CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 26 marzo 2021, ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Siena in data 20 maggio 2019 in relazione al delitto di omicidio colposo stradale, a lei contestato come commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], con condotta posta in essere il 21 marzo 2016 e decesso del Pinzi il 26 marzo dello stesso anno in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si addebita il fatto di avere cagionato il decesso della vittima perché, percorrendo alla guida della sua autovettura il viale G. [OSCURATO:PERSONA], investiva il Pinzi, che stava attraversando la strada. Giova precisare che già in primo grado era stata esclusa la violazione di regole cautelari codificate da parte della [OSCURATO:PERSONA], alla quale rimaneva contestata la condotta a lei ascritta, ma per colpa generica, ossia per non avere avvistato il pedone durante il suo attraversamento. 2. La ricorrente, nel suo ricorso — preceduto da un'ampia premessa riassuntiva del giudizio - articola quattro motivi di doglianza, cui si é aggiunto da ultimo un motivo nuovo. 2.1. Con il primo motivo la deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione a proposito dell'omessa notifica all'imputata di un valido avviso dell'udienza preliminare (al posto del quale le veniva recapitato un verbale dell'udienza per la quale era fissata l'udienza preliminare, con la data del rinvio all'udienza successiva), evidenziando che detto avviso assume l'aspetto sostanziale e contenutistico di una vera e propria citazione, e richiamando all'uopo alcuni arresti giurisprudenziali. 2.2. Con il secondo motivo, l'esponente, denunciando violazione di legge per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza preliminare in data 13 settembre 2017, si duole del fatto che l'avviso era stato notificato unicamente al codifensore dell'imputata e che, di fatto, lo stesso difensore firmatario del ricorso non ha mai ricevuto la notifica del decreto suddetto. L'udienza del 13 settembre 2017 é stata bensì rinviata al successivo 20 settembre, ma senza che sia stata dichiarata alcuna nullità dell'avviso di fissazione. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui all'art. 521, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: principio che secondo l'esponente i giudici di merito hanno violato, in estrema sintesi, con riguardo al fatto che nell'imputazione si contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di avere tenuto una velocità eccessiva e non adeguata ai luoghi, mentre nelle sentenze di primo e di secondo grado si é ritenuto che l'imputata andasse rimproverata unicamente per distrazione, non essendosi accorta del Pinzi che stava attraversando la strada. 2.4. Con il quarto motivo la deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del caso fortuito o della forza maggiore, richiamando le considerazioni svolte dal consulente di parte Scarselli e sottolineando che il pedone stava attraversando la strada in un tratto non servito da strisce pedonali e scarsamente illuminato. 2.5. Con il motivo nuovo la deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di un percorso argomentativo a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Giova precisare che, unitamente al motivo nuovo, la ricorrente insiste per l'accoglimento dei motivi già rassegnati, che ulteriormente illustra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. 1.1. Il primo motivo é manifestamente infondato. La ricorrente aveva ricevuto decreto di fissazione dell'udienza preliminare e rituale avviso di fissazione dell'udienza preliminare tenutasi il 13 settembre 2017, di tal che non é dato comprendere a quale titolo la stessa si dolga di avere ricevuto unicamente il verbale di rinvio dell'udienza stessa a quella successiva del 20 settembre; del resto é noto che, quando l'imputato é stato ritualmente avvisato della fissazione dell'udienza preliminare nel rispetto del termine minimo di comparizione, non é necessario accordargli il medesimo termine per comparire alle eventuali successive udienze di rinvio (Sez. 6, Sentenza n. 17402 del 12/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252502; conforme Sez. 4, Sentenza n. 96 del 16/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238253). 1.2. Manifestamente infondato é pure il secondo motivo di lagnanza. Non risulta, infatti, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - il quale afferma di non avere ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - si sia doluto di tale omissione, o che la stessa sia stata eccepita da altro difensore, davanti al giudice per l'udienza preliminare; assume a tal fine rilievo dirimente, in senso contrario alla prospettazione della ricorrente, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse difesa sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo risulta avere ricevuto ritualmente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Ne consegue che é inconferente, e comunque non pertinente al caso di specie, il richiamo a Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, mentre é decisivo il principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187, in base al quale la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, é sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (in motivazione la Corte ha precisato che é onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice). 1.3. Quanto al terzo motivo, occorre partire dal principio affermato dalla giurisprudenza apicale di legittimità, in base al quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione é del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Per quanto più specificamente attiene ai reati colposi, si rammenta che il mutamento dell'imputazione, e la relativa condanna, per colpa generica a fronte dell'originaria formulazione per colpa specifica non comporta mutamento del fatto e non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (Sez. 4, Sentenza n. 53455 del 15/11/2018, Galdino de Lima c. Castellano, Rv. 274500). Tanto premesso, nel caso di specie é di tutta evidenza che, a fronte dell'esclusione dell'originario profilo di colpa specifica contestato ex art. 141 Cod. Strada, l'accertamento della mancata violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della predetta norma cautelare in tema di velocità adeguata ai luoghi implicava che l'investimento del pedone dovesse essere, in alternativa, necessariamente frutto di un mancato tempestivo avvistamento dello stesso, che la difesa dell'imputata ha cercato di spiegare sostenendo l'impossibilità per l'imputata di accorgersi dell'attraversamento della strada da parte del Pinzi, ma che secondo i giudici di merito era dovuto a distrazione dell'imputata alla guida, sulla base di elementi probatori e fattuali correttamente e logicamente illustrati. Da tale addebito colposo emerso nel corso del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto adeguatamente difendersi, come risulta dagli atti disponibili, di tal che anche il motivo in esame si appalesa manifestamente infondato. 1.4. Anche il quarto motivo é affetto da manifesta infondatezza. La nozione di caso fortuito e quella di forza maggiore, evocate dalla ricorrente, attengono come noto al profilo dell'imprevedibilità del verificarsi dell'evento e al fatto che lo stesso sia stato causato da un avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (così, quanto alla nozione di caso fortuito, Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, D'Amico, Rv. 254479); oppure da un'ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (così, per descrivere la forza maggiore, Sez. 5, Sentenza n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145). Nella specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputata stava percorrendo una strada urbana nel centro di [OSCURATO:PERSONA] ed era dunque tutt'altro che imprevedibile l'attraversamento della strada da parte di pedoni, anche fuori dalle strisce pedonali; e del resto, la dinamica dell'incidente é stata compiutamente ricostruita dai giudici di merito, che hanno fra l'altro escluso, con argomenti logicamente solidi (v. pag. 3 sentenza appello), che il Pinzi non fosse avvistabile tempestivamente o che fosse tornato sui suoi passi dopo avere attraversato. 1.5. Il motivo nuovo é invece inammissibile perché proposto in termini non consentiti, atteso che il punto concernente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida esula completamente dai motivi rassegnati in via principale. E' noto infatti che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 6, Sentenza n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294), anche in considerazione del fatto che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a