CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 12280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natckil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] nell'unico, articolato motivo di ricorso avverso la sentenza in preambolo, che ha confermato quella con la quale il Tribunale di Monza aveva dichiarato nei suoi riguardi l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 163 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.u.l.p.$), lamenta la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che - giusta la tesi difensiva - l'assenza nel provvedimento del Questore del termine entro il quale l'imputata doveva presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza e il difetto di prova che detto termine fosse stato conosciuto aliunde farebbe venir meno la materialità della condotta, sicché il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputata, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., senza necessità di altri accertamenti, perché il fatto non sussiste; ricordato che l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ha disciplinato ex novo la materia del rimpatrio obbligatorio - precedentemente regolata dall'art. 157 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - senza però regolare le modalità di attuazione del medesimo, che ricadono tuttora nella previsione dell'art. 163 T.U.L.P.S., il quale punisce con l'arresto da uno a sei mesi non solo la trasgressione dell'obbligo di seguire l'itinerario tracciato, ma anche di quello di presentarsi nel termine prescritto dall'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via; considerato che - a fronte di pedissequa doglianza nei motivi di appello - la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto presentarsi presso l'Autorità di pubblica sicurezza non avrebbe mai potuto essere indicato nel foglio di via a firma del Questore, bensì nell'atto di diffida da questi delegata per la notifica e l'esecuzione; ritenuto che il ricorso appare basato su una circostanza (la mancata conoscenza del termine di presentazione) di fatto non dimostrata, e pertanto, la critica (non autosufficiente) alla decisione impugnata risulta mossa prospettando una situazione fattuale non acclarata, né accertabile in questa sede; ritenuto che il giudice di merito, a fronte della maturata prescrizione, non ha considerato sussistente la prova evidente della piena innocenza dell'imputato e ha quindi proceduto all'immediata declaratoria di estinzione del reato, senza procedere a ulteriori accertamenti e che, così facendo, si è conformato al principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato;rilevato, invero, che la Corte territoriale ha ritenuto non illogicamente assente tale prova evidente e la doglianza, gravata dalla prospettazione di diverse circostanze di fatto, è inidonea a contrastare detta conclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] li