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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 agosto 2016

Cassazione n. 10468/2022

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r DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 5960-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3317/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I conclusero un contratto in forza del quale convennero che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l, si obbligava a produrre materiale plastico, e, segnatamente delle capsule di plastica ad uso cosmetico destinate alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., utilizzando i macchinari della [OSCURATO:SOCIETA].

L'[OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne tre decreti ingiuntivi dal Presidente del Tribunale di Milano "quale differenza prezzi" per la fornitura di detti materiali rispetto a quanto indicato nel listino prezzi.

Propose opposizione la [OSCURATO:SOCIETA]. e dedusse che i nuovi prezzi non erano stati concordati tra le parti ma unilateralmente applicati dall'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accolse parzialmente l'opposizione, osservando, in primo luogo, che il contratto non era stato redatto per iscritto e che le parti avevano fatto riferimento ad un listino prezzi del maggio 2005, concordemente applicato fino al settembre 2005.

L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello, sostenendo che i prezzi non erano stati pattuiti poiché, quale produttrice della merce poteva conoscere i costi della materia prima, della produzione e degli scarti determinati dai macchinari, in considerazione dei cicli di produzione.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23.8.2016 rigettò l'appello, affermando che i prezzi erano stati concordati con riferimento al listino e che i nuovi prezzi, indicati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con comunicazione del 16.1.2006, non erano mai Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -2- stati accettati dalla [OSCURATO:SOCIETA].

La corte distrettuale accertò che l'aggiornamento del listino avvenne nel dicembre 2005, con decorrenza da ottobre 2005 sicchè le somme richieste con decreto ingiuntivo, comprendente l'aggiornamento dei prezzi per il periodo anteriore non erano dovute perché unilateralmente modificati dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell'udienza, l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.380 bisi c.p.c. e documentazione attestante la dichiarazione di fallimento della società, chiedendo dichiararsi l'interruzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rigettata la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I per essere intervenuto il fallimento della società dopo l'introduzione del giudizio di cassazione, giusta sentenza del Tribunale di Monza N. 131 del 20.6.2017.

La richiesta non merita accoglimento.

Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte della persona fisica o il fallimento della società non determinano l'interruzione del processo (Cassazione civile sez.

III, 03/12/2015, n.24635; Cass. Civ., sez. 01, del 31/10/2011, n. 22624).

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2, n.4 c.p.c., degli artt.161, 112, 113 , 115 e 116 c.p.c., 118 comma 1 disp. att. c.p.c., 24 Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -3- e 111Cost, in relazione all'art.360 comma 1n.4 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione, che, da un lato avrebbe ammesso che gli accordi sul prezzo non sarebbero fissi ed immutabili e dall'altro avrebbe escluso l'aggiornamento dei prezzi sulla base dei cicli di lavorazione e degli scarti.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e116 c.p.c., in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., per avere il giudice di merito errato nella "ricostruzione di una quaestio facti" ( pag.12 -15 del ricorso) relativa alla valenza degli accordi sui prezzi in quanto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe che la PCR aveva effettuato i pagamenti sulla base dei listini aggiornati.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4 c.p.c., degli artt.161, 112, 113 , 115 e 116 c.p.c., 118 comma 1 e e dosp.

Att. c.p.c., 24 e 11 Cost, in relazione all'art.360 comma ln.4 c.p.c., per non avere il giudice di merito accertato la congruità del prezzo in assenza di accordo tra le parti, come richiesto nella domanda subordinata ai sensi dell'art.2225 c.c., oltre che per il vizio di omessa ed apparente motivazione Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360 comma 1 n.5, in relazione alla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe effettuato í pagamenti della merce fornita dalla ricorrente secondo i nuovi prezzi, ragione per la quale vi sarebbe stata l'accettazione dei prezzi aggiornati per facta concludentia I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -4- In primo luogo, l'articolata motivazione della corte distrettuale esclude in radice l'apparenza e la carenza di motivazione.

La mancanza di motivazione è configurabile quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero quando la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cass. Civ. Sez.

Unite 9054/2014).

