CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 34070/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24548/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ANNA, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 295/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 24548/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 3/4/2024, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Anna per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da ll’attore per avere la Corciulo asseritamente eseguito in modo negligente l’incarico professionaleassunto quale perito d’ufficio in un procedimento penale incui il Dell’Anna era stato tratto a giudizio, in concorso con altri, per rispondere dei reati di simulazione di reato e danneggiamento fraudolento; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale, superatele eccezioni in rito sollevate dal Dell’Anna, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva esclusola sussistenza dell’illecito contestato dal Dell’Anna a carico della Corciulo e, in o gni caso, la mancata dimostrazione del ricorso di un direttonesso di derivazione causale tra il fatto ascritto alla convenuta ei danni rivendicati dall’attore; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA]Anna propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; conprovvedimento reso in data 5/3/2025, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione acceleratadel ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., sul presupposto dellarilevata inammissibilità del ricorso per tardività; conistanza in data 18/4/2025, [OSCURATO:PERSONA]Anna ha insistito per la decisionedel ricorso; indata 25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] ciulo ha depositato una memoria tardiva; consideratoche, Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 24548/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserein primo luogo esclusa la necessità di provvedere sulle argomentazionicontenute nell’istanza di decisione da ultimo depositata dal ricorrente in data 18/4/2025, trovando nella specie applicazione l’insegnamentodella giurisprudenza di questa Co rte, ai sensi del quale , nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 - bis c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui alsecondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione dellacausa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei qualinon potrà tenersi conto ( Sez. 2, o rdinanza n. 8303 del 27/3/2024 , Rv.670576 - 01 ; v. altresì Sez. 3, o rdinanza n. 17130 del 25/6/2025 , Rv.675728 - 01) ; converràinoltre preliminarmente richiamare, ai fini della conferma della legittimità del procedimento in esame, l’insegnamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati ex art. 380 - bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della Sezione o il Consiglieredelegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del Collegio investitodella definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis .1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzionedecisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenutie finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Sez. U,sentenza n. 9611 del 10/4/2024, Rv. 670667 - 01); Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 24548/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòpremesso, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso per tardività; alriguardo, varrà considerare come, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni,decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata; nelcaso di specie, dall’esame degli atti del giudizio, emerge che la sentenzaimpugnata risulta esser e stata notificata a [OSCURATO:PERSONA]Anna, inpersona del difensore costituito per il giudizio d’appello, Francesca G.Conte, in data 18/4/2024 (cfr. la relazione di notificazione acquisita agliatti del giudizio); sulpunto, è appena il caso di rilevare come la circostanza che il Dell’Anna, nel corso del giudizio d’appello, abbia nominato, in data 14/6/2023, un nuovo difensore (l’avv.to [OSCURATO:PERSONA]), deve ritenersipriva di incidenza in relazione alla validità d ella notificazione della sentenza impugnata, non essendo mai emerso in modo inequivoco,in alcun atto del giudizio proveniente dal Dell'Anna, che il precedentedifensore, l'avv.ta Francesca G. Conte, fosse stata revocata esostituita per effetto della nomi na del nuovo difensore, come peraltro desumibile dalla stessa intestazione della sentenza d’appello impugnatain questa sede, in cui l'avv.ta Francesca G. Conte compare ancoracome difensore costituito del Dell’Anna; varrà, al riguardo, sottolineare l’incidenza del principio andatosi consolidandonella più recente giurisprudenza di questa Corte, ai sensi delquale la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie,a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altroe che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della part e, in base al principio del carattere Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 24548/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ordinariamentedisgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2,c.c. (Sez. 3, o rdinanza n. 34800 del 17/11/2021, Rv. 662984 – 01; Sez.2, s entenza n. 8525 del 31/3/2017, Rv. 643539 – 01; cfr. altresì Sez.1, o rdinanza n. 6906 del 15/3/2025, Rv. 673971 - 01); ciò posto, osserva il Collegio come, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 18/4/2024, risulta che l’odierno ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 4/11/2024 (cfr. la relazione di notificazione allegata al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione; sullabase di tale premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi dell’art.96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’ art. 96, co. 4 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 24548/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge. Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamentedeterminato di euro 5.000,00. Condannail ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 infavore della Cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’