CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 11363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10785/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 323/2018depositata il 08/10/2018 , R.G.N. 204/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10785/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 8.10.2018 n. 323, la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che respingeva la domanda di quest’ultimo nei confronti dell’Inail,volta a chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire la rendita Inail in un maggiore importo e la condanna dell’Istituto assicurativo al risarcimento dei danni ovvero al pagamento della differenza sui ratei pregressi, oltre agli accessori di legge. Il tribunale rilevava che sulla richiesta del ricorrente – riferita alla rendita a lui erogata sino al 2006 nell’importo massimo consentito - si era formato il giudicato all’esito di due precedenti giudizi (divenuti definitivi), né la preclusione del giudicato poteva essere superata dalla circostanza che il ricorrente avesse prospettato, nell’ambito della odierna causa un diverso conteggio. Infatti, secondo il giudice di primo grado, l’ambito obiettivo del giudicato si estende alla situazione di fatto che costituisce antecedente logico necessario della decisione e ai suoi presupposti logici giuridici. Nel caso in esame, la portata del giudicato si estendeva anche al fatto che la retribuzione presa a base per la liquidazione della rendita non potesse essere superiore al massimo stabilito per legge. Inoltre, ad avviso del tribunale, preso atto che il ricorrente non aveva contestato che anche la rendita liquidatagli dopo il 2006 fosse stata calcolata sulla base del massimale di legge, doveva dunque ritenersi che la domanda fosse preclusa dal predetto giudicato anche per il periodo successivo. La Corte d’appello, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado, sull’efficacia del giudicato, assorbendo i restanti motivi e confermando la statuizione sulle spese. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria redatta da un nuovo difensore, mentre l’Inail resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che la nozione di giudicato dovesse estendersi ai presupposti ed antecedenti logici e giuridici della domanda, mentre invece la nozione di giudicato presuppone solo che sulla medesima causa petendi e sul medesimo petitum si sia svolto e definito un precedente giudizio; in buona sostanza, secondo il ricorrente, il riesame è precluso nel solo caso in cui il successivo giudizio abbia finalità identiche a quelle che hanno costituito lo scopo e il petitumdel primo, mentre invece, il presente giudizio si basa sui diversi conteggi presentati dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della causa, con riferimento agli artt. 114 e 116 T.U. 1124/1965 e all’art. 2697 c.c. e all’art. 11 del d.lgs. n. 38/2000, per mancata rivalutazione della rendita, nell’importo documentato dal ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 116 comma 2 e 120 del DPR n. 1124/65 e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte di appello non era neppure entrata nel merito del corretto metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere utilizzato per la determinazione della rendita. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., per erroneità della sentenza impugnata, in punto di condanna alle spese; infatti, il ricorrente lamenta di essere stato condannato alle spese del grado di appello per la mancata produzione in tale giudizio dell’autocertificazione reddituale che però, a suo avviso, poteva anche essergli richiesta d’ufficio da parte della Corte d’appello. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo e, in parte, del terzo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la "causa petendi" ed il "petitum" (Cass. n. 5138/19). Nella presente vicenda il ricorrente ha ritenuto di mettere in discussione le statuizioni relative a precedenti giudizi conclus i con una sentenza passata in giudicato sulla base di presunti errori dell’Istituto resistente circa la correttezza dei calcoli in quei giudizi elaborati e chiedendo l’ammissione di documentazione contabile non prodotta unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,in tal modo incorrendo nella preclusione del giudicato. Il terzo motivo, poi, è infondato sotto il profilo della dedotta violazione motivazionale, poiché , stante la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (come chiarito da SU 8053/2014), con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, ipotesi tutte non ricorrenti nella specie. Anche il quarto motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,” In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato” (Cass. n. 40400/21). Nel caso di specie, il ricorrente non risulta aver depositato, in grado di appello, a lcuna dichiarazione reddituale, tant’è vero che ha dedotto che tale documentazione gli poteva essere richiesta anche d’ufficio (p. 32 del ricorso), ma in assenza di alcuna disposizione di legge che preveda l’esercizio di tale potere officioso da parte dell’organo giudicante. Il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente a pagare all’Inail le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di c