CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la dedotta nullità non sussiste, in assenza di prova della consapevolezza da parte del giudice procedente, della condizione di ristrettezza domiciliare 'per altra causa' (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01), e che d'altra parte, sarebbe stato onere dell'imputato, agli arresti domiciliari per altra causa, tanto più in quanto assistito da difensore di fiducia in ogni fase processuale, informare il giudice procedente della propria, mutata condizione, ovvero, in alternativa, richiedere all'autorità competente (il giudice della cautela) i provvedimenti che gli consentissero la partecipazione al giudizio (Sez. 4, n. 45578 del 28/10/2021, Serafino, Rv. 282547 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme