CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22040/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaroin data 16 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di 3anni di reclusione perché ritenuta colpevole del delitto di favoreggiamentoaggravato ai sensi dell’attuale art. 416-bis.1 cod. pen., per avere nascosto, in unrifugio ricavato all’interno di un ristorante da lei condotto, il latitante FrancescoAloio, marito di [OSCURATO:PERSONA], figlia del reggente dell’omonima cosca di‘ndrangheta, nonché, [OSCURATO:PERSONA], figlio della [OSCURATO:PERSONA] e all’epoca anch’eglilatitante, successivamente assolto dal reato associativo di cui era accusato econdannato per due episodi delittuosi ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.Con ordinanza in data 29 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecceaveva rigettato la richiesta di affidamento in prova proposta nell’interesse dellaRossomanno, atteso che il delitto per cui era stata condannata doveva ritenersisintomatico della sua vicinanza ai vertici del sodalizio mafioso, non rilevando cheella non fosse riuscita a sottrarsi alle pressioni del marito o degli altri familiari.1.1. Con sentenza n. 34336 in data 21 ottobre 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che essa non avevachiarito se la collaborazione con la giustizia della donna fosse o meno impossibilee che l’eventuale dubbio al riguardo non poteva risolversi a suo danno. Quanto aicollegamenti con la criminalità organizzata, l’ordinanza impugnata non avevaverificato se la contiguità della [OSCURATO:PERSONA] fosse attuale, tenuto conto delladistanza temporale dalla commissione del delitto e del fatto che, successivamente,ella aveva avuto rapporti soltanto con i più stretti congiunti. Inoltre, il fatto che ilfiglio fosse stato «affiliato o comunque vicino a un’associazione mafiosa» nonconsiderava che egli, in realtà, era stato assolto dal delitto di associazione mafiosae dai reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. Infine, nell’apprezzare l’attualitàdei collegamenti con la criminalità organizzata, il Tribunale avrebbe anche dovutoconsiderare che nella commissione del delitto di favoreggiamento erano coinvoltiil marito e il figlio della [OSCURATO:PERSONA] e che tale circostanza avrebbe potuto chiarireil grado di effettivo coinvolgimento della donna in contesti mafiosi.1.2. Con ordinanza in data 2 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diLecce ha nuovamente rigettato l’istanza di affidamento in prova propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Dopo avere premesso l’applicazione, nel caso in esame, della disciplina inmateria di impossibilità della collaborazione con la giustizia, il Collegio di meritoha escluso che sia stato dimostrato che la donna abbia interrotto i legami con lacriminalità organizzata, pur dandosi atto di una serie di elementi positivi quali: lacorrettezza della condotta tenuta in carcere e la sua partecipazione al trattamento;le dichiarazioni “liberatorie” del figlio, secondo cui la madre non avrebbe potutoribellarsi alla volontà del marito; la circostanza che il figlio fosse uno dei soggettiper la cui latitanza era stato predisposto il locale sotterraneo e che egli sia stato,successivamente, assolto dal reato associativo; il fatto che siano statidissequestrati i beni di famiglia, sottoposti a misura di prevenzione; il tempopassato dai fatti e la circostanza che, durante la detenzione, la donna abbiaricevuto la visita soltanto dei più stretti congiunti.Secondo il Tribunale, tuttavia, l’assoluzione del figlio dal reato associativo nonfarebbe venire meno il fatto che egli fosse vicino a un esponente di spicco dellacosca [OSCURATO:PERSONA]-Galleli, con il quale aveva vissuto, per più di un anno, nello stessolocale sotterraneo. Inoltre, anche l’altro figlio della donna, secondo la relazionedell’équipe penitenziaria, era detenuto per reati di stampo mafioso; e secondo ledell’omonimo clan, [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali elementi, il Collegio ha,dunque, ritenuto che non sia stata raggiunta la prova della rescissione del legameassociativo o quantomeno con il contesto in cui è maturato il reato, tenuto contoche le organizzazioni mafiose, nella realtà calabrese, hanno spesso una basefamiliare.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.tiLaura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 4-bisOrd. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla valutazione dell’assenza di collegamenti con lacriminalità organizzata.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che il Tribunale non abbia tenuto conto del superamento dellapresunzione assoluta di pericolosità alla base dell’originario divieto di accesso aibenefici penitenziari nei confronti dei detenuti di cd. prima fascia dell’art. 4-bis,comma 1, Ord. pen. in caso di mancata collaborazione con la giustizia. Inoltre, ilCollegio di merito avrebbe fatto applicazione di massime di esperienza nonpertinenti al caso di specie, come il fatto che i legami associativi o di contestotendano a perdurare nel tempo e non vengano meno con lo stato di detenzione,tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non avrebbe fatto parte del sodalizio.E avrebbe obliterato che la donna aveva frequentato [OSCURATO:PERSONA], figlia del capoclan dell’omonima cosca, unicamente nel periodo in cui il marito, [OSCURATO:PERSONA],era nascosto nell’immobile della ricorrente; che la sudditanza psicologica delledonne nei contesti di ‘ndrangheta ben possa fornire una diversa chiave di letturadella sua condotta; che il figlio, comunque assolto dal reato associativo e dai reatiaggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe sminuito il ruolo della madre,sottolineando che ella non avrebbe potuto ribellarsi nei confronti del marito; cheil sequestro di prevenzione disposto sui beni della [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato.Né l’ordinanza si confronterebbe con le conclusioni dell’équipe penitenziaria,favorevoli all’accesso ai benefici tenuto conto che ella è prima esperienzadetentiva, che ha tenuto un regolare comportamento intramurario e ha partecipatoalle attività trattamentali, considerati il vicino fine pena, la disponibilità abitativae lavorativa, nonché le precarie condizioni di salute del figlio. Infatti, il Tribunaleavrebbe confermato l’attuale pericolosità sociale dell’istante a partire dallacontiguità con contesti mafiosi dei figli accertata oltre 10 anni fa e dal fatto cheella mantiene i rapporti con figlio, negli ultimi mesi solo tramite videochiamate.Quanto alla frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe cessata subitodopo l’arresto del marito di quest’ultima, non avendo la Legione CarabinieriCalabria e la Questura segnalato altri fatti negativi e avendo la Direzione nazionaleantimafia affermato l’appartenenza della donna alla criminalità organizzata senzaindicare alcun elemento a supporto.3. In data 19 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il delitto difavoreggiamento aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., fattispecie cherientra nell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (cd. prima fascia).Quest’ultima disposizione deve essere applicata al caso qui esaminato nellasua formulazione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge 31 ottobre2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.Ciò in virtù di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge, amente del quale ai condannati e agli internati che, come avvenuto nel caso dispecie, abbiano commesso taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, Ord.pen. prima della data di entrata in vigore di quel decreto, i benefici penitenziari(tra cui, per quanto qui di interesse, l’affidamento in prova al servizio sociale)possono essere concessi, in caso di collaborazione impossibile o irrilevante daparte loro, «purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».Dunque, secondo la disposizione citata deve essere riconosciuto rilievoall’eventuale impossibilità della collaborazione con la giustizia, nel caso in esameespressamente ravvisata dal Tribunale di sorveglianza, affermandosi, a pag. 3dell’ordinanza oggi impugnata, che è stata applicata alla [OSCURATO:PERSONA] la regola digiudizio dettata per il caso dell’impossibilità della collaborazione, precisandosiulteriormente che il Tribunale aveva già provveduto in quei termini nel primoprocedimento, conclusosi con l’ordinanza poi annullata.Pertanto, l’accertamento compiuto dal Collegio di merito ha riguardatol’inesistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, secondo quanto,appunto, stabilito dal citato art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.In proposito, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che non fossero stati acquisitielementi in grado di dimostrare non tanto l’esistenza di tali collegamenti, che anziil Tribunale non ha ritenuto provati, quanto l’inesistenza di essi. E ciò inconsiderazione di una serie di elementi fattuali ritenuti significativi della attualitàdi collegamenti se non con il sodalizio, quantomeno con il «contesto mafioso»,quali: l’inserimento del figlio della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in contesti dicriminalità organizzata; il coinvolgimento di un altro figlio in analoghi reati,secondo quanto riportato nella relazione di sintesi concernente la stessaRossomanno; il risalente rapporto di frequentazione della donna con [OSCURATO:PERSONA],figlia del capo dell’omonima cosca, [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che ella svolgala propria attività economica nel territorio controllato da tale organizzazionecriminale. Elementi di fatto ritenuti idonei a superare gli indizi, di cui il Tribunaleha pure dato atto, che la [OSCURATO:PERSONA] possa, in realtà, avere reciso i legami conl’associazione, quali: il rilevante tempo trascorso dai fatti, la morte del marito cheaveva legami con i clan, la sua dedizione all’attività lavorativa, il positivo percorsocarcerario.3. Tanto premesso, deve osservarsi che la prova dell’assenza di collegamenticon la criminalità organizzata, avendo ad oggetto un fatto negativo, non può cheessere raggiunta in via logica, attraverso l’eventuale acquisizione di elementifattuali, che è onere dell’interessato indicare, dai quali ricavare, alla stregua degliordinari procedimenti inferenziali, l’elevata probabilità logica (coincidente con lacd. certezza processuale) dell’avvenuta interruzione dei collegamenti con leorganizzazioni all’interno o a vantaggio delle quali è stato commesso il reato“ostativo” nonché del contesto criminale in cui esso si inseriva.3.1. Tra tali elementi vi sono, ovviamente, il complessivo percorso intramurariodel condannato, sia sul versante della condotta tenuta in carcere, sia su quellodella partecipazione alle attività trattamentali e della maturazione di unovviamente, il fatto che, dall’epoca della commissione dei fatti, non siano piùdocumentati rapporti con soggetti facenti parte del sodalizio o del contestocriminale di riferimento.Nel caso di specie, poi, come segnalato dalla pronuncia rescindente, sonoemerse anche talune circostanze peculiari, come la revoca del sequestro diprevenzione disposto sui beni della donna, di cui non è stata accertata la naturadi proventi illeciti; l’assoluzione del figlio, [OSCURATO:PERSONA], dai reati associativi; lamorte del marito, che la difesa ha dedotto essere il soggetto che aveva i rapporticon il clan; le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a favore della madre; profiloquesto, che come segnalato dalla sentenza di annullamento, avrebbe dovutoessere approfondito per chiarire il ruolo delle relazioni familiari nella genesi dellacondotta di favoreggiamento da parte della donna.Tutti tali elementi, di segno evidentemente positivo, sono pacificamente emersinel corso dell’istruttoria e, tuttavia, essi sono stati ritenuti non decisivi, nell’ambitodi una complessiva valutazione del materiale istruttorio acquisito, rispetto alleemergenze di segno contrario, di cui si è prima dato conto.3.2. Nondimeno, come condivisibilmente osservato con l’odierno ricorso, glielementi oggetto di negativo apprezzamento sono stati valutati alla stregua di unpercorso che, secondo quanto emerge dalla motivazione, si rivela manifestamenteillogico.Infatti, se è vero che l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativooriginariamente contestato non dimostra, sul piano logico, che egli non fossecomunque vicino a un esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA]-Galleli, con cui condividevaspazi e momenti della latitanza, è anche vero che il legame in passato intrattenutodal figlio (e la cui attualità non è stata affatto approfondita dal provvedimentoimpugnato) non è necessariamente indicativo di una vicinanza al sodalizio o alcontesto criminale anche della madre.Inoltre, la circostanza che anche l’altro figlio della [OSCURATO:PERSONA] sia detenutoper reati di stampo mafioso è stata riferita dagli operatori penitenziari e riportatadall’ordinanza impugnata senza che, però, essa sia stata oggetto di uno specificoaccertamento, non essendo stato riportato, ad esempio, quale reato sia stato dalui commesso e, soprattutto, a quando risalga la relativa condotta.Ancora: la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA], figlia del capo dell’omonimo clan emoglie della persona che si nascondeva unitamente al figlio della [OSCURATO:PERSONA],non è stata, del pari, contestualizzata, nel senso che non è dato sapere se essarisalisse ai tempi del reato per cui è condanna o se sia stata recentementeriscontrata, con le inevitabili conseguenze sulla logicità del decisum, tenuto contodella sollecitazione della pronuncia rescindente ad attualizzare il giudizio, anchetenuto conto del non breve periodo intercorso dalla commissione del reato.Al contempo, l’ordinanza ha omesso qualunque approfondimento sul percorsotrattamentale della detenuta, con specifico riferimento alla maturazione di unparrebbe dare atto e che, secondo lo stesso Collegio di merito, la pronunciarescindente aveva chiesto di valutare (si veda quanto riportato, sul punto, a pag.3 del provvedimento impugnato).In definitiva, l’unico dato che l’ordinanza impugnata sembra valorizzare peraffermare la mancata dimostrazione dell’inesistenza di collegamenti con lacriminalità organizzata o con il relativo contesto pare essere il fatto che laRossomanno abbia mantenuto i rapporti con i figli, in passato legati ad ambientimafiosi (pur con la cennata incertezza sulle vicende del secondo figlio, v. supra);e da tale premessa il Tribunale giunge a inferire che ella non abbia rescisso irapporti con il contesto criminale. Una simile conclusione è, però, inficiata da unevidente salto logico, atteso che mantenere i rapporti con i familiari più stretti(nella specie con i figli) non implica, necessariamente, la partecipazione delladonna a una rete di relazioni criminali.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Lecce. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Lecce.Così deciso il 27/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]