CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 01016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Como c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1949 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1952 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 settembre 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 novembre 1980 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Como il 4 giugno 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Como, con ordinanza del 4 giugno 2021, in accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 81, 110, 12 quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, ha annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 7 maggio 2021 e ha ordinato la restituzione di quanto sequestrato. Il Tribunale del riesame è pervenuto al menzionato epilogo dopo aver evidenziato che i beni, oggetto di sequestro, non erano di provenienza illecita, derivando da donazioni o successione ereditaria, e non sarebbero passibili di confisca e di sequestro di prevenzione, essendo stati acquisiti in periodo antecedente a quello rilevante al fine della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasferito i beni ai suoi parenti. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Como, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 512 bis c.p.. Premesso che, come insegnato dalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv. 276216), il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, il ricorrente ha affermato che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere necessaria la provenienza illecita dei beni da sottoporre a sequestro e nell'esigere la concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento. E' pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza delle argomentazioni del Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. E' stato autorevolmente affermato che l'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 (ora 512 bis c.p.) «delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di produrre l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 2187680). La fattispecie si caratterizza per la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta, normativamente descritta. Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo trovano però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: "lo scopo elusivo" (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Rv. 261980). Si è più recentemente affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 512 bis c.p., non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, attiene alla possibilità di disporre la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992, atteso che, al fine di «ravvisare la figura criminosa ex art. 12 quinquies del decreto citato è sufficiente prendere atto della riferibilità di un bene - formalmente intestato ad altri - ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o che abbia concrete prospettive di esserlo, purché emerga da quella intestazione fittizia la prova della volontà di eludere l'esecuzione del (già intervenuto o potenziale) provvedimento» (Sez. V, n. 5590 del 25 ottobre 2013, dep. 4 febbraio 2014, Rv. 258877). Né rileva la provenienza illecita dei beni, dovendo il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione, che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv. 276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Rv. 272128; Sez. 1, n. 42530 del 13/6/2018, Rv. 274024). Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, che indicano chiaramente che il fulcro del comando, espresso dall'art. 512 bis c.p., non è la tipologia dei beni ceduti o le modalità negoziali, tramite cui si dispone la cessione del bene, bensì il risultato a cui consapevolmente mira il negozio traslativo, deve rilevarsi che, nel caso in esame, come messo in evidenza dalla Parte pubblica ricorrente, non rilevano né la provenienza dei beni né il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dei soggetti, interessati dalla misura, né gli altri indici negativi valorizzati dal Tribunale del riesame per escludere la configurabilità del delitto de quo, pur dovendo il necessario dolo specifico essere desunto - al livello della gravità indiziaria necessaria e sufficiente ad cautelam - da elementi ulteriori rispetto al mero accertamento dell'intervenuta intestazione fittizia a terzi di beni.Il provvedimento impugnato va pertanto, annullato, con rinvio al Tribunale del riesame di Como in diversa composizione per nuovo esame, che andrà condotto attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Como in diversa composizione per nuovo esame. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 novembre 2021 Il Consigliere es