CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 01330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20241/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico ed elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., elettiva- mente domiciliata in Roma, via Velletri 35, presso lo studio dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rino - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20241/2019 Numero sezionale 3051/2021 Numero di raccolta generale 1330/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 avverso la sentenza n. 3704/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento (dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la sua istanza di chiusura per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ.) della procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. e con l’intervento nel processo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – con la sentenza n. 3704 del 27/12/2018 – rigettava l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rilevando che l’art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ. non è volto ad evitare una vendita dell’immobile a prezzo inferiore al suo valore di stima, ma, piuttosto, a impedire lo spreco delle risorse pubbliche impiegate per la prosecuzione di una espropriazione inidonea a dare una soddisfazione (pur minima) alle pretese creditorie; osservava altresì che era inappropriato il richiamo all’art. 586 cod. proc. civ. e che non erano ammissibili nel merito doglianze diverse rispetto a quelle introdotte col ricorso in opposizione agli atti esecutivi; − avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), al quale resisteva con controricorso la Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA].; le ricorrenti depositavano, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; − nessuna difesa svolgeva in questo giudizio di legittimità l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20241/2019 Numero sezionale 3051/2021 Numero di raccolta generale 1330/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − il ricorso per cassazione è stato predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato alle controparti mediante posta elettronica certificata; − dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che sono state deposi- tate in cancelleria copie analogiche del predetto atto introduttivo, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna, do- cumenti che, però, risultano privi dell’attestazione di conformità munita di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della Legge n. 53 del 1994; − come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-01), qualora il de- stinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, è onere del ricorrente depositare l’assevera- zione di conformità all’originale della copia analogica al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità; − essendo rimasta soltanto intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in di- fetto di attestazione di conformità della copia analogica depositata, il ricorso va dichiarato improcedibile, restando precluso l’esame sotto qualsiasi profilo, di rito e nel merito, dei mezzi di censura, di cui risulta quindi superflua la stessa illustrazione; − non si fa luogo a liquidazione delle spese in favore di Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]., perché il controricorso, notificato il 5/9/2019, è tardivo (il ricorso era stato notificato il 26/6/2019 e nelle opposizioni esecutive non trova applicazione la sospensione feriale dei termini); − va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20241/2019 Numero sezionale 3051/2021 Numero di raccolta generale 1330/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a