CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27831-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i P N rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27831 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G.27831/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Piacenza, ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] per Euro 58.830 a carico di [OSCURATO:PERSONA], titolare di studio di consulenza tributaria e aziendale, per aver omesso il versamento di contributi per posizioni di lavoro dipendente, illegittimamente dichiarato come lavoro a progetto; la Corte territoriale ha accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro di cui è causa, assumendo che gli stessi si riferiscano allo svolgimento di ordinarie mansioni impiegatizie e che l'esistenza di un progetto debba ritenersi esclusa vista la carenza di specificazione dei contenuti dello stesso; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. e omessa pronuncia ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti"; contesta l'attendibilità dei testi escussi e l'efficacia probatoria del contenuto delle dichiarazioni rese in giudizio, segnatamente in ordine all'orario di lavoro in cui erano eseguite le prestazioni; lamenta l'omesso esame delle contrarie deposizioni testimoniali a sostegno dell'esattezza delle ore di lavoro riportate in busta paga; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 61 comma 1 D.Igs. n.276/2003 e omessa pronuncia ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti"; ribadisce la genuinità dei contratti a progetto e contesta la genericità del programma ribadendone gli obiettivi e i contenuti di "...miglioramento dei sistemi e dell'efficienza organizzativa dello studio rispetto ai protocolli, evidentemente inadeguati, esistenti prima della stipula dei contratti a progetto..." (p. 13 ric.), raggiungibili soltanto mediante personale che possa agire in autonomia, rapportandosi soltanto a quella porzione di attività riportata nel programma di lavoro; lamenta l'omessa considerazione del fatto decisivo concernente la piena aderenza/corrispondenza dei contratti a progetto con la disposizione di cui all'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 e, di conseguenza, la inefficacia, nel caso in esame, degli automatismi sanzionatori (ndr: conversione) previsti dall'art. 69; i motivi possono essere esaminati congiuntamente per logica connessione; essi sono inammissibili; sotto il profilo della violazione di legge le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (ex plurimis, cfr. Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo la censura è inammissibilmente formulata, considerata la presenza di una "doppia conforme"; secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato;in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 6 APR 2022 li