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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 09790/2026

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proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Ardore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della Corte di cassazione visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi straordinari in trattazione, diretti avverso la sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, sono stati proposti oltre il termine di centottanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza stessa, stabilito dall’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.

La pubblicazione è avvenuta, infatti, il 17 aprile 2024, mentre i ricorsi sono stati proposti il 14 gennaio 2026.

2. Il termine in questione ha carattere perentorio e indefettibilmente decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario (Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711-01; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino, Rv. 269901-01; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264-01).

Né, del resto, i ricorrenti hanno dedotto ragione alcuna per giustificare il mancato rispetto del termine medesimo, o hanno avanzato istanza di rimessione in termini a norma dell’art. 175 cod. proc. pen. 3. l ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, dello stesso codice.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Ardore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della Corte di cassazione visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi straordinari in trattazione, diretti avverso la sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, sono stati proposti oltre il termine di centottanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza stessa, stabilito dall’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. La pubblicazione è avvenuta, infatti, il 17 aprile 2024, mentre i ricorsi sono stati proposti il 14 gennaio 2026. 2. Il termine in questione ha carattere perentorio e indefettibilmente decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario (Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711-01; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino, Rv. 269901-01; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264-01). Né, del resto, i ricorrenti hanno dedotto ragione alcuna per giustificare il mancato rispetto del termine medesimo, o hanno avanzato istanza di rimessione in termini a norma dell’art. 175 cod. proc. pen. 3. l ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, dello stesso codice. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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