CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 23175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova hadichiarato inammissibile per genericità l’appello proposto dal Catanzaro avversola pronuncia di primo grado di condanna dello stesso per il delitto di furto;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con un unico motivo, assume che, in realtà,dal tenore del gravame non solo si poteva desumere che egli aveva censuratol’eccessività della pena comminata in primo grado per il mancato riconoscimentodella circostanza attenuante della particolare tenuità del danno economico e perl’omesso contenimento degli aumenti disposti a titolo di continuazione, ma ancheperché la richiesta sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare nonera stata formulata al giudice di primo grado;[OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato il motivo proposto;[OSCURATO:PERSONA], sotto un primo aspetto, che, rispetto al trattamentosanzionatorio, con l’atto d’appello, senza alcuna argomentazione volta acontrastare le determinazioni del giudice di primo grado, l’imputato si eralimitato a chiedere che la pena venisse determinata nel minimo edittale, previariduzione dell’aumento per la continuazione e riconoscimento della circostanzaRilevato, per altro verso, che, a differenza di quanto assume il Catanzaro, ladecisione del Tribunale si era pronunciata, disattendendola motivatamente, sullarichiesta di pena sostitutiva e che, dunque, l’istanza formulata in appello, priva diconfronto con le relative argomentazioni, era assolutamente generica;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]