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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03621/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.310/2024 R.G . proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 998/2023 , depositata i l 23 ottobre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L'Agenzia delle entrate emetteva ne i confronti della società contribuente una cartella di pagamento n. 11320180004668792 che scaturiva dalla liquidazione automatizzata, ai sensi dell’art. 36 bis del d .P.R. 600/1973 e dell’art. 54 bis del d .P.R. 633/1972, della dichiarazione Mod.

Unico SC 2015, anno d’imposta 2014, presentata il 30 dicembre 2015, oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista dalla norma.

L’esito del controllo dava seguito al disconoscimento del credito IVA per l’anno di imposta 2013 esposto nel Quadro VL, Rigo 08, per un ammontare di euro 418.207,00, in quanto la società risultava avere omesso la presentazione della dichiarazione Mod.

Unico SC 2014, anno di imposta 2013, entro il termine ordinario (30 settembre 2014), trasmessa telematicamente solo in data 5 novembre2015.

La società proponeva ricorso avverso la predetta cartella di pagamento, anche al fine di ottenere il riconoscimento del credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno di imposta 2014, per euro 418.207,00, diminuito di euro 613,00, a seguito di compensazione con modello F24, con conseguente sgravio della cartella impugnata.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio con proprie controdeduzioni.

Con sentenza n. 346/01/2021, depositata in data 21 novembre 2018, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello.

Si costituiva l’Ufficio.

Con sentenza n. 998/05/2023, depositata il 23 ottobre 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava la cartella di pagamento.

3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Si è costituta la contribuente con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con l'unico motivo si denuncia la violazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con riferimento alla motivazione meramente apparente fornita dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in ordine all’infondatezza della pretesa erariale.

L’intera motivazione della sentenza impugnata, secondo quanto prospettato, consisterebbe nel richiamo dei principi giuridici desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, senza alcun riferimento alla concreta ipotesi sottoposta al giudizio del collegio di appello.

In tal senso, dopo avere chiarito che la società contribuente avrebbe potuto provare documentalmente l’esistenza del credito IVA reclamato, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione in annualità precedenti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado afferma sic et simpliciter, senza alcuna ulteriore precisazione o disamina, la spettanza del credito IVA invocato dalla controparte, senza chiarire in alcun modo da quali documenti tale credito sarebbe stato comprovato e in base a quale iter logico- giuridico il collegio sarebbe pervenuto alla conclusione che l’operato dell’Ufficio fosse illegittimo.

1.1. –Il motivo è fondato.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248 / 2020; Cass. n. 17196 / 2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

Nel caso di specie si è di fronte a una motivazione meramente apparente, in violazione dei principi costituzionali, giacché la parte motiva consiste in una mera elencazione di massime di legittimità , senza alcuna valutazione del caso concreto e delle ragioni per le quali è stata dichiarata la nullità della cartella di pagamento , gravando invero sul contribuente l'onere di provare la sussistenza del dirittoal credito IVA ( Cass. n. 5129/2025) .

In tema di IVA, ove la sua eccedenza risulti dalle liquidazioni periodiche, ma sia stata omessa la dichiarazione annuale, il contribuente, per portarla in detrazione, deve provarne, anche esibendo i registri IVA e le relative liquidazioni, le fatture ed ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell'IVA agli stessi attinente, e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili, rivelandosi, altresì, tale situazione compatibile con il ricorso alla procedura automatizzata, atteso che l’assenza della dichiarazione annuale rappresenta una notizia che rileva come dato storico e fattuale e consente l'avvio di tale procedura, dovendo il fisco provvedere, in sede di controllo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate, o meno, e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria(Cass. n. 6921/2017).

2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.310/2024 R.G . proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 998/2023 , depositata i l 23 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L'Agenzia delle entrate emetteva ne i confronti della società contribuente una cartella di pagamento n. 11320180004668792 che scaturiva dalla liquidazione automatizzata, ai sensi dell’art. 36 bis del d .P.R. 600/1973 e dell’art. 54 bis del d .P.R. 633/1972, della dichiarazione Mod. Unico SC 2015, anno d’imposta 2014, presentata il 30 dicembre 2015, oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista dalla norma. L’esito del controllo dava seguito al disconoscimento del credito IVA per l’anno di imposta 2013 esposto nel Quadro VL, Rigo 08, per un ammontare di euro 418.207,00, in quanto la società risultava avere omesso la presentazione della dichiarazione Mod. Unico SC 2014, anno di imposta 2013, entro il termine ordinario (30 settembre 2014), trasmessa telematicamente solo in data 5 novembre2015. La società proponeva ricorso avverso la predetta cartella di pagamento, anche al fine di ottenere il riconoscimento del credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno di imposta 2014, per euro 418.207,00, diminuito di euro 613,00, a seguito di compensazione con modello F24, con conseguente sgravio della cartella impugnata. Si costituiva in giudizio l’Ufficio con proprie controdeduzioni. Con sentenza n. 346/01/2021, depositata in data 21 novembre 2018, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. 2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello. Si costituiva l’Ufficio. Con sentenza n. 998/05/2023, depositata il 23 ottobre 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava la cartella di pagamento. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Si è costituta la contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l'unico motivo si denuncia la violazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con riferimento alla motivazione meramente apparente fornita dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in ordine all’infondatezza della pretesa erariale. L’intera motivazione della sentenza impugnata, secondo quanto prospettato, consisterebbe nel richiamo dei principi giuridici desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, senza alcun riferimento alla concreta ipotesi sottoposta al giudizio del collegio di appello. In tal senso, dopo avere chiarito che la società contribuente avrebbe potuto provare documentalmente l’esistenza del credito IVA reclamato, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione in annualità precedenti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado afferma sic et simpliciter, senza alcuna ulteriore precisazione o disamina, la spettanza del credito IVA invocato dalla controparte, senza chiarire in alcun modo da quali documenti tale credito sarebbe stato comprovato e in base a quale iter logico- giuridico il collegio sarebbe pervenuto alla conclusione che l’operato dell’Ufficio fosse illegittimo. 1.1. –Il motivo è fondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248 / 2020; Cass. n. 17196 / 2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie si è di fronte a una motivazione meramente apparente, in violazione dei principi costituzionali, giacché la parte motiva consiste in una mera elencazione di massime di legittimità , senza alcuna valutazione del caso concreto e delle ragioni per le quali è stata dichiarata la nullità della cartella di pagamento , gravando invero sul contribuente l'onere di provare la sussistenza del dirittoal credito IVA ( Cass. n. 5129/2025) . In tema di IVA, ove la sua eccedenza risulti dalle liquidazioni periodiche, ma sia stata omessa la dichiarazione annuale, il contribuente, per portarla in detrazione, deve provarne, anche esibendo i registri IVA e le relative liquidazioni, le fatture ed ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell'IVA agli stessi attinente, e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili, rivelandosi, altresì, tale situazione compatibile con il ricorso alla procedura automatizzata, atteso che l’assenza della dichiarazione annuale rappresenta una notizia che rileva come dato storico e fattuale e consente l'avvio di tale procedura, dovendo il fisco provvedere, in sede di controllo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate, o meno, e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria(Cass. n. 6921/2017). 2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidaz
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