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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26436/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiseftt4te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione dell'amnistia e/o dell'indulto previsti dai provvedimenti di generale clemenza intervenuti tra il 1981 e il 2006.

2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica dei singoli provvedimenti di clemenza da applicare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).

2. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto di applicazione di amnistia e/o indulto deve essere, dunque, convertito, in base al combinato disposto degli artt. 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di assise di Salerno, quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Salerno per la fase di opposizione.

Così deciso in Roma, il 28 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiseftt4te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione dell'amnistia e/o dell'indulto previsti dai provvedimenti di generale clemenza intervenuti tra il 1981 e il 2006. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica dei singoli provvedimenti di clemenza da applicare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ). 2. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto di applicazione di amnistia e/o indulto deve essere, dunque, convertito, in base al combinato disposto degli artt. 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di assise di Salerno, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Salerno per la fase di opposizione. Così deciso in Roma, il 28 m
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