Non è inoltre ravvisabile il vizio motivazionale, in quanto l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , (come introdotta dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella

I. n. 134/12) ha limitato le ipotesi di ricorso in Cassazione nei ben più ristretti limiti dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità ma non esclude che il vizio di motivazione si converta in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile.

Tale "mancanza" si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -5- cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cass. N. 20112 del 2009).

Il vizio di motivazione di cui alla nuova disciplina dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., prevede quindi che la sentenza possa essere impugnata, in sede di legittimità, non più per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, bensì nei ben più ristretti limiti dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( Cassazione civile sez. un., 06/07/2017, n.16694).

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053 ; Cassazione civile, Sez.

Il, 24 gennaio 2020 n. 1621).

Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato che i prezzi richiesti dall'[OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ad un nuovo listino non erano stati concordati tra le parti ma erano stati unilateralmente indicati dalla medesima con comunicazione del 16.1.2006.

Con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la Corte di merito ha accertato che le parti avevano previsto un listino prezzi cui fare riferimento e che solo nel dicembre 2005, esso fu aggiornato con decorrenza dall'ottobre 2005 sicchè le somme richieste con decreto ingiuntivo, come accertato dal CTU, non erano dovute perché l'aggiornamento Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -6- dei prezzi era stato unilateralmente modificato dall'[OSCURATO:PERSONA] s. r.I

I. L'applicazione del nuovo listino prezzi, secondo la corte distrettuale, era applicabile solo dopo che i nuovi prezzi erano stati concordati tra le parti.

Non sussiste, inoltre, la violazione dell'art.2225 c.c., applicabile al contratto di prestazione d'opera, il quale, ad ogni modo, prevede la determinazione del compenso da parte del giudice ove "non convenuto dalle parti" mentre, nel caso in esame, il prezzo era stato consensualmente determinato.

Non è altresì ravvisabile il vizio motivazionale riconducibile all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. in quanto i fatti storici asseritamente pretermessi sono stati esaminati dalla corte di merito ed il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.

Anche la doglianza inerente la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. non è ammissibile in quanto non viene allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale.

Nella specie, si censura la valutazione della prova da parte del giudice secondo il suo prudente apprezzamento, censura ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -7- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dele ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delLricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 5960-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3317/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I conclusero un contratto in forza del quale convennero che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l, si obbligava a produrre materiale plastico, e, segnatamente delle capsule di plastica ad uso cosmetico destinate alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., utilizzando i macchinari della [OSCURATO:SOCIETA]. L'[OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne tre decreti ingiuntivi dal Presidente del Tribunale di Milano "quale differenza prezzi" per la fornitura di detti materiali rispetto a quanto indicato nel listino prezzi. Propose opposizione la [OSCURATO:SOCIETA]. e dedusse che i nuovi prezzi non erano stati concordati tra le parti ma unilateralmente applicati dall'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accolse parzialmente l'opposizione, osservando, in primo luogo, che il contratto non era stato redatto per iscritto e che le parti avevano fatto riferimento ad un listino prezzi del maggio 2005, concordemente applicato fino al settembre 2005. L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello, sostenendo che i prezzi non erano stati pattuiti poiché, quale produttrice della merce poteva conoscere i costi della materia prima, della produzione e degli scarti determinati dai macchinari, in considerazione dei cicli di produzione. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23.8.2016 rigettò l'appello, affermando che i prezzi erano stati concordati con riferimento al listino e che i nuovi prezzi, indicati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con comunicazione del 16.1.2006, non erano mai Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -2- stati accettati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La corte distrettuale accertò che l'aggiornamento del listino avvenne nel dicembre 2005, con decorrenza da ottobre 2005 sicchè le somme richieste con decreto ingiuntivo, comprendente l'aggiornamento dei prezzi per il periodo anteriore non erano dovute perché unilateralmente modificati dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell'udienza, l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.380 bisi c.p.c. e documentazione attestante la dichiarazione di fallimento della società, chiedendo dichiararsi l'interruzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rigettata la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I per essere intervenuto il fallimento della società dopo l'introduzione del giudizio di cassazione, giusta sentenza del Tribunale di Monza N. 131 del 20.6.2017. La richiesta non merita accoglimento. Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte della persona fisica o il fallimento della società non determinano l'interruzione del processo (Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24635; Cass. Civ., sez. 01, del 31/10/2011, n. 22624). Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2, n.4 c.p.c., degli artt.161, 112, 113 , 115 e 116 c.p.c., 118 comma 1 disp. att. c.p.c., 24 Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -3- e 111Cost, in relazione all'art.360 comma 1n.4 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione, che, da un lato avrebbe ammesso che gli accordi sul prezzo non sarebbero fissi ed immutabili e dall'altro avrebbe escluso l'aggiornamento dei prezzi sulla base dei cicli di lavorazione e degli scarti. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e116 c.p.c., in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., per avere il giudice di merito errato nella "ricostruzione di una quaestio facti" ( pag.12 -15 del ricorso) relativa alla valenza degli accordi sui prezzi in quanto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe che la PCR aveva effettuato i pagamenti sulla base dei listini aggiornati. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4 c.p.c., degli artt.161, 112, 113 , 115 e 116 c.p.c., 118 comma 1 e e dosp. Att. c.p.c., 24 e 11 Cost, in relazione all'art.360 comma ln.4 c.p.c., per non avere il giudice di merito accertato la congruità del prezzo in assenza di accordo tra le parti, come richiesto nella domanda subordinata ai sensi dell'art.2225 c.c., oltre che per il vizio di omessa ed apparente motivazione Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360 comma 1 n.5, in relazione alla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe effettuato í pagamenti della merce fornita dalla ricorrente secondo i nuovi prezzi, ragione per la quale vi sarebbe stata l'accettazione dei prezzi aggiornati per facta concludentia I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -4- In primo luogo, l'articolata motivazione della corte distrettuale esclude in radice l'apparenza e la carenza di motivazione. La mancanza di motivazione è configurabile quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero quando la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cass. Civ. Sez. Unite 9054/2014). Non è inoltre ravvisabile il vizio motivazionale, in quanto l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , (come introdotta dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella I. n. 134/12) ha limitato le ipotesi di ricorso in Cassazione nei ben più ristretti limiti dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità ma non esclude che il vizio di motivazione si converta in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile. Tale "mancanza" si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -5- cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cass. N. 20112 del 2009). Il vizio di motivazione di cui alla nuova disciplina dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., prevede quindi che la sentenza possa essere impugnata, in sede di legittimità, non più per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, bensì nei ben più ristretti limiti dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( Cassazione civile sez. un., 06/07/2017, n.16694). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053 ; Cassazione civile, Sez. Il, 24 gennaio 2020 n. 1621). Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato che i prezzi richiesti dall'[OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ad un nuovo listino non erano stati concordati tra le parti ma erano stati unilateralmente indicati dalla medesima con comunicazione del 16.1.2006. Con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la Corte di merito ha accertato che le parti avevano previsto un listino prezzi cui fare riferimento e che solo nel dicembre 2005, esso fu aggiornato con decorrenza dall'ottobre 2005 sicchè le somme richieste con decreto ingiuntivo, come accertato dal CTU, non erano dovute perché l'aggiornamento Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -6- dei prezzi era stato unilateralmente modificato dall'[OSCURATO:PERSONA] s. r.I I. L'applicazione del nuovo listino prezzi, secondo la corte distrettuale, era applicabile solo dopo che i nuovi prezzi erano stati concordati tra le parti. Non sussiste, inoltre, la violazione dell'art.2225 c.c., applicabile al contratto di prestazione d'opera, il quale, ad ogni modo, prevede la determinazione del compenso da parte del giudice ove "non convenuto dalle parti" mentre, nel caso in esame, il prezzo era stato consensualmente determinato. Non è altresì ravvisabile il vizio motivazionale riconducibile all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. in quanto i fatti storici asseritamente pretermessi sono stati esaminati dalla corte di merito ed il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità. Anche la doglianza inerente la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. non è ammissibile in quanto non viene allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale. Nella specie, si censura la valutazione della prova da parte del giudice secondo il suo prudente apprezzamento, censura ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ric. 2017 n. 05960 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -7- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dele ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delLricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di
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