CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 13107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30306/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia - Romagna n. 638/2021depositata il 03/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (hinc: CTR), con la sentenza n. 638/2021 depositata in data 03/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: ECS) contro la sentenza n. 60/2020 con cui la Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un atto di recupero del credito IVA. 2. Contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazionecon tre motivi. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dell’atto di recupero IVA impugnato per violazione del diritto al contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa – violazione della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 2. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 3. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi esposti in appello, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c. 4. In via preliminare occorre evidenziare come la decisione del presente ricorso riguardi (anche) questioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7829. 3.1. Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni rimesse con l’ordinanza n. 7829/2024. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alle questioni rimesse con l’ordinan