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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 09555/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16747-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -17Corterite- contro [OSCURATO:PERSONA] , ARIZOiS( O FRANCO , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, INT. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1701/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 16747 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- Rg 16747/2019 Fatti e ragioni della decisione La CTR del Piemonte, decidendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l'accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava l'impugnazione considerando che l'Ufficio non avesse dimostrato il presupposto impositivo posto a base dell'accertamento con cui era stato recuperato a tassazione nei riguardi della società costi non deducibili e conseguentemente emesso a carico dei soci della stessa avvisi di accertamento diretti alla rettifica dei redditi di partecipazione .

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte intimata si è costituita chiedendo, fra l'altro, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018,.

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 16866/2020 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.37399/2021.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Roma 9.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] e ( dott DEF.[OSCURATO:PERSONA] • 24 MAR Inu -----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16747-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -17Corterite- contro [OSCURATO:PERSONA] , ARIZOiS( O FRANCO , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, INT. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1701/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 16747 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Rg 16747/2019 Fatti e ragioni della decisione La CTR del Piemonte, decidendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l'accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava l'impugnazione considerando che l'Ufficio non avesse dimostrato il presupposto impositivo posto a base dell'accertamento con cui era stato recuperato a tassazione nei riguardi della società costi non deducibili e conseguentemente emesso a carico dei soci della stessa avvisi di accertamento diretti alla rettifica dei redditi di partecipazione . L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata si è costituita chiedendo, fra l'altro, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018,. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 16866/2020 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.37399/2021. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Roma 9.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] e ( dott DEF.[OSCURATO:PERSONA] • 24 MAR Inu -----
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