CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, anche con memoria; lette le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoriaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 26/1/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, riconosceva ad [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i reati in rubrica e quelli di cui alla sentenza 20/2/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, rideterminando la pena nella misura del dispositivo; confermava la decisione di primo grado, invece, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per i delitti di cui all'art. 416 cod. pen. (il [OSCURATO:PERSONA], ed altri non appellanti) ed agli artt. 110 cod. pen. 10- quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (tutti, compreso [OSCURATO:PERSONA]). 2. Propongono distinto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]: Mancanza o contraddittorietà della motivazione. Con riguardo al reato associativo, la sentenza vi avrebbe riconosciuto la partecipazione del ricorrente con argomento viziato, sopravvalutando elementi fattuali che non dimostrerebbero alcuna affectio societatis. Per contro, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito sotto ordine di terzi, come mera testa di legno e senza alcun potere operativo. Ancora, il ricorrente - al quale sarebbe stato assegnato un ruolo ben perimetrato, all'oscuro di molte situazioni - risulterebbe non aver avuto contatti con altri associati, né partecipato ad altri reati, in alcuna veste, così da non riscontrarsi partecipazione di sorta al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]: travisamento della prova; vizio di motivazione e violazione degli artt. 530, 533 e 592 cod. proc. pen. (motivi nn. 1-2) La Corte di appello, appiattitasi sulla decisione di primo grado, avrebbe travisato le prove con riguardo: a) al ruolo ricoperto dal ricorrente nella società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e alla sua consapevolezza delle condotte delittuose; b) all'assenza di significativi elementi a riscontro del dolo del reato, così come di una macroscopica illegalità immediatamente percepibile, peraltro da soggetto privo di competenze specifiche; c) alla sussistenza di un meccanismo fraudolento sofisticato, tanto che pure l'Agenzia delle entrate si sarebbe convinta, in un primo momento, della correttezza delle operazioni solo poi risultate illecite; d) all'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società; e) alla frequente sostituzione di soggetti nella stessa carica; f) alla sussistenza, al più, di una condotta colposa. Questi elementi, peraltro, avrebbero dovuto esser letti insieme alla breve durata della carica 2(maggio-ottobre 2020), al fatto che analoghe operazioni di compensazione sarebbero state eseguite anche dai precedenti amministratori, nonché, infine, alla presenza di un professionista qualificato al quale il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto e che lo avrebbe anche accompagnato all'Agenzia delle entrate. Questi dati oggettivi, dunque, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. Ba retti : - mancanza e contraddittorietà della motivazione. La sentenza di appello avrebbe descritto una vicenda ben diversa dalla verità storica, caratterizzata da una carica (amministratrice di diritto della "[OSCURATO:SOCIETA].") ricoperta per meno di sei mesi e priva di poteri di controllo, con evidente sfruttamento della posizione da parte di terzi. La ricorrente, dunque, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza della condotta illecita, dalla quale, peraltro, non avrebbe tratto alcun arricchimento, come poi dimostrato dalla sua storia personale. La pena irrogata, infine, si scosterebbe immotivatamente dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, pur riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., avrebbe confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], al riguardo valorizzando elementi meramente formali e privi della "fattualità" utile a renderli indicatori della consapevolezza del delitto. Al riguardo, peraltro, non varrebbero le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non integrerebbero affatto quella "pluralità di elementi fattuali convergenti" richiesti dalla giurisprudenza; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione, poi, sono dedotti quanto alla conferma del trattamento sanzionatorio, che non terrebbe conto di numerosi elementi favorevoli all'imputato, pur evidenziati dalla difesa; - la contraddittorietà della motivazione, infine, è dedotta quanto all'individuazione del reato più grave, tra il capo 11) qui contestato e quello oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, riunito in continuazione. Sebbene, infatti, il primo riguardi un'evasione di minor misura rispetto all'altro, la Corte lo avrebbe riconosciuto come più grave in ragione dell'intensità del dolo, senza tuttavia considerare che qui sarebbe stata individuata un'ipotesi di dolo eventuale, mentre nell'altro giudizio un caso di dolo diretto. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Muovendo da quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte osserva il carattere del tutto inammissibile dell'unico motivo avanzato, concernente l'affermazione di responsabilità quanto al reato associativo (capo 1): in particolare, la censura si limita a sollecitare una diversa e più favorevole lettura degli elementi di prova valutati dalle sentenze di merito (utilizzo dei telefoni, linguaggio criptico, condivisione di strumenti, ubicazione delle sedi sociali), così sviluppandosi lungo una linea di puro fatto propria del solo giudizio di cognizione e non consentita nella sede di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, non è chiamata a valutare la maggior o minor forza dimostrativa degli elementi emersi in sede istruttoria, né a verificare - in esame singolo di ciascuno di essi - se consentano o meno di riscontrare l'ipotesi accusatoria, in termini di merito; il giudizio di legittimità, per contro, è ammesso esclusivamente per verificare la correttezza della sentenza impugnata alla luce dei rigorosi parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ossia per accertare - quanto alla motivazione - se la pronuncia stessa presenti caratteri di mancanza, di manifesta illogicità o di contraddittorietà. Ebbene, nessuno di questi vizi è stato realmente denunciato nell'unico motivo, che - si ribadisce - contesta soltanto la portata probatoria in sé di quanto valutato nella decisione di appello. 4.1. Il ricorso in esame, pertanto, non contiene alcun effettivo confronto con la sentenza di secondo grado che, in doppia conforme con la pronuncia del Tribunale, ha ribadito la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione del tutto solida, fondata su plurimi ed oggettivi argomenti e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. 4.2. La Corte di appello, in particolare, dopo aver ampiamente richiamato le prove a riscontro della fattispecie associativa, in sé non contestata dal [OSCURATO:PERSONA], vi ha riconosciuto la partecipazione dello stesso - con necessaria affectio societatis - evidenziando che questi: a) aveva in uso un "bat-telefono" con rubrica preimpostata, con il quale dialogava in codice con [OSCURATO:PERSONA] (imputato quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere), così dimostrando di essere a conoscenza del linguaggio criptato usato dall'altro e del fine di questo; b) godeva della piena fiducia del [OSCURATO:PERSONA], che infatti lo aveva destinato a ricoprire cariche apicali in numerose società, tra le quali la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ossia la prima costituita, dunque essenziale al funzionamento del complesso apparato organizzativo; c) era stato inviato all'estero in numerose occasioni, per aprire società di consulenza funzionali al sodalizio, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; d) aveva ricevuto in disponibilità ingenti somme provenienti da conti 4personali del [OSCURATO:PERSONA], ancora come il [OSCURATO:PERSONA]; e) aveva offerto a [OSCURATO:PERSONA], quale residenza fittizia, la propria abitazione in Novara. 4.3. La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto al delitto di cui al capo 1), pertanto, è stata affermata in doppia conforme con una motivazione logica e priva di vizi, con riguardo ai profili oggettivi e psicologici del reato; nessuna "ipervalutazione di elementi fattuali che non possono assurgere a consapevole partecipazione al disegno criminoso", dunque, come invece genericamente affermato nell'impugnazione. 4.4. Ne consegue l'inammissibilità dello stesso ricorso. 5. Alle medesime conclusioni, di seguito, la Corte giunge quanto all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], parimenti impostata lungo una esclusiva ed evidente linea di merito, non consentita in questa sede, con riguardo alla "verità storica e fattuale" della vicenda, allo "sfruttamento" del quale la ricorrente sarebbe stata vittima ed alla "storia personale" della stessa. 5.1. Anche in questo caso, peraltro, il ricorso manca di qualunque effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sebbene evidentemente necessario ai fini della ammissibilità della stessa censura. 5.2. Anche in questo caso, peraltro, la Corte di appello ha confermato la responsabilità della ricorrente (capo 10) con un complesso di argomenti evidentemente solidi e logici, oggetto di una lettura priva di ogni vizio e, dunque, qui non censurabile; le questioni affrontate, peraltro, sono le medesime riproposte con il ricorso in esame. 5.3. In particolare, la piena consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] di concorrere ad una indebita compensazione è stata tratta da plurimi elementi, quali: a) le dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], peraltro compagno della ricorrente nella vita; c) la circostanza che i 7 modelli F24 recanti l'indicazione dei crediti inesistenti da porre in compensazione erano stati tutti emessi il 30/12/2019, ossia quando l'imputata rivestiva la carica di amministratrice della "[OSCURATO:SOCIETA]." già da alcuni mesi; d) il fatto che il 12/2/2020, ossia meno di un mese prima di cessare dalla carica, la ricorrente aveva assunto anche la veste di socia unica della società, a dimostrazione del pieno interesse economico che la stessa aveva alle sorti dell'ente, con conseguente, analoga piena consapevolezza delle sue vicende gestionali, comprese le compensazioni oggetto del capo 10); e) nessuna versione alternativa era stata concretamente dedotta dalla difesa, così come il mancato trattenimento di denari di provenienza illecita risultava soltanto genericamente indicato, ma neppure prospettato dalla stessa imputata. 5.4. La motivazione della sentenza, pertanto, risulta ancora immune da vizi, ed il ricorso palesemente inammissibile in punto di responsabilità. 55.5. Lo stesso giudizio, di seguito, merita anche la censura riguardante la misura della pena, del tutto generica e priva di un effettivo argomento. La questione, peraltro, non aveva costituito oggetto di gravame, non potendo, pertanto, esser proposta per la prima volta in sede di legittimità. 6. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per i medesimi vizi individuati nelle precedenti impugnazioni: i due motivi proposti, peraltro, contengono gli stessi argomenti in fatto, potendo dunque essere trattati congiuntamente. 6.1. La doppia censura, invero, sotto l'apparente denuncia del travisamento della prova, contesta la valutazione compiuta dal Giudice d'appello quanto alle varie risultanze istruttorie, proponendone a questa Corte una differente e più favorevole, sotto molteplici profili qui non valutabili perché esclusivi del solo giudizio di cognizione (tra i quali, l'assenza di elementi a conferma della consapevolezza dell'illecito, la sussistenza di un sofisticato meccanismo frodatorio che avrebbe ingannato anche l'Agenzia delle entrate, la mancanza di competenze specifiche in capo al ricorrente, la carica solo formalmente assunta, la possibilità di riscontrare, al più, una condotta colposa). 6.2. Nessun effettivo confronto, dunque, si riscontra ancora con i numerosi e solidi argomenti valorizzati dalla Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia del Tribunale, con i quali - affrontando le medesime questioni qui riproposte - è stata sostenuta l'affermazione di responsabilità (capo 16) attraverso un percorso argomentativo rigoroso ed ispirato ad evidenti canoni di logicità. 6.3. In particolare, la sentenza qui impugnata ha innanzitutto valorizzato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (colui che lo aveva presentato a [OSCURATO:PERSONA]), che aveva confermato il ruolo attivo ricoperto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle società, non di mera "testa di legno", anche recandosi sia presso gli uffici dei consorzi per questioni attinenti ai contratti di subappalto, sia presso l'Agenzia delle entrate con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (ripetutamente citato nel ricorso). Lo stesso ricorrente, peraltro, aveva affermato in giudizio di aver accettato proprio da [OSCURATO:PERSONA] la carica di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." pur sapendo che, con riguardo ad altra società del gruppo ("[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."), di cui parimenti aveva assunto la legale rappresentanza, erano stati eseguiti accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate, che aveva riscontrato indebite compensazioni. In presenza di queste circostanze, e con percorso argomentativo evidentemente privo di vizi, entrambe le sentenze di merito hanno dunque riscontrato il necessario profilo psicologico del concorso nella indebita compensazione di cui al capo 16), compiuta presentando ben 9 modelli F24 relativi a crediti inesistenti. Ancora a sostegno della responsabilità, la sentenza ha poi valorizzato il fatto che anche il [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un "bat-telefono", a riprova del proprio consapevole coinvolgimento nelle dinamiche societarie. Infine, ed ancora con significativo 6rilievo probatorio, è stato sottolineato che il ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratore della società per un periodo comunque rilevante. 