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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 40748/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la difesa lamenta violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso rivolto all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico, deducendo l'inutilizzabilità dell'esito degli accertamenti effettuati sulla persona del ricorrente.

Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, la nullità dedotta è sanata in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr. ex nnulits Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agii artt. 438, comma 6- bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso rivolto all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico, deducendo l'inutilizzabilità dell'esito degli accertamenti effettuati sulla persona del ricorrente. Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, la nullità dedotta è sanata in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr. ex nnulits Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agii artt. 438, comma 6- bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensor
Decreto Cassazione n. 40748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris