CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31517/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'omessa risposta in ordine a plurimi motivi di gravame (sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., mancanza del dolo, durata dell'assenza inferiore a dodici ore e conseguente mancata integrazione del reato, omessa applicazione della causa di non punibilità) è generico in quanto, da un canto/ non evidenzia il concreto vizio della decisione, dall'altro, non si confronta con la decisione impugnata che, in ordine al primo motivo di gravame (che non faceva alcun riferimento alla confutazione che un allontanamento di meno di dodici ore consentisse di integrare il reato, rilievo ex se manifestamente infondato) ha dato conto della condotta del ricorrente che si era allontanato per due volte dall'abitazione ed escludendo che potesse invocarsi l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. con motivazione completa e logica (pag. 2 punto 3.1. della sentenza) insindacabile in sede di legittimità; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato sia l'abitualità della condotta ìz—~ sia la gravità del fatto per come ricostruito, ragioni della decisione non confutate dal ricorso; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura genericamente la mancata applicazione delle circostanze generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, aspetti su cui la Corte ha reso completa e logica motivazione (pag. 3, punto 3,3 con rinvio a parte della motivazione resa sulla grave condotta); rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così