6.4. Ne emerge ancora, dunque, una motivazione non censurabile quanto ai profili oggettivi e psicologici del reato, quantomeno nei termini del dolo eventuale, così che la condanna risulta sostenuta da un solido argomento privo di vizi. 6.5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 7. Alle medesime conclusioni, infine, il Collegio giunge anche quanto all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; risulta manifestamente infondata, in particolare, la censura secondo cui la responsabilità per l'indebita compensazione di cui al capo 11) sarebbe stata riconosciuta in forza di "elementi di natura esclusivamente formale" e privi di capacità rivelatoria quanto alla partecipazione dell'imputato al reato. 7.1. Questa doglianza, a contenuto evidentemente generico, dunque per ciò solo inammissibile, non contiene invero alcun effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello che, in doppia conforme con la decisione di primo grado, ha ribadito la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ancora con argomenti non censurabili, fondati su oggettivi esiti dibattimentali e privi di illogicità manifesta. 7.2. In particolare, sono stati individuati plurimi elementi che, valutati unitariamente nel loro complesso, i Giudici del merito hanno ritenuto dimostrativi quantomeno del dolo eventuale circa il carattere illecito della indebita compensazione; non già, dunque, del solo dolo eventuale o di una responsabilità omissiva impropria ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., come invece affermato nel ricorso. 7.3. La Corte di appello ha infatti specificato che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato una carica di vertice in due società del gruppo, rimanendo nelle rispettive compagini per un lungo tempo (quattro anni quanto a "[OSCURATO:SOCIETA]." e un anno e mezzo quanto a "[OSCURATO:PERSONA] s.r.i."), così da acquisire certamente piena consapevolezza in ordine alla scorretta gestione delle società; in questo ambito, doveva pertanto ritenersi che il ricorrente avesse ben compreso che tali enti erano sostanzialmente non operativi, pur portando crediti in compensazione con i debiti fiscali e previdenziali, peraltro per importi del tutto significativi. Ancora, e con particolare rilievo probatorio, la sentenza di appello ha valorizzato che l'imputato, in entrambe le società, aveva assunto tanto la qualifica di amministratore unico quanto quella di socio unico, con capitale interamente versato, così evidenziando oltremodo la piena cointeressenza alla gestione sociale. Di seguito, è stato sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA], così come i più stretti sodali del dominus [OSCURATO:PERSONA], era titolare di un soprannome ("Gabibbo"), utilizzato nelle conversazioni all'evidente fine di tutelare in sé l'organizzazione, ma anche i singoli partecipi, rendendoli più difficilmente identificabili. Infine, la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del 7coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed i plurimi precedenti penali a carico, anche per lo stesso titolo, relativi a reati commessi negli anni 2017, 2018 e 2019 in Ancona, a significare una protratta abitualità a condotte di indebita compensazione, tale da rendere non verosimile la tesi della incolpevole inconsapevolezza. 7.4. Il ricorso, in seguito, risulta inammissibile anche con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha evidenziato l'insussistenza di "meriti processuali od extra processuali" tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al riguardo richiamando i plurimi precedenti penali appena citati. Il relativo motivo, peraltro, si sviluppa lungo considerazioni di fatto non consentite in questa sede, valorizzando, tra le altre, il dolo eventuale (in sé irrilevante, e comunque riconosciuto dalla Corte di appello soltanto in termini di pura ipotesi) il comportamento successivo al reato (senza alcuna specificazione), il tempo del commesso reato (ancora senza specificazione) e quello dei precedenti penali (invero molto recenti, per come indicato dalla Corte di appello). 7.5. Il ricorso, infine, è inammissibile anche in ordine all'ultima censura, che lamenta la contraddittorietà della motivazione quanto alla individuazione del reato più grave, tra quello in esame e la stessa fattispecie di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., n. 112/2023, del Tribunale di Ancona. La Corte di appello, infatti, ha riconosciuto la condotta più grave nel presente capo 11) con argomento non viziato, sottolineando - a fronte di identico reato - la maggior intensità del dolo, evidenziata dalla perseveranza nelle condotte illecite dello stesso tipo, dunque con motivazione del tutto adeguata e non censurabile. 8. Tutti i ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. I ricorrenti, peraltro, debbono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Agenzia delle entrate, che si liquidano in complessivi quattromila euro, oltre accessori di legge. 8 P.Q.M