CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione - il primo - al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e - il secondo - ai reati di cui agli artt. 56, 582 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, non è consentito, contenendo censure in fatto, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha ritenuto integrata la tentata estorsione, sottolineando, in particolare, la sussistenza sia dell'ingiusto profitto, rappresentato dall'eventuale vincita alla slot machine, che l'imputato con violenza e minaccia nei confronti del titolare aveva preteso di utilizzare in via esclusiva, sia del danno, patito da quest'ultimo, derivante dall'impossibilità per altri giocatori di accedere al gioco; Considerato che l'ultimo motivo del ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], e il primo motivo del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, risultano privi di specificità a fronte della motivazione del Collegio d'appello, che, nel richiamare i plurimi precedenti penali degli imputati, la gravità dei fatti contestati e l'assenza di elementi positivi valutabili, ha fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); Rilevato che la seconda doglianza dedotta nell'interesse del Chifari, con cui si lamenta l'eccessività della pena irrogata, non è consentita, in quanto mira ad una nuova valutazione sulla congruità della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile laddove - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere est