CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 07821/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro il 12 gennaio 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in continuazione con precedente sentenza, in ordine al reato di ricettazione di attrezzi da lavoro contenuti in una cassetta metallica provento di furto e ritrovata in suo possesso.Pi4 1 Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte violato il divieto di bis in idem, posto che in relazione ai beni oggetto di ricettazione il ricorrente sarebbe stato già condannato con sentenza irrevocabile, posto che li avrebbe acquisiti con una sola azione sebbene essi fossero provenienti da furti differenti; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, per non avere la Corte offerto alcuna motivazione sulla condotta materiale dell'imputato e sulla sua differenziazione rispetto alla ricettazione dei beni per i quali ha subito precedente condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Dalla lettura delle sentenze di merito - i cui contenuti si fondono stante l'omogeneità del giudizio di condanna - emerge che il ricorrente non ha mai fornito la prova che la condotta di acquisizione dei beni provento di furto per cui si procede (cassetta con attrezzi di lavoro) e di quelli oggetto di altro reato di ricettazione separatamente giudicato (condizionatori), fossero stati posti in essere con un'unica azione, a fronte della indicazione secondo la quale i due furti erano avvenuti in date diverse ed in danno di persone diverse. L'onere di offrire siffatta spiegazione in punto di fatto, a fronte del ritrovamento di svariati beni nella sua disponibilità, tutti di provenienza furtiva, incombeva al ricorrente, così come la indicazione specifica delle date dei furti e della loro concatenazione cronologica che rendesse logicamente verosimile la tesi difensiva che egli avesse acquisito con unica azione tutti i beni illeciti dei quali era in possesso. Quest'ultimo rapporto di fatto con le cose in sequestro, senza alcuna giustificazione, rende ragione del giudizio di condanna espresso dalla Corte di appello, integrando pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.01.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]