CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 28934/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C'5 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e all'omessa valutazione della prova consistente nelle acquisite videoregistrazioni - è inammissibile, in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; la Corte territoriale ha valorizzato, con argomentazioni logiche, gli elementi probatori che hanno condotto al giudizio di responsabilità. In particolare, si è evidenziato come dalla visione dei filmati risultasse chiaro che l'uomo raffigurato nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza corrispondesse alla persona dell'imputato; in relazione alla sottrazione del trapano, si è chiarito, in motivazione, come tale condotta sia stata confermata dalla dichiarazione resa dalla persona offesa, sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, alla luce dei numerosi riscontri effettuati dalla PG (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P