CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della "[OSCURATO:SOCIETA]" dichiarata fallita il 20 giugno 2014; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia il travisamento della prova per omessa valutazione delle "dichiarazioni del Portolani", è inammissibile sia perché non risponde al principio di autosufficienza del ricorso sia perché non illustra la idoneità della prova non valutata a scardinare il tessuto argomentativo che regge l'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico, è generico poiché non si confronta con la motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il