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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2020

Cassazione n. 45248/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Agrigento ha trasmesso alla Corte di cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza del 4.4.2019 del Giudice di Pace di Agrigento, già formulata come ricorso per cassazione ma convertita in appello con ordinanza emessa dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di legittimità, n. 15667 del 18/2/2020, Rv. 279177.

Con tale provvedimento, la Cassazione, ha spiegato le ragioni sulla base delle quali, vista la proposizione contemporanea di appelli da parte dei coimputati, coinvolti in un processo con impugnazioni reciproche per reati di lesioni, il ricorso doveva essere convertito in appello, tanto più in un caso come quello di specie, in cui appello e ricorso si riferiscono ad una stessa persona, nella duplice veste di parte civile e di imputata.

Ciò perché, si è sottolineato in detta pronuncia, la proposizione di rimedi eterogenei in un processo con imputazioni reciproche è disciplinata dall'art. 580 cod. proc. pen., norma che ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione avverso una stessa decisione relativa a reati legati da connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. dia luogo ad esiti processuali incompatibili, attraverso lo strumento della conversione del ricorso in appello, nell'ipotesi in cui alcune delle parti abbiano proposto tale ultimo mezzo di impugnazione ed anche qualora sussistano per una parte limiti o esclusioni del diritto di appello (cfr. per tutte Sez. 5, n. 12792 del 21/2/2019, P., Rv. 276137; Sez. 4, n. 18656 del 27/2/2018, Careddu, Rv. 273252; Sez. 4, n. 17153 del 12/3/2015, Dibiase, Rv. 263442).

Ciononostante, l'ordinanza del Tribunale chiede al Collegio di pronunciarsi sul ricorso dell'imputata.

Al riguardo, il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, che l'impugnazione della ricorrente sia dichiarata inammissibile.

2. Tanto premesso, il Collegio intende ribadire la posizione assunta già con la decisione n. 15667 del 2020 cit., richiamata al punto precedente, e, inoltre, rappresenta come l'ordinanza del Tribunale di Agrigento con cui si trasmettono gli atti relativi al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non avvedendosi che su tale questione la Quinta Sezione Penale aveva già statuito diversamente, convertendo il ricorso in appello, è anche basata su presupposti ermeneutici errati.

Infatti, come noto, l'orientamento oramai dominante nella giurisprudenza di legittimità ritiene da tempo che sia ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono riconnpresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27460 del 15/3/2019, Polimeni, Rv. 276459; in tema, anche Sez. 5, n. 47630 del 28/1072019, Bernadotto.

Rv. 277550).

Nel caso di specie, dunque, essendo stata impugnata la pronuncia del giudice di pace nel punto che afferma la stessa responsabilità dell'imputata, ben può ammettersi l'appello, secondo anche quanto richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sia pur in via subordinata, richiesta che il Tribunale di Agrigento mostra di conoscere perfettamente.

Ciò sarebbe stato in linea con la decisione di questa Corte, presa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di cui ben sarebbe stato possibile prendere cognizione da parte del giudice di merito.

Si impone, pertanto, di trasmettere nuovamente gli atti al Tribunale di Agrigento, per il relativo giudizio, convertito nuovamente il ricorso in appello.

P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento per il giudizio.

Così deciso il 25 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Agrigento ha trasmesso alla Corte di cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza del 4.4.2019 del Giudice di Pace di Agrigento, già formulata come ricorso per cassazione ma convertita in appello con ordinanza emessa dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di legittimità, n. 15667 del 18/2/2020, Rv. 279177. Con tale provvedimento, la Cassazione, ha spiegato le ragioni sulla base delle quali, vista la proposizione contemporanea di appelli da parte dei coimputati, coinvolti in un processo con impugnazioni reciproche per reati di lesioni, il ricorso doveva essere convertito in appello, tanto più in un caso come quello di specie, in cui appello e ricorso si riferiscono ad una stessa persona, nella duplice veste di parte civile e di imputata. Ciò perché, si è sottolineato in detta pronuncia, la proposizione di rimedi eterogenei in un processo con imputazioni reciproche è disciplinata dall'art. 580 cod. proc. pen., norma che ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione avverso una stessa decisione relativa a reati legati da connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. dia luogo ad esiti processuali incompatibili, attraverso lo strumento della conversione del ricorso in appello, nell'ipotesi in cui alcune delle parti abbiano proposto tale ultimo mezzo di impugnazione ed anche qualora sussistano per una parte limiti o esclusioni del diritto di appello (cfr. per tutte Sez. 5, n. 12792 del 21/2/2019, P., Rv. 276137; Sez. 4, n. 18656 del 27/2/2018, Careddu, Rv. 273252; Sez. 4, n. 17153 del 12/3/2015, Dibiase, Rv. 263442). Ciononostante, l'ordinanza del Tribunale chiede al Collegio di pronunciarsi sul ricorso dell'imputata. Al riguardo, il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, che l'impugnazione della ricorrente sia dichiarata inammissibile. 2. Tanto premesso, il Collegio intende ribadire la posizione assunta già con la decisione n. 15667 del 2020 cit., richiamata al punto precedente, e, inoltre, rappresenta come l'ordinanza del Tribunale di Agrigento con cui si trasmettono gli atti relativi al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non avvedendosi che su tale questione la Quinta Sezione Penale aveva già statuito diversamente, convertendo il ricorso in appello, è anche basata su presupposti ermeneutici errati. Infatti, come noto, l'orientamento oramai dominante nella giurisprudenza di legittimità ritiene da tempo che sia ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono riconnpresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27460 del 15/3/2019, Polimeni, Rv. 276459; in tema, anche Sez. 5, n. 47630 del 28/1072019, Bernadotto. Rv. 277550). Nel caso di specie, dunque, essendo stata impugnata la pronuncia del giudice di pace nel punto che afferma la stessa responsabilità dell'imputata, ben può ammettersi l'appello, secondo anche quanto richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sia pur in via subordinata, richiesta che il Tribunale di Agrigento mostra di conoscere perfettamente. Ciò sarebbe stato in linea con la decisione di questa Corte, presa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di cui ben sarebbe stato possibile prendere cognizione da parte del giudice di merito. Si impone, pertanto, di trasmettere nuovamente gli atti al Tribunale di Agrigento, per il relativo giudizio, convertito nuovamente il ricorso in appello. P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento per il giudizio. Così deciso il 25 ottobr