Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 33574/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

78/2019 ORDINANZA sul ricorso 378/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 1727/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 9/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib.

Bari n. 4741/2017, ha: a) accolto la domanda dalla medesima originariamente proposta nei confronti (anche) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di «fenomeni di umidità lungo le pareti» dell'immobile di sua proprietà sito in [OSCURATO:PERSONA], via Scarola n. 5, confinante «con l'area pubblica attrezzata a verde», emersi all'esito di «lavori di realizzazione di un piano di lottizzazione privato, svolti dall'impresa edile "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.">> determinanti l'«innalzamento del piano di campagna», risultando la sua abitazione posta «al di sotto del piano di campagna, mentre in precedenza l'immobile si trovava sovrapposto», sicché «ad ogni precipitazione atmosferica il piano terra veniva invaso dall'acqua che, oltre a trasmettere insalubre umidità, corrodeva le murature [ recte, muratura ] esterne dell'abitazione, realizzate in materiale tufaceo»; b) accolto la domanda di manleva proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della chiamata appaltatrice società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONECon il 10 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 160, 161 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c.

Si dolgono risultare «per tabulas dalla lettura e dall'esame della visura ordinaria società di persone rilasciata in data 14.11.2018 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari che si esibisce ed allega ( doc. n. 6 ) che la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ... venne cancellata in data 25.01.2006 dal ...

Registro delle Imprese», e che l'«atto di chiamata in causa del terzo ( cfr. doc. n. 4 ), determinante l'inizio del procedimento nei confronti della detta società estinta, che detto atto di citazione venne notificato in data 25.10.2007», sicché «la notificazione venne eseguita ad una società "estinta" per avvenuta "cancellazione" dal registro delle Imprese ben più di un anno e mezzo prima di tale data di notificazione e, quindi, prima della introduzione del giudizio di primo grado per quanto riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.».

Lamentano che «la notificazione dell'atto di appello, come la sentenza, è stata eseguita nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro qualità ... di "soci accomandatari"», laddove «in quel momento i destinatari non erano più soci accomandatari ed al massimo potevano essere identificati, unitamente a tutti gli altri soci, come successori della società estinta mentre l'appello era attuato nei confronti della "società appellata"».

Si dolgono che «nel caso in esame la notificazione di quell'atto di citazione per chiamata di terzo venne eseguita a mezzo del servizio postale indicando per la destinataria [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l'indirizzo, come sede legale, "in [OSCURATO:PERSONA] C.A. [OSCURATO:PERSONA] ( lotto 9 )" che non aveva alcun rapporto con la effettiva sede legale della predetta società stabilita in via [OSCURATO:PERSONA] come risulta dalla Visura della CCIA esibita ( cfr. doc. 6 )».

Lamentano che trattasi di notificazione inesistente che «elimina in radice» ogni possibilità di azione nei confronti della società estinta.

Con il 2° motivo denunziano violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si dolgono essersi verificata una violazione del contraddittorio e del principio di uguaglianza, con «gravi e concreti pregiudizi ... concretizzati nella circostanza che una parte è stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione ad un giudizio con inibizione a proporre le proprie difese che, magari, avrebbero potuto influire in modo determinate sul convincimento del Giudice».

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di affermare, dopo la riforma del diritto societario -attuata con il d.lgs. n. 6 del 2003- l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, senza che abbia alcun rilievo l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti, con «effetto espansivo» del disposto dell'art. 2495 c.c. nei confronti delle società di persone, sicché anche per queste ultime la cancellazione dal registro delle imprese produce il medesimo effetto estintivo, sebbene la pubblicità conseguente all'iscrizione conservi natura meramente dichiarativa ( v.

Cass., Sez.

Un., 22/02/2010, n. 4062; Cass., Sez.

Un., 12/3/2013, n. 6070.

E conformemente, Cass., 28/12/2017, n. 31037; Cass., 29/10/2021, n. 30736 ).Trattandosi di pubblicità dichiarativa, per le società di persone è cioè consentita la prova contraria idonea a superare l'effetto derivante dalla cancellazione, che non è invero data dal fatto "statico" della pendenza di rapporti sociali non definiti ma solo dalla prova del fatto "dinamico" della continuazione dell'attività sociale nonostante l'avvenuta cancellazione, solo la perdurante operatività della società ex art. 2191 c.c. giustificando la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere (v.

Cass., Sez.

Un., 12/3/2013, n. 6070; Cass., 19/12/2016, n. 26196).

Per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società (salva la suindicata prova contraria ), dando origine a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori, facenti capo all'ente, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ( v.

Cass., 6/11/2013, n. 24955; Cass., 6/7/2016, n. 13805 ).

Nella specie, come sostenuto dagli odierni ricorrenti risulta ex actis che la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 25/1/2006 e che già in primo grado la domanda di manleva proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della chiamata società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è stata proposta con atto di citazione notificato in data 25/10/2017, e cioè quasi 2 anni dopo la detta cancellazione.In difetto della suindicata prova contraria di continuazione da parte di società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della propria attività nonostante l'avvenuta cancellazione, erroneamente la detta domanda di manleva è stata pertanto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., soggetto non più esistente, anziché nei confronti dei soci.

Vale altresì osservare che nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa risulta effettuata non già presso la sede sociale, assimilabile al domicilio del de cuius, nei confronti dei soci, ancorché impersonalmente e collettivamente indicati, bensì nei confronti della stessa società oramai non più esistente, rimasta contumace, altresì a un indirizzo [via Generale C.A. [OSCURATO:PERSONA] ( lotto 9 )1 diverso da quello della sede legale della predetta società in via [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla visura della CCIA.

A tale stregua la notifica in questione si appalesa invero del tutto inesistente ( cfr. Cass., 16/9/2011, n. 18938; Cass., 28/6/2002, n. 9504 ).

Né è stato comunque raggiunto lo scopo della norma, non risultando essere stata eseguita nelle mani di alcuni dei soci.

Del pari erroneamente la corte di merito ha nell'impugnata sentenza condannato la società «"[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", in persona del legale rappresentante pro tempore>>, a manlevare il Comune, tra l'altro all'esito di notificazione dell'atto di gravame effettuata dall'originaria attrice ed appellante sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espressamente indicati quali soci accomandatari della predetta società, laddove gli stessi non rivestivano all'epoca più tale qualità.In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza e quella di 1° grado vanno pertanto cassate senza rinvio, in quanto l'azione non poteva essere proposta nei confronti della società estinta, soggetto non più esistente, con annullamento del giudizio di primo e di secondo grado -limitatamente alla domanda di manleva svolta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], fermo il resto- e condanna di quest'ultimo al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di merito di 1°ffirado, essendo la convenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rimasta contumace.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e quella di 1° grado, limitatamente alla domanda di manleva del Comune di [OSCURATO:PERSONA], fermo il resto.

Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali ed ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
78/2019 ORDINANZA sul ricorso 378/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 1727/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 9/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Bari n. 4741/2017, ha: a) accolto la domanda dalla medesima originariamente proposta nei confronti (anche) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di «fenomeni di umidità lungo le pareti» dell'immobile di sua proprietà sito in [OSCURATO:PERSONA], via Scarola n. 5, confinante «con l'area pubblica attrezzata a verde», emersi all'esito di «lavori di realizzazione di un piano di lottizzazione privato, svolti dall'impresa edile "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.">> determinanti l'«innalzamento del piano di campagna», risultando la sua abitazione posta «al di sotto del piano di campagna, mentre in precedenza l'immobile si trovava sovrapposto», sicché «ad ogni precipitazione atmosferica il piano terra veniva invaso dall'acqua che, oltre a trasmettere insalubre umidità, corrodeva le murature [ recte, muratura ] esterne dell'abitazione, realizzate in materiale tufaceo»; b) accolto la domanda di manleva proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della chiamata appaltatrice società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONECon il 10 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 160, 161 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c. Si dolgono risultare «per tabulas dalla lettura e dall'esame della visura ordinaria società di persone rilasciata in data 14.11.2018 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari che si esibisce ed allega ( doc. n. 6 ) che la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ... venne cancellata in data 25.01.2006 dal ... Registro delle Imprese», e che l'«atto di chiamata in causa del terzo ( cfr. doc. n. 4 ), determinante l'inizio del procedimento nei confronti della detta società estinta, che detto atto di citazione venne notificato in data 25.10.2007», sicché «la notificazione venne eseguita ad una società "estinta" per avvenuta "cancellazione" dal registro delle Imprese ben più di un anno e mezzo prima di tale data di notificazione e, quindi, prima della introduzione del giudizio di primo grado per quanto riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.». Lamentano che «la notificazione dell'atto di appello, come la sentenza, è stata eseguita nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro qualità ... di "soci accomandatari"», laddove «in quel momento i destinatari non erano più soci accomandatari ed al massimo potevano essere identificati, unitamente a tutti gli altri soci, come successori della società estinta mentre l'appello era attuato nei confronti della "società appellata"». Si dolgono che «nel caso in esame la notificazione di quell'atto di citazione per chiamata di terzo venne eseguita a mezzo del servizio postale indicando per la destinataria [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l'indirizzo, come sede legale, "in [OSCURATO:PERSONA] C.A. [OSCURATO:PERSONA] ( lotto 9 )" che non aveva alcun rapporto con la effettiva sede legale della predetta società stabilita in via [OSCURATO:PERSONA] come risulta dalla Visura della CCIA esibita ( cfr. doc. 6 )». Lamentano che trattasi di notificazione inesistente che «elimina in radice» ogni possibilità di azione nei confronti della società estinta. Con il 2° motivo denunziano violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si dolgono essersi verificata una violazione del contraddittorio e del principio di uguaglianza, con «gravi e concreti pregiudizi ... concretizzati nella circostanza che una parte è stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione ad un giudizio con inibizione a proporre le proprie difese che, magari, avrebbero potuto influire in modo determinate sul convincimento del Giudice». I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di affermare, dopo la riforma del diritto societario -attuata con il d.lgs. n. 6 del 2003- l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, senza che abbia alcun rilievo l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti, con «effetto espansivo» del disposto dell'art. 2495 c.c. nei confronti delle società di persone, sicché anche per queste ultime la cancellazione dal registro delle imprese produce il medesimo effetto estintivo, sebbene la pubblicità conseguente all'iscrizione conservi natura meramente dichiarativa ( v. Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4062; Cass., Sez. Un., 12/3/2013, n. 6070. E conformemente, Cass., 28/12/2017, n. 31037; Cass., 29/10/2021, n. 30736 ).Trattandosi di pubblicità dichiarativa, per le società di persone è cioè consentita la prova contraria idonea a superare l'effetto derivante dalla cancellazione, che non è invero data dal fatto "statico" della pendenza di rapporti sociali non definiti ma solo dalla prova del fatto "dinamico" della continuazione dell'attività sociale nonostante l'avvenuta cancellazione, solo la perdurante operatività della società ex art. 2191 c.c. giustificando la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere (v. Cass., Sez. Un., 12/3/2013, n. 6070; Cass., 19/12/2016, n. 26196). Per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società (salva la suindicata prova contraria ), dando origine a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori, facenti capo all'ente, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ( v. Cass., 6/11/2013, n. 24955; Cass., 6/7/2016, n. 13805 ). Nella specie, come sostenuto dagli odierni ricorrenti risulta ex actis che la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 25/1/2006 e che già in primo grado la domanda di manleva proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della chiamata società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è stata proposta con atto di citazione notificato in data 25/10/2017, e cioè quasi 2 anni dopo la detta cancellazione.In difetto della suindicata prova contraria di continuazione da parte di società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della propria attività nonostante l'avvenuta cancellazione, erroneamente la detta domanda di manleva è stata pertanto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., soggetto non più esistente, anziché nei confronti dei soci. Vale altresì osservare che nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa risulta effettuata non già presso la sede sociale, assimilabile al domicilio del de cuius, nei confronti dei soci, ancorché impersonalmente e collettivamente indicati, bensì nei confronti della stessa società oramai non più esistente, rimasta contumace, altresì a un indirizzo [via Generale C.A. [OSCURATO:PERSONA] ( lotto 9 )1 diverso da quello della sede legale della predetta società in via [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla visura della CCIA. A tale stregua la notifica in questione si appalesa invero del tutto inesistente ( cfr. Cass., 16/9/2011, n. 18938; Cass., 28/6/2002, n. 9504 ). Né è stato comunque raggiunto lo scopo della norma, non risultando essere stata eseguita nelle mani di alcuni dei soci. Del pari erroneamente la corte di merito ha nell'impugnata sentenza condannato la società «"[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", in persona del legale rappresentante pro tempore>>, a manlevare il Comune, tra l'altro all'esito di notificazione dell'atto di gravame effettuata dall'originaria attrice ed appellante sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espressamente indicati quali soci accomandatari della predetta società, laddove gli stessi non rivestivano all'epoca più tale qualità.In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza e quella di 1° grado vanno pertanto cassate senza rinvio, in quanto l'azione non poteva essere proposta nei confronti della società estinta, soggetto non più esistente, con annullamento del giudizio di primo e di secondo grado -limitatamente alla domanda di manleva svolta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], fermo il resto- e condanna di quest'ultimo al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di merito di 1°ffirado, essendo la convenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rimasta contumace. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e quella di 1° grado, limitatamente alla domanda di manleva del Comune di [OSCURATO:PERSONA], fermo il resto. Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali ed ac
Sentenza Cassazione n. 33574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris