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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30148/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7987/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - UTG, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 avverso la sentenza del T ribunale di ROMA n. 14711/2021 depositata il 21/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso n. 27 ordinanze ingiunzione Prefettizie emesse dalla Prefettura di Roma in data 12.6.2018 e notificate il 24.9.2018 dell’importo di € 190,47 cadauna, emesse a seguito del rigetto dei ricorsi amministrativi presentati avverso 27 verbalidi accertamento di violazione elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la violazione di cui all’ art. 7,commi 9 e 14, C.d.S. per accesso nella ZTL senza la prescritta autorizzazione.

Deduceva l’opponente di essere titolare di una licenza di noleggio con conducente (NCC) e di regolare permesso n. 750634 per l’accesso al territorio di [OSCURATO:PERSONA] per il veicolo contravvenzionato con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2017 e dal 12.1.2018 al 31.12.2018 e,dunque, sia nel periodo precedente che immediatamente successivo a quello delle violazioni contestate.

Deduceva l’esimente della buona fede trattandosi all’evidenza di una svista e, pertanto, l’illegittimità dei verbali opposti ai sensi dell’art. 3 L. 689/81 per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa per errore sul fatto.

Deduceva, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità e del principio di competenza nonché del principio di uguaglianza in relazione agli Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 obblighi imposti da [OSCURATO:PERSONA] ai soli conducenti di veicoli NCC di altri comuni.

Concludeva chiedendo che il Giudice, previa sospensione dei provvedimenti impugnati in accoglimento dell’opposizione annullasse le ordinanze ingiunzione opposte con vittoria di spese.

2. Si costituiva la Prefettura contestando i motivi di opposizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma rigettava l’opposizione condannando l’opponente alla refusione delle spese liquidate in € 80.

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Il Tribunale rigettava l’appelloevidenziando in primo luogo che non ècausa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c., l'erronea indicazione, nel dispositivo di un numero di ruolo diverso da quello del fascicolo deciso e/o del nome della parte laddove non sia dubbia la riferibilità del dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente.

Nel caso di specie non potevaritenersi sussistente la violazione dell'art. 132, n. 4 , c.p.c. per difetto assoluto d i motivazione o motivazione apparente atteso che la motivazione seppur stereotipata erainfatti del tutto percepibile e seppur parzialmente riferibile ai motivi di opposizione.

Quanto, invece, alla violazione dell’art. 112 c.p.c. effettivamente rilevava che il Giudice di Pace non a veva in alcun modo esaminato le doglianze svolte dallo Zuchi in ricorso Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 limitandosi a motivare in ordine circa l’insussistenza di vizi nei provvedimenti impugnati atteso che il ricorrente aveva ammesso il ritardo nel rinnovo del permesso.

Quanto, dunque, ai motivi di opposizione non esaminati dal Giudice di Pace e riproposti in appello occorreva evidenziare che l'art.11, comma 3, che consentivaalle autovetture NCC- l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, doveva necessariamente coordinarsi con la disciplina riservata a questi ultimi e, in particolare con quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, laddove stabilivache i " taxi possono circolare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali ".

La legge n.21 del 1992 non riconosce va pertanto tali facoltà in modo assoluto, vale a dire senza possibilità di condizioni o limiti, ma ne rinviava la disciplina concreta del loro esercizio alla potestà regolamentare del Comune.

Inoltre, l’art. 5 - bis, comma 1, della l. n. 21 del 1992, prevedevache "Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso." Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 Nel caso di specie era pacifico sia che lo Zuchi ave sse fatto accesso al territorio del Comune di Roma nelle date e nei luoghi indicate nei singoli di verbali di accertamento di violazione sia che in quelle date fosse scaduto il permesso di accesso di cui lo Zuchi era titolare.

Risultava, peraltro, documentalmente provato che il permesso n. 713648 era stato rilasciato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con validità sino al 31.12.2017 e che successivamente era stato richiesto e concesso un nuovo permesso n. 750634 con validità dal 12.1.2018 al 31.12.2018.

In carenza di prova della titolarità di una valida autorizzazione all’accesso al territorio di [OSCURATO:PERSONA] in capo all’appellante alla data delle singole violazioni dovevano ritenersi correttamente elevate le sanzioni.

Il giudice dell’appello richiamava il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, si richiedela coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, e dunque lo stesso postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha posto in essere.

Dunque, era sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorresse la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presumeva fino alla prova della sua assenza, prova a carico d e l trasgressore e da distinguersi dalla prova della buona fede, che rilevava, come esimente, solo se l'agente era incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.

L'errore sulla liceità della condotta potevarilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risultasseinevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che nessun rimprovero potesseessere mosso all’autore dell’infrazione, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando su questi l'onere della prova della suss istenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede.

L’appellante non aveva assolto all'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per poter invocare l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 L. 689/1981, non avendo fornito alcuna dimostrazione di elementi positivi atti a giustificare le violazioni opposte e, dunque, l'inevitabilità del proprio errore. essendosilimitato a mere allegazioni, quali la dichiarazione di aver agito in totale buona fede, per aver richiesto il rinnovo del permesso comunale sin dal 12.1.2018.

Dalla stessa documentazione prodotta dall’attore emergeva chiaramente che il primo permesso era scaduto, in quanto rilasciato con validità sino al 31.12.2017 e che solo il 12.1.2018 era stato richiesto un nuovo permesso con la conseguenza che non era configurabile alcun ragionevole affidamento circa la perdurante validità del permesso e, quindi, nessun errore scusabile nel Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 mancato adempimento dell'onere di provvedere al suo rinnovo alla scadenza.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

7. [OSCURATO:PERSONA] di Roma si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost con riferimento dell’art 360 n. 4 c.p.c. del novellato art 437 c.p.c., in violazione degli artt. 156 e 429 e dell’art. 161 c.p.c.

Omessa pronuncia e valutazione di un punto decisivo.

La sentenza del Tribunale di Roma sarebbeerrata laddove ha ritenuto che non è causa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c., l’erronea indicazione, nel dispositivo di un numero di ruolo diverso da quello dal fascicolo deciso e/o del nome della parte laddove non sia dubbia la riferibilità del dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente.

“ In realtà la censura proposta consisteva nel non avere, il giudice di prime cure, dato lettura del dispositivo in udienza in quanto in applicazione dell’art. 437 c.p.c. tale non può considerarsi la lettura di un dispositivo diverso al giudizio RG n. 53868/2018.

L’impugnata sentenza, omettendo di prendere in esame la censura formulata con l’atto di appello, dovrebberitenersi inficiata Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 -e comunque dovrebbe essere cassata in virtù del – vizio di omessa pronuncia su di un punto decisivo.

Ne deriverebbe, in applicazione del rito lavoro al procedimento di opposizione ordinanze ingiunzione ex artt.22 L. 689/1981, che “ l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione” (Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.11.2014, n. 25305). 1.1 Ilprimo motiv o di ricorso è infondat o .

Come ben evidenziato dal Tribunale l’erronea indicazione del numero del procedimento non è motivo di nullità e al più di correzione di errore materiale.Lo stesso vale per il dispositivo letto in udienza.

Peraltro, in ogni caso, si tratterebbe di un motivo di nullità chenon rientra tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e, dunque, non vi è alcun interesse a far valere tale vizio della sentenza di primo grado anche se erroneamente valutato dal giudice dell’appello (cosa da escludersi per quanto detto).

Infatti, il giudice di secondo grado, che rilevasse una tale nullità, dedotta con l’atto di appello, non potendo rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cpc, non potrebbe limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 comunque decidere la causa nel merito come avvenuto nel caso in esame (Cass. 9.3.2010 n. 5659; Cass. 11.5.2006 n. 10869).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art 112 c.p.c. su di un punto decisivo della controversia per mancata applicazione del principio di u guaglianza e di determinazione non è della condotta in applicazione dell'articolo 5 del codice penale e violazione della legge numero 21 del 1992 e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.): contrariamente da quanto adottato dal Comune di Roma ed erroneamente qualificato dal Tribunale, che l’obbligo per NCC di chiedere ed ottenere un permesso per accede alle ZTL, in applicazione del principio di uguaglianza e di non concorrenza sancito dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 56 del 2020 (antecedente alla pronuncia ivi impugnata) non può essere considerato legittimo con conseguente annullamento delle sanzioni amministrative inflitte con le contestuali ingiunzioni di pagamento in capo all’odierno ricorrente.

3. Il terzomotivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art 3 l. n. 689 del 1981 in materia di error iurise della l. n.21 del 1992 anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.56 del 26/03/2020.Il Tribunale avrebbe omessodi esaminare le ragioni positive puntualmente evidenziate dall’odierno ricorrente a suffragio di quella ignoranza incolpevole richiesta dallo stesso orientamento richiamato dal Tribunale per escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione.

Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 L’errore in cui sarebbe incorso l’odierno ric orrente sarebbe scusabile anche alla luce della tardiva contestazione poiché comunque, seppur in ritardo, il permesso ad accedere nelle zone ZTL del comune di Roma, è stato rinnovato per tutto l’anno 2018.

Il convincimento del Giudice sarebbe oltremodo, erroneo, illogico e contraddittorio per non aver dato applicazione al principio di diritto sancito con la sentenza n. 13610 del 2016 della Corte di Cassazione che, ha significativamente aperto in ordine alla rilevanza dell’error iuris riguardo all’elemento psicologico dell’illecito amministrativo, regolato dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, ( al pari di quanto avviene in diritto penale dopo la famosa sentenza n. 354 del 1988 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5del c.p. ).

Nel caso di specie gli elementi positivi idonei sono - l’attività di NCC svolta dal ricorrente, - le autorizzazioni ottenute dal Comune di Roma sia nel 2017 che nel 2018 hanno ingenerato nel [OSCURATO:PERSONA] il convincimento della liceità della sua condotta e, pertanto, illogica e contradditoria risulta il percorso motivazionale del Tribunale per non aver riconosciuto all’odierno ricorrente l’esimente della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, quando risultano sussistere in capo allo stesso tutti gli elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e sia risultato agli atti che lo stesso (cd. trasgressore), abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art.3 l. 689/1981 e dell’art. 11 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.21 ederrata applicazione ed interpretazione dell’art. 2697 c.c.

La sentenza sarebbeillogica ed erronea in quanto il Tribunale, nel percorso decisorio, non ha tenutoconto che, nello svolgimento del proprio lavoro quale NCC, l’odierno ricorrente ha agito nella consapevolezza che i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono legittimati ex lege ad accedere a tali zone a traffico limitato e, quindi, nella legalità, per effetto di quanto dispone l’art. 11, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di lineale legge”), secondo cui: “i veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali” (comma 1); “ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici” (comma 3, ultimo cpv).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione dell’art 8, 1° comma, della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 198, 1° co. della d l.ggs. n. 285 del 1992 - errata applicazione del principio di diritto di errore incolpevole.

La sentenza sarebbeoltremodo errata laddove il Tribunale ha affermato sic e simpliciter dovute le somme ingiunte per mancato riconoscimento dell’inevitabilità dell’errore in quanto ha omesso di considerare che la disciplina del cumulo materiale di cui all’art 198, 2° co. del Codice della Strada non può applicarsi nel caso in cui le Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo, con riferimento al medesimo tratto stradale (centro storico della città di Roma), essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione cui va applicata, quindi, una sola sanzione.

6. Il quarto motivo è fondat o e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti, salvo il r igetto del primo, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame.

Di recente le Sezioni Unite di questa Corte nel risolvere un contrasto interpretativo hanno chiarito che: «In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia -posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, male hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione»(Sez.

U - , Sentenza n. 17541 del 20/06/2023, Rv. 668077 -01).

Rinviando alla motivazione della sentenza della Sezione Unite per l’esposizione delle ragioni sulle quali essa si fonda, in questa sede si deve fare applicazione dei suddetti principi, statuendo che il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5-bis legge 21/1992 introdotto Ric. 2022n. 7987sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 dall’art. 29 co. 1-quater d.l. 207/2008 conv. con mod. in legge 14/2009, in quanto al momento della commissione degli illeciti nel gennaio 2018 la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29 co. 1-quater, era sospesa.

L’art. 1, comma 1136, della l. n. 205 del 2017, infatti, ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione di efficacia disposto disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33, fino al 31 dicembre 2018.

7. Alla luce di quanto sopra affermato, la decisione di rigetto dell’appello si pone, dunque, in contrasto con tali principi, sicché il ricorso in relazione al quarto motiv o va accolto con assorbimento dei restanti, fermo restando il rigetto del primo motivo.Ne discende la cassazionedella sentenza impugnata, con rinvio a l Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite e accerti se la condotta contestata integri o meno l’illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degliartt. 3 e 11 previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dei relativi regolamenti comunali nella versione antecedente alla riformadi cui al d.l. n. 207 del 2008 vigente all’epoca dei fatti enei limiti della contestazione effettuata.

8. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie i l quarto motivo di ricorso rigetta il primo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7987/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - UTG, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 avverso la sentenza del T ribunale di ROMA n. 14711/2021 depositata il 21/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso n. 27 ordinanze ingiunzione Prefettizie emesse dalla Prefettura di Roma in data 12.6.2018 e notificate il 24.9.2018 dell’importo di € 190,47 cadauna, emesse a seguito del rigetto dei ricorsi amministrativi presentati avverso 27 verbalidi accertamento di violazione elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la violazione di cui all’ art. 7,commi 9 e 14, C.d.S. per accesso nella ZTL senza la prescritta autorizzazione. Deduceva l’opponente di essere titolare di una licenza di noleggio con conducente (NCC) e di regolare permesso n. 750634 per l’accesso al territorio di [OSCURATO:PERSONA] per il veicolo contravvenzionato con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2017 e dal 12.1.2018 al 31.12.2018 e,dunque, sia nel periodo precedente che immediatamente successivo a quello delle violazioni contestate. Deduceva l’esimente della buona fede trattandosi all’evidenza di una svista e, pertanto, l’illegittimità dei verbali opposti ai sensi dell’art. 3 L. 689/81 per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa per errore sul fatto. Deduceva, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità e del principio di competenza nonché del principio di uguaglianza in relazione agli Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 obblighi imposti da [OSCURATO:PERSONA] ai soli conducenti di veicoli NCC di altri comuni. Concludeva chiedendo che il Giudice, previa sospensione dei provvedimenti impugnati in accoglimento dell’opposizione annullasse le ordinanze ingiunzione opposte con vittoria di spese. 2. Si costituiva la Prefettura contestando i motivi di opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma rigettava l’opposizione condannando l’opponente alla refusione delle spese liquidate in € 80. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Il Tribunale rigettava l’appelloevidenziando in primo luogo che non ècausa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c., l'erronea indicazione, nel dispositivo di un numero di ruolo diverso da quello del fascicolo deciso e/o del nome della parte laddove non sia dubbia la riferibilità del dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente. Nel caso di specie non potevaritenersi sussistente la violazione dell'art. 132, n. 4 , c.p.c. per difetto assoluto d i motivazione o motivazione apparente atteso che la motivazione seppur stereotipata erainfatti del tutto percepibile e seppur parzialmente riferibile ai motivi di opposizione. Quanto, invece, alla violazione dell’art. 112 c.p.c. effettivamente rilevava che il Giudice di Pace non a veva in alcun modo esaminato le doglianze svolte dallo Zuchi in ricorso Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 limitandosi a motivare in ordine circa l’insussistenza di vizi nei provvedimenti impugnati atteso che il ricorrente aveva ammesso il ritardo nel rinnovo del permesso. Quanto, dunque, ai motivi di opposizione non esaminati dal Giudice di Pace e riproposti in appello occorreva evidenziare che l'art.11, comma 3, che consentivaalle autovetture NCC- l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, doveva necessariamente coordinarsi con la disciplina riservata a questi ultimi e, in particolare con quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, laddove stabilivache i " taxi possono circolare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali ". La legge n.21 del 1992 non riconosce va pertanto tali facoltà in modo assoluto, vale a dire senza possibilità di condizioni o limiti, ma ne rinviava la disciplina concreta del loro esercizio alla potestà regolamentare del Comune. Inoltre, l’art. 5 - bis, comma 1, della l. n. 21 del 1992, prevedevache "Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso." Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 Nel caso di specie era pacifico sia che lo Zuchi ave sse fatto accesso al territorio del Comune di Roma nelle date e nei luoghi indicate nei singoli di verbali di accertamento di violazione sia che in quelle date fosse scaduto il permesso di accesso di cui lo Zuchi era titolare. Risultava, peraltro, documentalmente provato che il permesso n. 713648 era stato rilasciato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con validità sino al 31.12.2017 e che successivamente era stato richiesto e concesso un nuovo permesso n. 750634 con validità dal 12.1.2018 al 31.12.2018. In carenza di prova della titolarità di una valida autorizzazione all’accesso al territorio di [OSCURATO:PERSONA] in capo all’appellante alla data delle singole violazioni dovevano ritenersi correttamente elevate le sanzioni. Il giudice dell’appello richiamava il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, si richiedela coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, e dunque lo stesso postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha posto in essere. Dunque, era sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorresse la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presumeva fino alla prova della sua assenza, prova a carico d e l trasgressore e da distinguersi dalla prova della buona fede, che rilevava, come esimente, solo se l'agente era incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. L'errore sulla liceità della condotta potevarilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risultasseinevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che nessun rimprovero potesseessere mosso all’autore dell’infrazione, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando su questi l'onere della prova della suss istenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede. L’appellante non aveva assolto all'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per poter invocare l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 L. 689/1981, non avendo fornito alcuna dimostrazione di elementi positivi atti a giustificare le violazioni opposte e, dunque, l'inevitabilità del proprio errore. essendosilimitato a mere allegazioni, quali la dichiarazione di aver agito in totale buona fede, per aver richiesto il rinnovo del permesso comunale sin dal 12.1.2018. Dalla stessa documentazione prodotta dall’attore emergeva chiaramente che il primo permesso era scaduto, in quanto rilasciato con validità sino al 31.12.2017 e che solo il 12.1.2018 era stato richiesto un nuovo permesso con la conseguenza che non era configurabile alcun ragionevole affidamento circa la perdurante validità del permesso e, quindi, nessun errore scusabile nel Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 mancato adempimento dell'onere di provvedere al suo rinnovo alla scadenza. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 7. [OSCURATO:PERSONA] di Roma si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost con riferimento dell’art 360 n. 4 c.p.c. del novellato art 437 c.p.c., in violazione degli artt. 156 e 429 e dell’art. 161 c.p.c. Omessa pronuncia e valutazione di un punto decisivo. La sentenza del Tribunale di Roma sarebbeerrata laddove ha ritenuto che non è causa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c., l’erronea indicazione, nel dispositivo di un numero di ruolo diverso da quello dal fascicolo deciso e/o del nome della parte laddove non sia dubbia la riferibilità del dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente. “ In realtà la censura proposta consisteva nel non avere, il giudice di prime cure, dato lettura del dispositivo in udienza in quanto in applicazione dell’art. 437 c.p.c. tale non può considerarsi la lettura di un dispositivo diverso al giudizio RG n. 53868/2018. L’impugnata sentenza, omettendo di prendere in esame la censura formulata con l’atto di appello, dovrebberitenersi inficiata Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 -e comunque dovrebbe essere cassata in virtù del – vizio di omessa pronuncia su di un punto decisivo. Ne deriverebbe, in applicazione del rito lavoro al procedimento di opposizione ordinanze ingiunzione ex artt.22 L. 689/1981, che “ l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione” (Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.11.2014, n. 25305). 1.1 Ilprimo motiv o di ricorso è infondat o . Come ben evidenziato dal Tribunale l’erronea indicazione del numero del procedimento non è motivo di nullità e al più di correzione di errore materiale.Lo stesso vale per il dispositivo letto in udienza. Peraltro, in ogni caso, si tratterebbe di un motivo di nullità chenon rientra tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e, dunque, non vi è alcun interesse a far valere tale vizio della sentenza di primo grado anche se erroneamente valutato dal giudice dell’appello (cosa da escludersi per quanto detto). Infatti, il giudice di secondo grado, che rilevasse una tale nullità, dedotta con l’atto di appello, non potendo rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cpc, non potrebbe limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 comunque decidere la causa nel merito come avvenuto nel caso in esame (Cass. 9.3.2010 n. 5659; Cass. 11.5.2006 n. 10869). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art 112 c.p.c. su di un punto decisivo della controversia per mancata applicazione del principio di u guaglianza e di determinazione non è della condotta in applicazione dell'articolo 5 del codice penale e violazione della legge numero 21 del 1992 e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.): contrariamente da quanto adottato dal Comune di Roma ed erroneamente qualificato dal Tribunale, che l’obbligo per NCC di chiedere ed ottenere un permesso per accede alle ZTL, in applicazione del principio di uguaglianza e di non concorrenza sancito dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 56 del 2020 (antecedente alla pronuncia ivi impugnata) non può essere considerato legittimo con conseguente annullamento delle sanzioni amministrative inflitte con le contestuali ingiunzioni di pagamento in capo all’odierno ricorrente. 3. Il terzomotivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art 3 l. n. 689 del 1981 in materia di error iurise della l. n.21 del 1992 anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.56 del 26/03/2020.Il Tribunale avrebbe omessodi esaminare le ragioni positive puntualmente evidenziate dall’odierno ricorrente a suffragio di quella ignoranza incolpevole richiesta dallo stesso orientamento richiamato dal Tribunale per escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione. Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 L’errore in cui sarebbe incorso l’odierno ric orrente sarebbe scusabile anche alla luce della tardiva contestazione poiché comunque, seppur in ritardo, il permesso ad accedere nelle zone ZTL del comune di Roma, è stato rinnovato per tutto l’anno 2018. Il convincimento del Giudice sarebbe oltremodo, erroneo, illogico e contraddittorio per non aver dato applicazione al principio di diritto sancito con la sentenza n. 13610 del 2016 della Corte di Cassazione che, ha significativamente aperto in ordine alla rilevanza dell’error iuris riguardo all’elemento psicologico dell’illecito amministrativo, regolato dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, ( al pari di quanto avviene in diritto penale dopo la famosa sentenza n. 354 del 1988 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5del c.p. ). Nel caso di specie gli elementi positivi idonei sono - l’attività di NCC svolta dal ricorrente, - le autorizzazioni ottenute dal Comune di Roma sia nel 2017 che nel 2018 hanno ingenerato nel [OSCURATO:PERSONA] il convincimento della liceità della sua condotta e, pertanto, illogica e contradditoria risulta il percorso motivazionale del Tribunale per non aver riconosciuto all’odierno ricorrente l’esimente della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, quando risultano sussistere in capo allo stesso tutti gli elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e sia risultato agli atti che lo stesso (cd. trasgressore), abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art.3 l. 689/1981 e dell’art. 11 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.21 ederrata applicazione ed interpretazione dell’art. 2697 c.c. La sentenza sarebbeillogica ed erronea in quanto il Tribunale, nel percorso decisorio, non ha tenutoconto che, nello svolgimento del proprio lavoro quale NCC, l’odierno ricorrente ha agito nella consapevolezza che i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono legittimati ex lege ad accedere a tali zone a traffico limitato e, quindi, nella legalità, per effetto di quanto dispone l’art. 11, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di lineale legge”), secondo cui: “i veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali” (comma 1); “ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici” (comma 3, ultimo cpv). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione dell’art 8, 1° comma, della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 198, 1° co. della d l.ggs. n. 285 del 1992 - errata applicazione del principio di diritto di errore incolpevole. La sentenza sarebbeoltremodo errata laddove il Tribunale ha affermato sic e simpliciter dovute le somme ingiunte per mancato riconoscimento dell’inevitabilità dell’errore in quanto ha omesso di considerare che la disciplina del cumulo materiale di cui all’art 198, 2° co. del Codice della Strada non può applicarsi nel caso in cui le Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo, con riferimento al medesimo tratto stradale (centro storico della città di Roma), essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione cui va applicata, quindi, una sola sanzione. 6. Il quarto motivo è fondat o e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti, salvo il r igetto del primo, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame. Di recente le Sezioni Unite di questa Corte nel risolvere un contrasto interpretativo hanno chiarito che: «In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia -posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, male hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione»(Sez. U - , Sentenza n. 17541 del 20/06/2023, Rv. 668077 -01). Rinviando alla motivazione della sentenza della Sezione Unite per l’esposizione delle ragioni sulle quali essa si fonda, in questa sede si deve fare applicazione dei suddetti principi, statuendo che il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5-bis legge 21/1992 introdotto Ric. 2022n. 7987sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 dall’art. 29 co. 1-quater d.l. 207/2008 conv. con mod. in legge 14/2009, in quanto al momento della commissione degli illeciti nel gennaio 2018 la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29 co. 1-quater, era sospesa. L’art. 1, comma 1136, della l. n. 205 del 2017, infatti, ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione di efficacia disposto disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33, fino al 31 dicembre 2018. 7. Alla luce di quanto sopra affermato, la decisione di rigetto dell’appello si pone, dunque, in contrasto con tali principi, sicché il ricorso in relazione al quarto motiv o va accolto con assorbimento dei restanti, fermo restando il rigetto del primo motivo.Ne discende la cassazionedella sentenza impugnata, con rinvio a l Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite e accerti se la condotta contestata integri o meno l’illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degliartt. 3 e 11 previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dei relativi regolamenti comunali nella versione antecedente alla riformadi cui al d.l. n. 207 del 2008 vigente all’epoca dei fatti enei limiti della contestazione effettuata. 8. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie i l quarto motivo di ricorso rigetta il primo
Sentenza Cassazione n. 30148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris