CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1341/2022depositata il 27/12/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 7373/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 9161/2026Data pubblicazione 11/04/2026Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] nel 2019 conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che nel 2004 lo aveva nominato proprio procuratore generaleperché si occupasse di curare i propri interessi economici, ma poi, circa ametà del 2016, aveva constatato sue inadempienze, in specie in occasionedell’atto di divisione immobiliare rogato, il 5 aprile 2005, tra lui, nella suaqualità, e la sorella [OSCURATO:PERSONA];con tale atto le parti avevano diviso gli immobili ricevuti a seguitodella morte della madre, [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, delpadre, [OSCURATO:PERSONA];quest’ultimo, in particolare, aveva disposto con testamento olografo,indicando l’assegnazione delle quote immobiliari alle due figlie, per cui allasituazione di comproprietà dei cespiti era stata posta fine con l’attodivisionale;la valutazione dei beni era però risultata, secondo l’attrice,incongrua, e ne attribuiva il conseguente pregiudizio al convenuto, cuichiedeva il corrispondente risarcimento del danno;il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando la prescrizione deldiritto, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, nellospecifico:- non poteva condividersi la tesi dell’appellante, originaria attrice,secondo cui il dies a quo della prescrizione era da individuare nonprima di quello in cui era sorto l’obbligo di rendiconto delmandatario, ovvero il 7 luglio 2016, giorno in cui, persistendol’omissione, era stata revocata la procura rilasciata all’[OSCURATO:PERSONA];- a prescindere da ogni eventuale profilo di responsabilità gestoriadel mandatario, la divisione del 2005 aveva riprodotto fedelmentela volontà del testatore, mai oggetto d’impugnativa, e in sededivisionale, anzi, l’appellante aveva ricevuto un conguaglio inNumero registro generale 7373/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 9161/2026Data pubblicazione 11/04/2026considerazione della constatata sperequazione dei valoriderivante dalle assegnazioni testamentarie;- [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto potuto aver contezza piena delpreteso pregiudizio in occasione del menzionato rogito, e da quelgiorno era decorsa effettivamente la prescrizione decennale;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tre motivi;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];le parti hanno depositato memorie.Rilevato che:con il primo motivo si invoca l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,poiché la Corte di appello avrebbe omesso l’esame del fatto storico ediscusso rappresentato dalla valorizzazione degli immobili, intervenutasolo con l’atto di divisione, sulla base di presupposti e criteri, determinatiin quella sede, non esplicitati e conoscibili solo col rendiconto delmandatario pacificamente omesso; pertanto a nulla rilevava l’affermatacorrispondenza con le volontà scritte del de cuius, ovvero la constatatadifferenza di valore tra i lotti oggetto di ripartizione: sul punto la ricorrenteprospetta inoltre che il vizio sarebbe deducibile dato che le decisioni deidue giudici di merito sarebbe state diverse, il Tribunale avendovalorizzato, quale giorno di decorrenza prescrizionale, l’evento causativodel danno, ossia la divisione, e la Corte d’appello, per converso, la ritenutae diversa percepibilità dello stesso dal giorno del rogito;con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermareche la divisione avrebbe riprodotto fedelmente le volontà testamentarie,giacché la valutazione economica dei beni e la correlata previsione delconguaglio non erano presenti nel testamento olografo, il cui contenuto,così come quello dell’atto divisionale, sarebbe stato pertanto travisato;Numero registro generale 7373/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 9161/2026Data pubblicazione 11/04/2026con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato ancorando ladecorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio azionato a unpresupposto insussistente, ovvero la conoscibilità del pregiudizio de quo altempo della divisione, e non a quello dell’insorgenza dell’obbligo direndiconto.Considerato che:il primo motivo è inammissibile;in primo ed assorbente luogo la deduzione del motivo è preclusadalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, ex art. 360, quartocomma, c.p.c., in cui è stata riprodotta la previsione già contenutanell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.;la parte ricorrente non ha infatti dimostrato che le ragioni fattualidelle decisioni di primo e secondo grado sono state diverse (Cass.28/2/2023 n. 5947 e Cass. 22/12/2016 n. 26774);in particolare, secondo la parte ricorrente la diversità de quasarebbe riscontrabile dato che l’affermare la decorrenza dall’evento lesivoè diverso dall’affermare la sua percepibilità;la prospettazione non può essere condivisa: entrambi i giudici dimerito hanno affermato la decorrenza dall’atto di divisione, ad avviso delprimo giudice poiché si era trattato dell’evento che aveva causato, ovveroconcretizzato e quindi palesato, il preteso danno, il secondo giudiceavendo precisato che, comunque, da quel momento l’allegato pregiudizioera percepibile dal soggetto leso;non si tratta di decisioni fondate su accertamenti fattuali diversi,trovandosi solo precisato, dalla Corte di appello, che il pregiudizio non solosi era realizzato, e in questo senso manifestato, con le determinazioni diquel rogito, ma era anche divenuto percepibile da parte di [OSCURATO:PERSONA],in quanto era stato in quella occasione previsto, in suo favore, anche unconguaglio proprio per la sperequazione nei valori tra lotti (conguaglio cheNumero registro generale 7373/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 9161/2026Data pubblicazione 11/04/2026è pacifico, sia detto per completezza, non era previsto nel testamentoolografo);va ribadito che l'ipotesi di «doppia conforme» ricorre non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma altresì quando le due statuizioni siano fondatesul medesimo iter logico e argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o anche per precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (Cass. 9/3/2022 n. 7724);in secondo luogo, l’omesso esame de quo neppure avrebbe potutodirsi configurabile, poiché la Corte territoriale ha apprezzatoespressamente la circostanza della valorizzazione dei cespiti qualeintervenuta in sede di divisione, proprio per questo e in tale ottica – al dilà della costruzione lessicale della motivazione nei singoli passaggi –sottolineando il conguaglio (solo) in quella sede stabilito in favoredell’odierna ricorrente;il secondo motivo è inammissibile;fermo quanto già osservato, in primo luogo è anch’esso precluso, intermini di travisamento, dalla doppia decisione conforme dei giudici dimerito: come chiarito da questa Suprema Corte, il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non in caso di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti, altrimenti deducibili, richiesti dall'art. 395 n. 4c.p.c., laddove – se il fatto probatorio ha costituito un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflettela lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio vafatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, o n. 5, c.p.c., aNumero registro generale 7373/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 9161/2026Data pubblicazione 11/04/2026seconda che si tratti di fatto processuale o (come nel caso) sostanziale(Cass., Sez. U., 5/3/2024 n. 5792);in secondo luogo, il motivo non coglie né si misura compiutamentecon la ragione decisoria articolata dalla Corte territoriale;il Collegio di merito infatti:- non ha inteso affermare l’esatta corrispondenza tra testamentoolografo e divisione immobiliare, per questo affermando che ilconguaglio era stato ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] proprio in ragionedell’opera utile del suo procuratore speciale, ovvero in aggiunta aquanto disposto dal testatore;- ha inteso, cioè, affermare che quella divisione attuava quelleultime volontà, seppure e anzi integrandole in favore dell’alloraappellante;in terzo luogo, quanto appena osservato rende ben chiaro che ilprospettato travisamento mai sarebbe stato configurabile, poiché diretto aporre in discussione la verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio, e non il fatto probatorio in sé, secondo ladistinzione delle sopra richiamate Sezioni Unite;il terzo motivo è inammissibile;la censura non si misura se non apoditticamente con la ragionedecisoria che, correttamente intesa, rimarca che proprio in sede didivisione, stabilendosi il conguaglio in favore di [OSCURATO:PERSONA] per lediversità di valore tra i cespiti, si era manifestato e reso percepibile (seanche in ipotesi non effettivamente percepito) dalla medesima – conun’ordinaria diligenza (secondo quanto univocamente implicito nellastatuizione) – il tema della sperequazione, indicata come pregiudizioimputabile alla condotta del mandatario con rappresentanza;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 7373/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 9161/2026Data pubblicazione 11/04/2026dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione allacontroricorrente le spese, liquidate in 6.000 euro, oltre a 200 euro peresborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi