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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13989/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10700/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 61, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – intimata– Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33503/2018, depositata il 27/12/2018.

F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate emise due avvisi di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commercialista, per gli anni 2003 e 2004, a seguito di accertamenti bancari compiuti ai sensi dell'art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973, ai fini Irpef, Iva e Irap. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettò i ricorsi del contribuente avverso ciascuno di tali atti, dopo averli riuniti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria rigettò a sua volta l'appello del contribuente evidenziando la natura legale della presunzione di cui all'art. 32 d.p.r. 600 del 1973 e rilevando che la consulenza tecnica di parte, contenente valutazioni in ordine alla "differenze non giustificate" dall'Agenzia, quanto alle movimentazioni bancarie, prodotta nel giudizio di appello, non costituiva un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di contenuto tecnico, di rilevanza meramente indiziaria.

Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il contribuente, che depositò altresì memoria.

Si costituì l’Ufficio.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 33503 del 2018, depositata il 27/12/2018, così decise: « Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dell'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.».

2. Lo stesso contribuente ha proposto ricorso per la revocazione della predetta ordinanza di questa Corte, ai sensi dell’art. 395, primo 2 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 comma, n. 4, cod. proc. civ., per errori di fatto dai quali sarebbero affetti tre punti della decisione impugnata.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria e replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova premettere la trascrizione dei due motivi di ricorso proposti dal contribuente avverso la sentenza della CTR, così come riportati nell’ordinanza della quale si chiede la revocazione: « Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce "Cassazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", in quanto la Commissione regionale non ha tenuto conto della perizia asseverata con indicazione analitica del "dettaglio dei versamenti effettuati", sicché "la corretta valutazione del fatto dedotto avrebbe determinato una diversa decisione, perfettamente aderente alla realtà".

Tra l'altro, i fatti oggetto della perizia di parte erano già stati dedotti in giudizio, tanto che i "conteggi analitici prospettati dal ricorrente non avevano trovato opposizione da parte della difesa dell'ufficio procedente", essendo quindi non contestati ai sensi dell'art.115 c.p.c., a dimostrazione che i versamenti affluiti sul conto corrente non erano ricollegabili ad introiti derivanti dall'esercizio della professione.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente chiede "Cassazione della sentenza di gravame ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto", in quanto l'effettiva natura dei versamenti, come risultante dalle deduzioni del contribuente, non era stata contestata dalla Agenzia delle entrate, rendendo i fatti pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.». 3 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022

2. E’ poi opportuno trascrivere la motivazione resa da questa Corte nell’ordinanza impugnata, relativamente al punto che sarebbe affetto dai denunziati errori di fatto: « […] deve affermarsi l'inammissibilità dei due motivi di ricorso, in quanto il ricorrente, da un lato, non ha trascritto il contenuto della perizia di parte, non consentendo alla Corte di conoscere la natura, la consistenza e la portata dei fatti ivi dedotti, e dall'altra, non ha indicato, quanto alla doglianza di mancata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., il contenuto esatto delle deduzioni del ricorrenti e la fase processuale in cui tali eventuali specifiche deduzioni siano state ritenute pacifiche in base alla condotta processuale della Agenzia delle entrate.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. Civ., 9 agosto 2016, n. 16655; Cass.Civ., 13 ottobre 2016, n. 20637).

Il principio di autosufficiente, quindi, impone al ricorrente, di indicare in quale atto sia stata allegata la circostanza che si assume come "pacifica" ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta non contestata (Cass. Civ., 12 ottobre 2017, n. 24062).».

3. Deduce il ricorrente che la Corte avrebbe errato nell’ affermare che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la perizia di parte depositata nel giudizio d’appello avrebbe dovuto essere trascritta nel relativo motivo di ricorso.

Infatti, secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.1, cod. proc. civ., interpretato secondo la 4 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Pertanto, secondo il ricorrente, «i giudici, ritenendo di non poter conoscere le doglianze del dott. [OSCURATO:PERSONA] per la mancata trascrizione negli atti del giudizio di legittimità della perizia stragiudiziale suddetta, sono incorsi in un errore di fatto», poiché il ricorrente «aveva “localizzato” gli atti, i documenti e le argomentazioni decisivi per il giudizio» nel ricorso e nella memoria, provvedendo a produrre i fascicoli dei relativi gradi di giudizio.

4. Nel medesimo contesto, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe commesso un ulteriore errore di fatto, in quanto il ricorrente «ha indicato negli atti del giudizio di legittimità la fase processuale, e gli atti del giudizio di merito in cui era riportato il dettaglio analitico e giustificativo dei versamenti».

Inoltre, secondo il ricorrente, «la [OSCURATO:PERSONA] prima e la Corte di Cassazione poi, dovevano rilevare l’assenza di contestazioni dell’Agenzia delle entrate ai conteggi analitici e giustificativi riportati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei propri atti.».

5. Relativamente ai due pretesi errori revocatori appena elencati, il ricorso è inammissibile, come eccepito anche dal Procuratore Generale.

Va innanzitutto rammentato che, a norma degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione può essere oggetto di revocazione soltanto se essa è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, riscontrabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di 5 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Con riferimento al contenuto del ricorso per cassazione, è stato precisato che « L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.» (Cass., Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032).

Ai fini della delimitazione dell’errore di fatto revocatorio da quello di giudizio, con riferimento agli atti processuali che si assume siano oggetto dell’uno o dell’altro, è stato chiarito che « In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori 6 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nello stesso senso, si è detto che «Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.» (Cass.27/04/2018, n. 10184).

Con specifico riferimento al preteso errore revocatorio in tema di applicazioni del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte ha poi espresso il principio secondo cui « In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello.» (Cass. 31/08/2017, n. 20635; conformi Cass. 22/06/2007, n. 14608; Cass. 14/08/2020, n. 17179). 7 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5.1. Ebbene, venendo al caso sub iudice, il ricorrente non denuncia invero un preteso errore di fatto che abbia determinato l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ma censura l’interpretazione di quest’ultimo e, comunque, dell’art. 366, primo comma, n.1, cod. proc. civ., e la declinazione che ne ha fatto l’impugnata ordinanza di legittimità nell’applicarlo al caso di specie, in particolare per aver ritenuto indispensabile, a pena d’inammissibilità, anche la «trascrizione», nei motivi del ricorso per cassazione, del «contenuto della perizia di parte», senza mettere in dubbio che tale trascrizione non sia effettivamente avvenuta. 8 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nella sostanza, quindi, il ricorso per revocazione non lamenta un preteso errore di fatto, caduto su atti interni al giudizio di legittimità, nel senso sinora precisato in base ai predetti criteri normativi e giurisprudenziali.

Piuttosto, il ricorso in decisione censura un preteso errore di diritto, in ordine all’ interpretazione ed applicazione del principio di autosufficienza e comunque della norma in materia di forma-contenuto del ricorso per cassazione, per avere l’ordinanza qui impugnata ritenuto che fosse necessaria, a pena di inammissibilità, non solo l’indicazione e la localizzazione degli elementi in questione, ma anche la trascrizione degli stessi nel corpo del mezzo.

Non si tratta dunque della denuncia di un errore di fatto rilevante ai fini degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ma di una censura – inammissibile in questa sede- dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali, operata dalla Corte con riferimento ad un orientamento giurisprudenziale del quale ha citato alcuni precedenti.

6. Ulteriore preteso errore di fatto revocatorio, secondo il ricorrente, sarebbe ravvisabile nell’ordinanza impugnata anche per aver dichiarato inammissibile il ricorso non tenendo conto della formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., antecedente alla novella del 2012, non applicabile al relativo giudizio 9 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 di legittimità, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

La censura si riferisce alla parte, ulteriore, della motivazione dell’ordinanza in questione, nella quale si legge « Tra l'altro, si osserva che, in sede di legittimità, non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Cass. Civ., 9 aprile 2018, n. 8621, in fattispecie definita con sentenza di appello pubblicata dopo il d.l. 83/2012).».

Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che nell’economia della motivazione dell’ordinanza impugnata l’argomentazione in questione costituisce una considerazione ulteriore e ad abundantiam rispetto a quella relativa al difetto di autosufficienza, dalla quale è logicamente assorbita.

Tanto emerge non solo dal tenore testuale della motivazione, (« Tra l'altro,…»), ma anche dal senso logico-giuridico della ratio decidendi sulla quale si fonda il ricorso (giacché se il ricorso non è ritenuto «autosufficiente» con riferimento al contenuto della perizia di parte, non può essere accertato il preteso vizio della sentenza d’appello che non abbia tenuto conto di quest’ultima, quale che sia la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5. cod. proc. civ. che si intenda applicare).

Pertanto, non essendo ammissibile la revocazione avverso la ratio decidendi fondata sul difetto di autosufficienza, l’ulteriore ipotetico errore di fatto rimarrebbe irrilevante, non incidendo su di essa.

Infatti, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste 10 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato – o, come nel caso di specie, non sussista- alcun errore percettivo ( cfr. Cass. 14/02/2022, n. 4678).

