 GIUGNO 1992. - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5, N. 1 - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-26/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03967
edizione speciale svedese pagina I-00137
edizione speciale finlandese pagina I-00181
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - [OSCURATO:PERSONA] "in materia contrattuale" - Nozione - Interpretazione autonoma - [OSCURATO:PERSONA] concatenati - [OSCURATO:PERSONA] di responsabilità per vizi della cosa promossa dal subacquirente nei confronti del produttore - Esclusione
([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, artt. 2 e 5, punto 1)
[OSCURATO:PERSONA] nozione di "materia contrattuale" ai sensi dell' art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che va considerata come una nozione autonoma, non ricomprende le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell' altra. Inoltre, lo scopo di tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, che la convenzione, tra l' altro, persegue, postula che le norme di competenza che derogano al principio generale sancito dall' art. 2 della convenzione siano interpretate in modo da consentire al convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato. Ne consegue che l' art. 5, punto 1, della convenzione deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla controversia tra il subacquirente di una cosa e il produttore, che non ne sia il venditore, vertente sui vizi della cosa o sulla sua inidoneità all' uso cui è destinata.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-26/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation francese, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] e Cie [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:SOCIETA] mécano-chimiques des surfaces SA (TMCS),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, punto 1, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la [OSCURATO:PERSONA] & Cie [OSCURATO:PERSONA], dall' avvocato J.P. Desaché, del foro di Parigi;
° per il governo della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], dal signor Ch. Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 25 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 8 gennaio 1991, pervenuta alla Corte il 25 gennaio seguente, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation francese ha sollevato, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, in prosieguo: la "convenzione"), una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 5, punto 1, della convenzione.
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] e Cie [OSCURATO:PERSONA], con sede in Tuttlingen (Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e la [OSCURATO:SOCIETA] mécano-chimiques des surfaces, con sede in Bonneville ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la "TMCS").
3 Come emerge dal fascicolo trasmesso alla Corte, nel 1984 e nel 1985 la TMCS acquistava dalla società per azioni di diritto svizzero [OSCURATO:PERSONA] et Fils (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") due macchine per la levigatura dei metalli, cui faceva aggiungere un sistema di aspirazione prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma venduto e montato dalla [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Strasburgo ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la "[OSCURATO:SOCIETA]").
4 Nel 1987, la TMCS citava in giudizio le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunal de grande instance di Bonneville ([OSCURATO:PERSONA]) per il risarcimento del danno subito in conseguenza del fatto che gli impianti prodotti e venduti non erano conformi alle norme di igiene e sicurezza del lavoro ed erano inidonei all' uso cui erano destinati.
5 Con ordinanza 4 maggio 1988 detto giudice si dichiarava incompetente "ratione loci" a conoscere della domanda proposta contro la [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi invece competente, in forza dell' art. 5, punto 1, della convenzione a statuire sulla domanda proposta contro la [OSCURATO:PERSONA] e contro la [OSCURATO:SOCIETA].
6 Con sentenza 20 marzo 1989, la [OSCURATO:PERSONA] d' appel di Chambéry ([OSCURATO:PERSONA]) respingeva l' impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che l' azione promossa dalla TMCS nei confronti di tale società si risolveva in un' azione di responsabilità del produttore per vizi della cosa venduta, che tale azione diretta del subacquirente del bene avverso il produttore era di natura contrattuale alla luce tanto del diritto francese quanto della convenzione e che, pertanto, giustamente il primo giudice si era dichiarato competente in quanto giudice del luogo in cui l' obbligazione doveva essere eseguita, in forza dell' art. 5, punto 1, della convenzione.
7 Ritenendo che l' art. 5, punto 1, della convenzione non fosse applicabile ad una serie di contratti concatenati, la [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in cassazione avverso detta sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d' appel di Chambéry.
8 [OSCURATO:PERSONA] de cassation francese, ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione della convenzione, ha sospeso il procedimento in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte sulla seguente questione:
"Se l' art. 5, punto 1, della convenzione, che costituisce una norma di competenza speciale in materia contrattuale, vada applicato alla controversia tra il subacquirente di una merce e il produttore, che non è il venditore, a causa dei vizi della merce o della sua inidoneità all' uso cui è destinata".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Per risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, occorre rammentare anzitutto che, per giurisprudenza costante (v. sentenza 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters, Racc. pag. 987, punti 9 e 10 della motivazione, e sentenza 8 marzo 1988, causa 9/87, Arcado, Racc. pag. 1539, punti 10 e 11 della motivazione), quella di "materia contrattuale" ai sensi dell' art. 5, punto 1, della convenzione, va considerata come una nozione autonoma, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della convenzione stessa onde garantirne l' applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti; detta nozione non può pertanto essere interpretata come un semplice rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale.
11 Si rilevi inoltre che tra gli obiettivi perseguiti dalla convenzione compare, nel preambolo, quello di "potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio".
12 A tale proposito la relazione degli esperti, preparata in occasione dell' elaborazione della convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1), sottolinea che
"La convenzione, stabilendo norme di competenza comuni, si propone (...) il fine di attuare (...), nel campo che è chiamata a disciplinare, un vero ordinamento giuridico, dal quale deve derivare la massima sicurezza. In tale ordine d' idee, la codificazione delle norme di competenza contenute nel titolo II definisce qual è, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, il giudice maggiormente qualificato dal punto di vista territoriale a conoscere di una controversia".
13 La convenzione perviene a questo risultato prevedendo una serie di norme di competenza che dispongono in quali casi, tassativamente elencati nelle sezioni 2 - 6 del titolo II della convenzione, il convenuto domiciliato o stabilito sul territorio di uno Stato contraente possa, ove si tratti di una norma di competenza speciale, ovvero debba, nell' ipotesi di una norma di competenza esclusiva o di una proroga di competenza, essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente.
14 Le norme di competenza speciale od esclusiva e quelle relative alla proroga di competenza derogano quindi al principio generale, sancito dall' art. 2, primo comma, della convenzione, della competenza del giudice dello Stato contraente sul cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio. Tale norma ha natura di principio generale, in quanto in linea di massima essa consente al convenuto di difendersi più facilmente. Le norme di competenza derogatorie rispetto a questo principio generale non possono pertanto essere soggette ad un' interpretazione estensiva rispetto alle ipotesi previste dalla convenzione.
15 Ne consegue che la nozione di "materia contrattuale", ai sensi dell' art. 5, punto 1, della convenzione, non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un' altra.
16 Orbene, nel caso dell' azione del subacquirente di una merce acquistata presso un venditore intermediario intentata avverso il produttore al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla non conformità della cosa, occorre rilevare che non esiste alcun vincolo contrattuale tra il subacquirente ed il produttore, in quanto quest' ultimo non ha mai assunto alcun obbligo di natura contrattuale nei confronti del subacquirente stesso.
17 Inoltre, e soprattutto nel caso di una serie di contratti internazionali concatenati, le obbligazioni contrattuali delle parti possono variare da un contratto all' altro, talché i diritti contrattuali che il subacquirente può far valere nei confronti del proprio venditore immediato non necessariamente corrispondono agli obblighi che il produttore ha assunto nei confronti del primo acquirente.
18 D' altronde, lo scopo di tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità che la convenzione, tra l' altro, persegue, postula che le norme di competenza che derogano al principio generale sancito dalla convenzione siano interpretate in modo da consentire al convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato.
19 Ebbene, occorre rilevare che, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l' applicazione della norma di competenza speciale di cui all' art. 5, punto 1, della convenzione alla controversia tra il subacquirente del bene ed il produttore non è prevedibile per quest' ultimo ed è pertanto incompatibile con il principio della certezza del diritto.
20 Infatti, oltre al fatto che il produttore non ha alcun rapporto contrattuale con il subacquirente né si assume alcun obbligo di natura contrattuale nei confronti di quest' ultimo, di cui potrebbe legittimamente ignorare tanto l' identità quanto il domicilio, risulta che, nella maggior parte degli Stati contraenti, la responsabilità del produttore nei confronti del subacquirente per vizi della cosa venduta non è considerata di natura contrattuale.
21 Come risulta dalle considerazioni che precedono, la questione sollevata dal giudice nazionale deve essere risolta dichiarando che: l' art. 5, punto 1, della convenzione va interpretato nel senso che esso non si applica alla controversia tra il subacquirente di una cosa e il produttore, che non ne sia il venditore, vertente sui vizi della cosa o sulla sua inidoneità all' uso cui è destinata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Le spese sostenute dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation francese con sentenza 8 gennaio 1991, dichiara:
L' art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che non si applica alla controversia tra il subacquirente di una cosa e il produttore, che non ne sia il venditore, vertente sui vizi della cosa o sulla sua inidoneità all' uso cui è destinata.