CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23867/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lena Ferrari unitamente all’avvocatoGabriele Piccinini,-ricorrente-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Catania n. 11369/2025 depositato il19/12/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ricorso depositato in data 28/10/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] società gestione crediti a socio unico (di seguitodenominata per brevità “[OSCURATO:SOCIETA].”) chiedeva che fosse ammesso alpassivo del fallimento 3A s.p.a. (breviter “Fallimento”), in prededuzione, ilNumero registro generale 1943/2026Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 23867/2026Data pubblicazione 22/07/2026complessivo credito di € 222.731,01 a titolo di acconti pagati e dirisarcimento dei danni sofferti per effetto di declaratoria di risoluzione, percolpa della procedura, dei contratti di cessione dei crediti Iva, Irpeg e Iresintercorsi fra l’amministrazione straordinaria e [OSCURATO:SOCIETA]..2. [OSCURATO:PERSONA], aderendo alle conclusioni del curatore, ammettevain prededuzione chirografaria la somma di € 60.715,95, versata dallacedente in favore della società fallita in conseguenza del contratto dicessione di crediti erariali poi sciolto dall'odierna procedura fallimentare, aisensi dell'art. 72 l.fall..3. Sull’impugnazione ex art. 98 l.fall. proposta dal Fallimento il Tribunale diCatania, con l’impugnato decreto, disponeva l’ammissione con riserva delcredito già riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di verifica dello statopassivo.3.1 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver escluso qualsivoglia rapporto di pregiudizialità trale domande oggetto della causa di risoluzione e di condanna allerestituzioni e al risarcimento dei danni incardinate davanti al giudiceordinario e la domanda di insinuazione allo stato passivo per le stessecausali, rilevava che la domanda era stata tempestivamente proposta edriteneva che il credito andasse ammesso con riserva, pendendo il giudizioavente ad oggetto l’accertamento della legittimità del potere del curatore discioglimento del contratto di cessione dei crediti fiscali.3.2 [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato acinque motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe leparti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazionedegli artt. 274 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per avere il Tribunale erroneamente disatteso l’istanza di sospensione dellacausa endofallimentare di accertamento dello stato passivo sino alladefinitiva decisione del giudizio ordinario avente ad oggetto ancheNumero registro generale 1943/2026Numero sezionale 2722/2026Numero di raccolta generale 23867/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’accertamento della legittimità dell’esercizio da parte del curatore delpotere di scioglimento ex art. 72 l.fall., contestato dalla ricorrente, siaperché i crediti erano stati coattivamente ceduti attraverso una proceduracompetitiva, sia in quanto le cessioni avevano avuto esecuzione.1.1 Il terzo e quarto motivo deducono la nullità del provvedimentoimpugnato, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione agli artt. 72 l.fall., 2033 c.c. e 8, comma 3, d.l. 70/2011,per aver omesso qualsivoglia pronuncia in merito alla dedotta e dimostrataillegittimità nell’applicazione dalla facoltà di scioglimento dei contratti percui è causa, ai sensi dell’art. 72 l.fall..1.2 Il quinto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 100 c.p.c.,92, 98, 101, 111 e 111 bis l.fall., che il Tribunale abbia ritenutoammissibile la domanda restitutoria ed ultratardiva la domanda risarcitoriain mancanza dei presupposti di cui all’art. 101, ultimo comma, l.fall..1.3 Il sesto motivo prospetta la nullità del provvedimento impugnato, exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 96 l.fall., sostenendol’illegittimità dell’ammissione con riserva.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che con ordinanze interlocutorie nn. 8670 e 9105/2026relative a controversie sovrapponibili a quella oggetto di causa tra Feds.p.a. ed altre procedure gemelle, è stata disposta la trattazione in pubblicaudienza sulle questioni in tema di contestazione della ultratardività delladomanda di risarcimento danni.Ragioni di opportunità impongono la trattazione congiunta delle cause inpubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il Presidente