CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso si risolve in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello, visto che propone di valutare (in relazione alla responsabilità dell'imputato per il furto dell'autovettura per cui si addebita la ricettazione) le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in sede di esame nel corso del dibattimento e non quelle valorizzate dalla Corte di appello, rese da Svetti in occasione dell'interrogatorio di garanzia, così sviluppando argomentazioni di merito, tali dovendosi qualificare l'attività difensiva di valorizzazione di taluni elementi a discapito di talaltri; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere esten