Inoltre, il mero riferimento, nella parte della motivazione appena riportata, ad una massima di legittimità relativa a «fattispecie definita con sentenza di appello pubblicata dopo il d.l. 83/2012» non equivale necessariamente all’affermazione, nell’ordinanza impugnata, che al caso sub iudice sia applicabile l’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. così novellato, sull’erroneo presupposto della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Ed anzi, nella stessa motivazione e prima ancora del predetto riferimento giurisprudenziale, la Corte aveva dato atto espressamente che la sentenza pubblicata era stata depositata il 22 settembre 2011 (così come è dedotto dallo stesso ricorrente) ed aveva individuato il motivo di ricorso come «omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Quindi aveva espressamente argomentato (ai punti 2.2 e 2.3) circa la natura e la rilevanza istruttoria della perizia stragiudiziale, affermandone il valore meramente indiziario «il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, [ma] della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto», sulla base di considerazioni che prescindono dalla successiva novella dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

Pertanto, non emerge alcun errore di fatto in ordine all’individuazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata e non è ammissibile, in questa sede, censurare la soluzione in diritto adottata nel provvedimento impugnato.

Concludendo, in sintesi: l’ ipotetico errore di fatto in questione non sussiste, la sua denuncia attinge al più valutazioni in diritto, e 11 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 comunque si tratterebbe di errore non decisivo, posto che non attinge l’ulteriore ed autonoma ratio, invero principale, fondante la decisione.

7. Restano quindi assorbiti i motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, riproposti dal ricorrente all’esito dell’eventuale accoglimento del ricorso per revocazione.

8. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l‘Agenzia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 Il Consigliere est. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 12 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10700/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 61, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – intimata– Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33503/2018, depositata il 27/12/2018. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate emise due avvisi di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commercialista, per gli anni 2003 e 2004, a seguito di accertamenti bancari compiuti ai sensi dell'art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973, ai fini Irpef, Iva e Irap. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettò i ricorsi del contribuente avverso ciascuno di tali atti, dopo averli riuniti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria rigettò a sua volta l'appello del contribuente evidenziando la natura legale della presunzione di cui all'art. 32 d.p.r. 600 del 1973 e rilevando che la consulenza tecnica di parte, contenente valutazioni in ordine alla "differenze non giustificate" dall'Agenzia, quanto alle movimentazioni bancarie, prodotta nel giudizio di appello, non costituiva un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di contenuto tecnico, di rilevanza meramente indiziaria. Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il contribuente, che depositò altresì memoria. Si costituì l’Ufficio. Questa Corte, con l’ordinanza n. 33503 del 2018, depositata il 27/12/2018, così decise: « Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dell'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.». 2. Lo stesso contribuente ha proposto ricorso per la revocazione della predetta ordinanza di questa Corte, ai sensi dell’art. 395, primo 2 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 comma, n. 4, cod. proc. civ., per errori di fatto dai quali sarebbero affetti tre punti della decisione impugnata. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria e replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere la trascrizione dei due motivi di ricorso proposti dal contribuente avverso la sentenza della CTR, così come riportati nell’ordinanza della quale si chiede la revocazione: « Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce "Cassazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", in quanto la Commissione regionale non ha tenuto conto della perizia asseverata con indicazione analitica del "dettaglio dei versamenti effettuati", sicché "la corretta valutazione del fatto dedotto avrebbe determinato una diversa decisione, perfettamente aderente alla realtà". Tra l'altro, i fatti oggetto della perizia di parte erano già stati dedotti in giudizio, tanto che i "conteggi analitici prospettati dal ricorrente non avevano trovato opposizione da parte della difesa dell'ufficio procedente", essendo quindi non contestati ai sensi dell'art.115 c.p.c., a dimostrazione che i versamenti affluiti sul conto corrente non erano ricollegabili ad introiti derivanti dall'esercizio della professione. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente chiede "Cassazione della sentenza di gravame ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto", in quanto l'effettiva natura dei versamenti, come risultante dalle deduzioni del contribuente, non era stata contestata dalla Agenzia delle entrate, rendendo i fatti pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.». 3 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 2. E’ poi opportuno trascrivere la motivazione resa da questa Corte nell’ordinanza impugnata, relativamente al punto che sarebbe affetto dai denunziati errori di fatto: « […] deve affermarsi l'inammissibilità dei due motivi di ricorso, in quanto il ricorrente, da un lato, non ha trascritto il contenuto della perizia di parte, non consentendo alla Corte di conoscere la natura, la consistenza e la portata dei fatti ivi dedotti, e dall'altra, non ha indicato, quanto alla doglianza di mancata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., il contenuto esatto delle deduzioni del ricorrenti e la fase processuale in cui tali eventuali specifiche deduzioni siano state ritenute pacifiche in base alla condotta processuale della Agenzia delle entrate. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. Civ., 9 agosto 2016, n. 16655; Cass.Civ., 13 ottobre 2016, n. 20637). Il principio di autosufficiente, quindi, impone al ricorrente, di indicare in quale atto sia stata allegata la circostanza che si assume come "pacifica" ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta non contestata (Cass. Civ., 12 ottobre 2017, n. 24062).». 3. Deduce il ricorrente che la Corte avrebbe errato nell’ affermare che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la perizia di parte depositata nel giudizio d’appello avrebbe dovuto essere trascritta nel relativo motivo di ricorso. Infatti, secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.1, cod. proc. civ., interpretato secondo la 4 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 giurisprudenza richiamata nel ricorso, non sarebbe stata necessaria la trascrizione del relativo documento, essendone sufficiente l’indicazione, che egli aveva fornito nel relativo ricorso per la cassazione della sentenza d’appello. Pertanto, secondo il ricorrente, «i giudici, ritenendo di non poter conoscere le doglianze del dott. [OSCURATO:PERSONA] per la mancata trascrizione negli atti del giudizio di legittimità della perizia stragiudiziale suddetta, sono incorsi in un errore di fatto», poiché il ricorrente «aveva “localizzato” gli atti, i documenti e le argomentazioni decisivi per il giudizio» nel ricorso e nella memoria, provvedendo a produrre i fascicoli dei relativi gradi di giudizio. 4. Nel medesimo contesto, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe commesso un ulteriore errore di fatto, in quanto il ricorrente «ha indicato negli atti del giudizio di legittimità la fase processuale, e gli atti del giudizio di merito in cui era riportato il dettaglio analitico e giustificativo dei versamenti». Inoltre, secondo il ricorrente, «la [OSCURATO:PERSONA] prima e la Corte di Cassazione poi, dovevano rilevare l’assenza di contestazioni dell’Agenzia delle entrate ai conteggi analitici e giustificativi riportati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei propri atti.». 5. Relativamente ai due pretesi errori revocatori appena elencati, il ricorso è inammissibile, come eccepito anche dal Procuratore Generale. Va innanzitutto rammentato che, a norma degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione può essere oggetto di revocazione soltanto se essa è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, riscontrabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di 5 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Con riferimento al contenuto del ricorso per cassazione, è stato precisato che « L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.» (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032). Ai fini della delimitazione dell’errore di fatto revocatorio da quello di giudizio, con riferimento agli atti processuali che si assume siano oggetto dell’uno o dell’altro, è stato chiarito che « In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori 6 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali).» (Cass. 29/03/2022, n. 10040). Nello stesso senso, si è detto che «Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.» (Cass.27/04/2018, n. 10184). Con specifico riferimento al preteso errore revocatorio in tema di applicazioni del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte ha poi espresso il principio secondo cui « In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello.» (Cass. 31/08/2017, n. 20635; conformi Cass. 22/06/2007, n. 14608; Cass. 14/08/2020, n. 17179). 7 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 In particolare, relativamente a fattispecie nella quale era stata chiesta la revocazione di sentenza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso, aveva dato rilievo - sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - alla mancata trascrizione nel medesimo di determinate norme statutarie o regolamentari di un istituto di credito, questa Corte ha rigettato il proposto ricorso per revocazione rilevando che con lo stesso non era stata messa in dubbio la circostanza della non trascrizione dei suindicati elementi, ma in sostanza si era contestata la valutazione giuridica circa la necessità della trascrizione medesima, affermando pertanto che « L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391-bis cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato.» (Cass. 30/08/2000, n. 11408). 5.1. Ebbene, venendo al caso sub iudice, il ricorrente non denuncia invero un preteso errore di fatto che abbia determinato l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ma censura l’interpretazione di quest’ultimo e, comunque, dell’art. 366, primo comma, n.1, cod. proc. civ., e la declinazione che ne ha fatto l’impugnata ordinanza di legittimità nell’applicarlo al caso di specie, in particolare per aver ritenuto indispensabile, a pena d’inammissibilità, anche la «trascrizione», nei motivi del ricorso per cassazione, del «contenuto della perizia di parte», senza mettere in dubbio che tale trascrizione non sia effettivamente avvenuta. 8 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Lo stesso deve dirsi con riferimento al preteso errore di fatto relativo alla doglianza in ordine alla mancata applicazione del principio di non contestazione, rispetto alla quale pure l’ordinanza impugnata, trattando congiuntamente i due motivi, ha rilevato la necessità che il mezzo, a pena di inammissibilità, contenesse anche «la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi», riferendosi alle «tesi ribadite o lamentate come disattese», riguardo alle quali «la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione», ed il ricorrente non deduce che tale trascrizione sia avvenuta. Nella sostanza, quindi, il ricorso per revocazione non lamenta un preteso errore di fatto, caduto su atti interni al giudizio di legittimità, nel senso sinora precisato in base ai predetti criteri normativi e giurisprudenziali. Piuttosto, il ricorso in decisione censura un preteso errore di diritto, in ordine all’ interpretazione ed applicazione del principio di autosufficienza e comunque della norma in materia di forma-contenuto del ricorso per cassazione, per avere l’ordinanza qui impugnata ritenuto che fosse necessaria, a pena di inammissibilità, non solo l’indicazione e la localizzazione degli elementi in questione, ma anche la trascrizione degli stessi nel corpo del mezzo. Non si tratta dunque della denuncia di un errore di fatto rilevante ai fini degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ma di una censura – inammissibile in questa sede- dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali, operata dalla Corte con riferimento ad un orientamento giurisprudenziale del quale ha citato alcuni precedenti. 6. Ulteriore preteso errore di fatto revocatorio, secondo il ricorrente, sarebbe ravvisabile nell’ordinanza impugnata anche per aver dichiarato inammissibile il ricorso non tenendo conto della formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., antecedente alla novella del 2012, non applicabile al relativo giudizio 9 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 di legittimità, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. La censura si riferisce alla parte, ulteriore, della motivazione dell’ordinanza in questione, nella quale si legge « Tra l'altro, si osserva che, in sede di legittimità, non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Cass. Civ., 9 aprile 2018, n. 8621, in fattispecie definita con sentenza di appello pubblicata dopo il d.l. 83/2012).». Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che nell’economia della motivazione dell’ordinanza impugnata l’argomentazione in questione costituisce una considerazione ulteriore e ad abundantiam rispetto a quella relativa al difetto di autosufficienza, dalla quale è logicamente assorbita. Tanto emerge non solo dal tenore testuale della motivazione, (« Tra l'altro,…»), ma anche dal senso logico-giuridico della ratio decidendi sulla quale si fonda il ricorso (giacché se il ricorso non è ritenuto «autosufficiente» con riferimento al contenuto della perizia di parte, non può essere accertato il preteso vizio della sentenza d’appello che non abbia tenuto conto di quest’ultima, quale che sia la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5. cod. proc. civ. che si intenda applicare). Pertanto, non essendo ammissibile la revocazione avverso la ratio decidendi fondata sul difetto di autosufficienza, l’ulteriore ipotetico errore di fatto rimarrebbe irrilevante, non incidendo su di essa. Infatti, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste 10 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato – o, come nel caso di specie, non sussista- alcun errore percettivo ( cfr. Cass. 14/02/2022, n. 4678). Inoltre, il mero riferimento, nella parte della motivazione appena riportata, ad una massima di legittimità relativa a «fattispecie definita con sentenza di appello pubblicata dopo il d.l. 83/2012» non equivale necessariamente all’affermazione, nell’ordinanza impugnata, che al caso sub iudice sia applicabile l’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. così novellato, sull’erroneo presupposto della data di pubblicazione della sentenza impugnata. Ed anzi, nella stessa motivazione e prima ancora del predetto riferimento giurisprudenziale, la Corte aveva dato atto espressamente che la sentenza pubblicata era stata depositata il 22 settembre 2011 (così come è dedotto dallo stesso ricorrente) ed aveva individuato il motivo di ricorso come «omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Quindi aveva espressamente argomentato (ai punti 2.2 e 2.3) circa la natura e la rilevanza istruttoria della perizia stragiudiziale, affermandone il valore meramente indiziario «il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, [ma] della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto», sulla base di considerazioni che prescindono dalla successiva novella dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Pertanto, non emerge alcun errore di fatto in ordine all’individuazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata e non è ammissibile, in questa sede, censurare la soluzione in diritto adottata nel provvedimento impugnato. Concludendo, in sintesi: l’ ipotetico errore di fatto in questione non sussiste, la sua denuncia attinge al più valutazioni in diritto, e 11 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 10700/2019 Numero sezionale 586/2022 Numero di raccolta generale 13989/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 comunque si tratterebbe di errore non decisivo, posto che non attinge l’ulteriore ed autonoma ratio, invero principale, fondante la decisione. 7. Restano quindi assorbiti i motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, riproposti dal ricorrente all’esito dell’eventuale accoglimento del ricorso per revocazione. 8. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l‘Agenzia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 Il Consigliere est. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 12 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9
Sentenza Cassazione n. 13989/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris