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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12712/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del SOSTITUTO PROCURATORE generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra le seguenti due sentenze: a) sentenza del 24/09/2014 della Corte d'appello di Napoli (sentenza passata in giudicato il 10/12/2015), mediante la quale è stato condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso - per esser stato intraneo alla organizzazione camorristica denominata clan Grimaldi, attiva in Napoli nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta - nonché per la partecipazione ad una organizzazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti (fatti commessi dall'ottobre 2005 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]); b) sentenza del 28/01/2005 della Corte d'appello di Napoli (passata in giudicato il 15/03/2005), mediante la quale è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per i delitti di tentato omicidio e detenzione illegale di armi, oltre che estorsione aggravata dal metodo mafioso, perpetrata in danno di un esercizio commerciale ubicato nel quartiere di Soccavo.

1.1. L'architrave della decisione impugnata è rappresentata dall'esistenza di una preclusione di carattere normativo all'accoglimento della domanda, per esser stata la medesima questione già posta e disattesa in sede di cognizione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si denunciano vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen.

Avrebbero errato i giudici calabresi, nel ritenere sussistente la preclusione in executivis, determinata dal rigetto in fase di cognizione della medesima domanda.

Sarebbero stati infatti addotti argomenti nuovi e non valutati nella fase antecedente; segnatamente, militerebbe a sostegno della attuale richiesta l'esser stata riconosciuta l'unicità del disegno criminoso - ad opera di altro Giudice dell'esecuzione - in favore del coimputato concorrente [OSCURATO:PERSONA].

In ipotesi difensiva, si sarebbe quindi venuto a creare un contrasto fra le decisioni assunte in fase esecutiva ad opera di due diversi organi giudicanti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nell'accogliere l'istanza di unificazione in continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha infatti ritenuto che il tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse il frutto dì una decisione maturata fra affiliati al clan Grimaldi e rientrasse pertanto nell'originario programma delinquenziale del sodalizio; la Corte di appello di Catanzaro ha al contrario considerato assodato l'esatto opposto, giungendo alla conclusione che le omogeneità ravvisabili, fra le condotte estorsive e quelle di partecipazione alla compagine camorristica, non fossero immediatamente evocative di una unitaria ideazione preventiva da parte del soggetto agente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., prospettando la possibile incostituzionalità del disposto dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a causa dell'omessa motivazione con riferimento alla errata contestazione della recidiva.

2.4. Con motivi aggiunti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in primo luogo, la mancanza di motivazione in ordine all'elemento di novità sul quale era fondata l'istanza di unificazione in continuazione; deduce poi travisamento del contenuto delle sentenze di merito indicate sub 1 e 2 della richiesta, tanto in ordine alla collocazione temporale del reato, quanto relativamente al contesto spaziale, temporale e criminale nel quale sono maturati i fatti, così realizzandosi vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.5.

Con un secondo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancanza di motivazione - vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva, in quanto erroneamente contestata ai sensi degli artt. 81, comma 4 e 99 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze prospettate con il primo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di motivi aggiunti sono fra loro sovrapponibili e consentono pertanto una trattazione unitaria.

2.1. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.

Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Tantomeno può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti.

Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori.

Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite.

Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili.

Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

Passando al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato 4 í esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

In ordine al tema del travisamento di prova va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il «travisamento del fatto» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del vizio di «travisamento della prova», che ricorre nel caso in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 2382157; Sez. 3, nr. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623).

Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione ( anche con il riferimento ad «atti processuali», non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716).

3. Tanto premesso in punto di diritto, deve osservarsi che la Corte d'appello di Catanzaro, con coerente e convincente motivazione, ha dato adeguatamente conto dell'esistenza della preclusione normativa cristallizzata nel dettato dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

I Giudici calabresi hanno infatti richiamato un ampio stralcio della motivazione della sentenza emessa in data 24 settembre 2014 dalla Corte d'appello di Napoli (ossia, una delle pronunce delle quali viene ora domandata l'unificazione in continuazione), evidenziando quindi come già in tal sede fosse stata recisamente esclusa la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria fra i fatti sopra brevemente riassunti.

Trattasi peraltro di una preclusione di carattere normativo di univoca significazione, che non è suscettibile di deroghe o riletture.

L'applicazione dell'istituto della continuazione in sede di esecuzione presenta infatti una evidente connotazione sussidiaria e suppletiva, restando essa subordinata alla circostanza di non esser stata esclusa dal giudice della cognizione; corollario logico di tale impostazione è che quest'ultimo - laddove investito nella questione durante il processo di merito - non possa rimettere alla fase esecutiva la valutazione circa l'identità o meno del disegno criminoso tra più reati (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem.

Rv. 251993 - 01).

3.1. Come giustamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, del tutto irrilevante è poi la circostanza che l'unicità del disegno criminoso sia stata riconosciuta in altra sede in relazione ad un coimputato concorrente.

In primo luogo, tale dato non consente certo di superare la suddetta preclusione normativa.

Non sussiste poi, naturalmente, alcuna possibilità di produzione di una sorta di effetto estensivo fra le varie posizioni, di tal che le ragioni poste a fondamento della decisione concernente un dato condannato possono poi risultare ininfluenti, per ciò che attiene alla posizione di altro soggetto.4.

Il tema della eventuale incostituzionalità della norma criticata è poi posto dal ricorrente in una maniera concettualmente indefinita e priva della necessaria illustrazione.

È infatti noto come il parametro della "manifesta infondatezza" della questione di legittimità costituzionale, requisito che produce in via immediata il risultato di inibire il deferimento della questione stessa alla Consulta, si fondi su una analisi "in limine" rispetto al giudizio ordinario.

Deve trattarsi di una valutazione che - come sicuramente accade nella fattispecie ora al vaglio di questo Collegio - consenta di escludere recisamente ogni eventuale dubbio, in ordine ad una diversa soluzione.

L'esame da compiere quindi - pur non dovendo essere troppo sommario - deve comunque consentire una immediata esegesi della questione, all'esito della quale emerga palese la chiara infondatezza della stessa, come desumibile dal mero confronto fra i principi costituzionali e la norma che si assume in conflitto con gli stessi.

Nel caso di specie viene contestata, con argomentazioni generiche e come detto dotate di scarsa specificità, una mera opzione di politica legislativa del tutto consentita.

Da tanto discenda la manifesta infondatezza dell'eccezione.

5. Il terzo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono fra loro del tutto collimanti e concernono la pretesa omessa motivazione, relativamente alla errata contestazione della recidiva.

Tale istituto sarebbe stato applicato in modo errato, essendo i fatti temporalmente collocati in epoca antecedente alla modifica normativa risalente all'anno 2005.

Il ricorrente ha però dedotto in sede di cognizione sia la questione della continuazione, sia quella della recidiva con riferimento alla decisione della Consulta in tema di obbligatorietà della stessa (Corte cost., sent. n. 185 del 2015).

Tali questioni risultano quindi già esaminate e decise in fase di cognizione e non sono quindi nuovamente deducibile in fase esecutiva, atteso che esse si risolvono sostanzialmente in una nuova valutazione circa elementi già valutati nella fase propria.

6. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. 7 I P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del SOSTITUTO PROCURATORE generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra le seguenti due sentenze: a) sentenza del 24/09/2014 della Corte d'appello di Napoli (sentenza passata in giudicato il 10/12/2015), mediante la quale è stato condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso - per esser stato intraneo alla organizzazione camorristica denominata clan Grimaldi, attiva in Napoli nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta - nonché per la partecipazione ad una organizzazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti (fatti commessi dall'ottobre 2005 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]); b) sentenza del 28/01/2005 della Corte d'appello di Napoli (passata in giudicato il 15/03/2005), mediante la quale è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per i delitti di tentato omicidio e detenzione illegale di armi, oltre che estorsione aggravata dal metodo mafioso, perpetrata in danno di un esercizio commerciale ubicato nel quartiere di Soccavo. 1.1. L'architrave della decisione impugnata è rappresentata dall'esistenza di una preclusione di carattere normativo all'accoglimento della domanda, per esser stata la medesima questione già posta e disattesa in sede di cognizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si denunciano vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen. Avrebbero errato i giudici calabresi, nel ritenere sussistente la preclusione in executivis, determinata dal rigetto in fase di cognizione della medesima domanda. Sarebbero stati infatti addotti argomenti nuovi e non valutati nella fase antecedente; segnatamente, militerebbe a sostegno della attuale richiesta l'esser stata riconosciuta l'unicità del disegno criminoso - ad opera di altro Giudice dell'esecuzione - in favore del coimputato concorrente [OSCURATO:PERSONA]. In ipotesi difensiva, si sarebbe quindi venuto a creare un contrasto fra le decisioni assunte in fase esecutiva ad opera di due diversi organi giudicanti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nell'accogliere l'istanza di unificazione in continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha infatti ritenuto che il tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse il frutto dì una decisione maturata fra affiliati al clan Grimaldi e rientrasse pertanto nell'originario programma delinquenziale del sodalizio; la Corte di appello di Catanzaro ha al contrario considerato assodato l'esatto opposto, giungendo alla conclusione che le omogeneità ravvisabili, fra le condotte estorsive e quelle di partecipazione alla compagine camorristica, non fossero immediatamente evocative di una unitaria ideazione preventiva da parte del soggetto agente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., prospettando la possibile incostituzionalità del disposto dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a causa dell'omessa motivazione con riferimento alla errata contestazione della recidiva. 2.4. Con motivi aggiunti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in primo luogo, la mancanza di motivazione in ordine all'elemento di novità sul quale era fondata l'istanza di unificazione in continuazione; deduce poi travisamento del contenuto delle sentenze di merito indicate sub 1 e 2 della richiesta, tanto in ordine alla collocazione temporale del reato, quanto relativamente al contesto spaziale, temporale e criminale nel quale sono maturati i fatti, così realizzandosi vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.5. Con un secondo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancanza di motivazione - vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva, in quanto erroneamente contestata ai sensi degli artt. 81, comma 4 e 99 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze prospettate con il primo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di motivi aggiunti sono fra loro sovrapponibili e consentono pertanto una trattazione unitaria. 2.1. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tantomeno può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Passando al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato 4 í esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). In ordine al tema del travisamento di prova va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il «travisamento del fatto» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del vizio di «travisamento della prova», che ricorre nel caso in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 2382157; Sez. 3, nr. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione ( anche con il riferimento ad «atti processuali», non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). 3. Tanto premesso in punto di diritto, deve osservarsi che la Corte d'appello di Catanzaro, con coerente e convincente motivazione, ha dato adeguatamente conto dell'esistenza della preclusione normativa cristallizzata nel dettato dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. I Giudici calabresi hanno infatti richiamato un ampio stralcio della motivazione della sentenza emessa in data 24 settembre 2014 dalla Corte d'appello di Napoli (ossia, una delle pronunce delle quali viene ora domandata l'unificazione in continuazione), evidenziando quindi come già in tal sede fosse stata recisamente esclusa la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria fra i fatti sopra brevemente riassunti. Trattasi peraltro di una preclusione di carattere normativo di univoca significazione, che non è suscettibile di deroghe o riletture. L'applicazione dell'istituto della continuazione in sede di esecuzione presenta infatti una evidente connotazione sussidiaria e suppletiva, restando essa subordinata alla circostanza di non esser stata esclusa dal giudice della cognizione; corollario logico di tale impostazione è che quest'ultimo - laddove investito nella questione durante il processo di merito - non possa rimettere alla fase esecutiva la valutazione circa l'identità o meno del disegno criminoso tra più reati (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem. Rv. 251993 - 01). 3.1. Come giustamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, del tutto irrilevante è poi la circostanza che l'unicità del disegno criminoso sia stata riconosciuta in altra sede in relazione ad un coimputato concorrente. In primo luogo, tale dato non consente certo di superare la suddetta preclusione normativa. Non sussiste poi, naturalmente, alcuna possibilità di produzione di una sorta di effetto estensivo fra le varie posizioni, di tal che le ragioni poste a fondamento della decisione concernente un dato condannato possono poi risultare ininfluenti, per ciò che attiene alla posizione di altro soggetto.4. Il tema della eventuale incostituzionalità della norma criticata è poi posto dal ricorrente in una maniera concettualmente indefinita e priva della necessaria illustrazione. È infatti noto come il parametro della "manifesta infondatezza" della questione di legittimità costituzionale, requisito che produce in via immediata il risultato di inibire il deferimento della questione stessa alla Consulta, si fondi su una analisi "in limine" rispetto al giudizio ordinario. Deve trattarsi di una valutazione che - come sicuramente accade nella fattispecie ora al vaglio di questo Collegio - consenta di escludere recisamente ogni eventuale dubbio, in ordine ad una diversa soluzione. L'esame da compiere quindi - pur non dovendo essere troppo sommario - deve comunque consentire una immediata esegesi della questione, all'esito della quale emerga palese la chiara infondatezza della stessa, come desumibile dal mero confronto fra i principi costituzionali e la norma che si assume in conflitto con gli stessi. Nel caso di specie viene contestata, con argomentazioni generiche e come detto dotate di scarsa specificità, una mera opzione di politica legislativa del tutto consentita. Da tanto discenda la manifesta infondatezza dell'eccezione. 5. Il terzo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono fra loro del tutto collimanti e concernono la pretesa omessa motivazione, relativamente alla errata contestazione della recidiva. Tale istituto sarebbe stato applicato in modo errato, essendo i fatti temporalmente collocati in epoca antecedente alla modifica normativa risalente all'anno 2005. Il ricorrente ha però dedotto in sede di cognizione sia la questione della continuazione, sia quella della recidiva con riferimento alla decisione della Consulta in tema di obbligatorietà della stessa (Corte cost., sent. n. 185 del 2015). Tali questioni risultano quindi già esaminate e decise in fase di cognizione e non sono quindi nuovamente deducibile in fase esecutiva, atteso che esse si risolvono sostanzialmente in una nuova valutazione circa elementi già valutati nella fase propria. 6. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. 7 I P.Q.M. Dichiara inammis
Sentenza Cassazione n. 12712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris