CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09656/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0151028000389),rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: LMLGRG 35L04 L736H) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66C24difensori;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001) e AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA]: 13756881002),entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliate presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrenti -nonchéCPA S.r.l. unipersonale in liquidazione ([OSCURATO:PERSONA]:03033280615);- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Sezione Staccata di Salerno) n. 6560/5/2020, pubblicata il 22dicembre 2020;Numero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente,ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che, con scrittura privata autenticata, la societàCPA S.r.l., dichiaratasi debitrice della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per l’importo di€. 494.300,00 (euro quattrocentonovantaquattromilatrecento/00), aparziale adempimento, cedette a quest’ultima il proprio credito IVA,relativo all’anno d’imposta 2011, per l’importo di €. 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00), giusta istanza di rimborso ad Equitalia SudS.p.A. (poi Agenzia delle Entrate Riscossione).Ai sensi dell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, la sottoscrizionedell’amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. venne autenticata dal dott.[OSCURATO:PERSONA], Notaio in [OSCURATO:PERSONA] (CE) il 30 luglio 2013e quella del legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]. Coop. dal dott.[OSCURATO:PERSONA] di Roseto, Notaio in Comacchio (FE), in data 6 agosto2013.Incaricato dalle parti, il Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Roseto, ultimoautenticante, in data 8 agosto 2013 provvide alla notificazione dell’atto dicessione con distinti pieghi postali, all’Agenzia delle Entrate - UfficioTerritoriale di Salerno e all’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che li ricevettero entrambein data 13 agosto 2013.In data 19 settembre 2013, l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. comunicòall’[OSCURATO:PERSONA]. Coop. di avere già erogato il rimborso IVA alla societàcedente [OSCURATO:SOCIETA]., in data 28 agosto 2013, sostenendo di aver ricevuto lanotificazione della cessione soltanto in data 3 settembre 2013.Pertanto, dopo aver invano sollecitato il pagamento, l’[OSCURATO:PERSONA].Coop. propose azione per l’accertamento della valida cessione del credito,regolarmente notificata e per la condanna al pagamento dell’Agenzia delleEntrate e dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dinanzi al giudice ordinario, che declinòNumero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026la propria giurisdizione in luogo di quella del giudice tributario, dinanzi alquale la domanda venne successivamente proposta.2.- La CTP di Salerno, con sentenza n. 1762, pubblicata il 18 giugno2019, respinse la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA]. Coop., ritenendo invalida lanotificazione della cessione effettuata dal notaio e osservando che eramancata, per il debitore ceduto, la conoscenza legale e, comunque,effettiva dell’avvenuta cessione, anche in ragione del breve lassotemporale tra la comunicazione della cessione e il pagamento eseguito infavore della società cedente.3.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (SezioneStaccata di Salerno), ha respinto l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA].Coop., affermando essere mancata la prova dell’incarico al notaio, ai finidella valida notificazione della cessione e che, comunque, non vi era statala conoscenza legale della cessione da parte del debitore ceduto che, inbuona fede, aveva adempiuto in favore del cedente, ragionevolmenteconsiderandolo ancora suo creditore.4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA]. Coop.propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossioneresistono con controricorso.6.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale è rimasta intimata.7.- All’esito della fissazione dell’adunanza camerale, la ricorrente hadepositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1264, comma 1, c.c. e 113 c.p.c..Sostiene, al riguardo, che la CTR, pur riconoscendo e affermando chela notificazione della cessione del credito è atto a forma libera, suscettibiledunque di essere eseguita anche ad opera di un terzo incaricato dalla partelegittimata, ha però aggiunto che per la validità di essa rilevasse lanecessità che l’incarico al terzo notificante fosse pervenuto attraverso «unNumero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026espresso affidamento» che, invece, era mancato nel caso di specie, in cui,pertanto, la notificazione, benché avvenuta, era rimasta priva di effettiverso il debitore ceduto che, quindi, non avendo avuto conoscenza legaledella cessione, aveva correttamente pagato al cedente.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1264,comma 2, c.c..Sostiene, al riguardo, che la CTR, indipendentemente dalla validitàdella notificazione all’amministrazione finanziaria ceduta, non avrebbetenuto conto del comma 2 dell’art. 1264 c.c., secondo cui il debitoreceduto non è liberato verso il cessionario, ove quest’ultimo provi che ildebitore medesimo, prima di eseguire il pagamento, aveva comunqueavuto conoscenza della cessione.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioe oggetto di discussione tra le parti.In particolare, la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso diesaminare la dichiarazione del notaio di essere stato incaricato dalle partidel negozio di cessione a provvedere alla notificazione di quest’ultimo alladebitrice ceduta. Evidenzia, all’uopo, come, già nell’ambito delladocumentazione prodotta in primo grado, fosse presente una nota cheaccompagnava l’atto di cessione notificato in copia all’Agenzia delleEntrate e alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella quale il Notaio dott. DeLuca di Roseto dichiarava espressamente di aver proceduto allanotificazione su incarico di entrambe le parti del negozio di cessione.4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente, nella parte in cui la CTR ha affermato: «Pertanto considerato,anche i tempi in cui sono state effettuate le comunicazioni, bisognaritenere che il pagamento effettuato alla CPA debba ritenersi ancherazionalmente corretto, dovendo ritenere per la posizione del ceduto lasussistenza del principio di buonafede, in quanto ha pagato a chiNumero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026ragionevolmente ha considerato come creditore, anche, perché, inassenza di prova contraria, da parte del cessionario della malafede l’A.F.deve essere, opportunamente, considerato che la la, quantomeno,parziale contestualità delle disposizioni previste dall’art. 1264 c.c. non eraidonea a rassicurare completamente la pubblica amministrazione ad unpagamento ad un soggetto diverso dal legittimo titolare del diritto dicredito nei suoi confronti.».La sentenza impugnata, dunque, secondo la prospettazionedell’odierna ricorrente, avrebbe ritenuto razionalmente corretta e di buonafede la condotta del debitore ceduto che pagò il rimborso IVA alla cedente,poiché questi non sarebbe stato del tutto rassicurato nell’eseguirlo inveceal cessionario, considerati i tempi in cui furono effettuate le comunicazionidell’avvenuta cessione, e cioè vista la «parziale contestualità» dellaricezione delle stesse comunicazioni con il pagamento effettuato.Secondo la ricorrente, dunque, nella sentenza impugnata vienericonosciuto che l’atto di cessione pervenne agli enti preposti prima che ilrimborso IVA fosse erogato al cedente, cosicché il ragionamento che poine consegue sarebbe manifestamente illogico, in quanto basato supresupposti fattuali insussistenti e ciò avrebbe prodotto una motivazioneavulsa dai fatti accertati, tanto da risultare apparente.In sostanza, sempre alla stregua della prospettazione della ricorrente,la sentenza impugnata avrebbe affermato che, poiché la notificazione dellacessione del credito era pervenuta nell’immediatezza della conclusione delprocesso di liquidazione del rimborso IVA richiesto dalla società cedente,l’amministrazione finanziaria non avrebbe avuto il tempo sufficiente persvolgere un accertamento che rassicurasse circa la legittimazione dellacessionaria [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e, quindi, avrebbe provveduto alpagamento in favore della società cedente.5.- Con il quinto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 1264 e 1189 c.c., nonché dell’art. 113 c.p.c..Numero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026Sostiene, al riguardo e con argomentazioni varie, l’erroneità dellavalutazione operata dalla CTR in ordine alla condotta dell’amministrazionefinanziaria debitrice ceduta in termini di rispondenza al canone della buonafede.6.- I primi due motivi, suscettibili di essere scrutinati congiuntamentein quanto entrambi incentrati sulla notificazione alla debitrice ceduta esulla sua efficacia, sono pienamente fondati, con conseguenteassorbimento delle restanti censure.Ed invero, l’art. 1264, comma 1, c.c., testualmente dispone che lacessione del credito «ha effetto nei confronti del debitore ceduto quandoquesti l’ha accettata o quando gli è stata notificata.». Il comma 2, poi,soggiunge che: «Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore chepaga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitoremedesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.».In tal senso, dunque, attraverso la disgiuntiva «o» presente nelcomma 1 dell’art. 1264 c.c., il legislatore ha inteso indicare, ai finidell’efficacia della cessione nei riguardi del debitore e della legittimazionedel cessionario a pretendere la prestazione, la sufficienza dellanotificazione al debitore ceduto, in alternativa alla sua accettazione.Al riguardo, infatti, questa Corte di legittimità ha precisato che lanatura consensuale del contratto di cessione del credito comporta chequest’ultimo si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello delcessionario per effetto dell'accordo, mentre l’efficacia e la legittimazionedel cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto allasemplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unicaconseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente)conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione alcontraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istitutidell'ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolaridiscipline o formalità ma sono atti a forma libera, sicché ove lanotificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta informa scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditoreNumero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementiindicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore cedutopienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenzadell'avvenuta cessione (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7919 del 26 aprile2004).In ordine alle forme della notificazione della cessione al debitoreceduto, poi, questa Corte regolatrice ha avuto modo di affermare ilprincipio secondo cui tale notificazione, ove il debitore ceduto sia una dellePubbliche Amministrazioni indicate all’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923,costituisce un atto a forma libera, purché idoneo a porrel’Amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche della stessa, nellaconsapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio epuò pertanto essere effettuata anche in forma diretta, mediante consegnadell’atto all’addetto alla ricezione, che ne rilascia ricevuta sulla copia(Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 28390 del 7 novembre 2018).Ancora, questa Corte regolatrice non ha mancato di evidenziare comel’attività di impulso del procedimento notificatorio ben possa, dal soggettolegittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, esseredelegata ad altra persona, anche verbalmente, chiarendo altresì come, intal caso, l’omessa menzione, nella relazione di notificazione, della personache materialmente ha eseguito l’attività suddetta, ovvero della sua qualitàdi incaricato del legittimato, sia del tutto irrilevante ai fini della validitàdella notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risultaegualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersieffettuata e precisando, infine, come tale principio operi, in genere, pergli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputataalla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette nondanno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione (cfr., in tal sensoed ex permultis, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 4520 dell’8 marzo 2016).Ciò premesso in iure, non è chi non veda come, con espresso riguardoalla fattispecie in esame, la sentenza impugnata non resista alle censuresviluppate dall’odierna ricorrente, giacché tale pronuncia, purNumero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026condividendo il principio secondo cui la notificazione della cessione delcredito al debitore ceduto è atto a forma libera, ha: 1) rilevato lamancanza di un incarico espressamente attribuito al notaio perprovvedere a tale notificazione, così ponendosi in frontale contrasto con ilconsolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che reputa talerequisito radicalmente irrilevante ai fini della validità della notificazione(cfr., all’uopo, la già citata Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 4520 dell’8marzo 2016); 2) omesso, conseguentemente, di fare corretta applicazionedel comma 2 dell’art. 1264 c.c., giacché ha esaminato la condottadell’amministrazione finanziaria debitrice ceduta (consistita nell’avereseguito il pagamento in favore della società cedente) al fine di verificarnela buona fede (e affermando altresì l’avvenuta produzione delconseguente effetto liberatorio), benché tale amministrazione fosse già aconoscenza dell’avvenuta cessione, proprio in forza della notificazioneeseguita, nei suoi confronti, in data 13 agosto 2013.7.- Dalle considerazioni finora sviluppate derivano, pertanto,l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento deirestanti e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dellasentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania (Sezione Staccata diSalerno), in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esamedella controversia, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati eprovvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Campania (Sezione Staccata di Salerno), in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 15055/2021Numero sezionale 9064/2025Numero di raccolta generale 9656/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente