CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 41145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, per il quale ha riportato condanna, di violazione degli artt. 110 cod.pen. e 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 per avere detenuto in concorso con il marito KG. 94,80 di TLE di contrabbando, in luogo del reato di favoreggiamento ex art. 378 cod.pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto, in tema di reati in materia di stupefacenti, secondo cui il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01). Si tratta di principio che trova applicazione anche nel reato di detenzione di TLE di contrabbando stante la natura di reato permanente, sicchè, come accertato nelle conformi sentenza di merito, l'avere depistato le indagini indicato un garage diverso da quello nel quale era occultato il TLE, costituisce condotta consapevole di agevolazione integrante concorso nel reato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re stensore [OSCURATO:PERSONA]