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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 marzo 1974

Cassazione n. 39790/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1974 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avy o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che con sentenza deW8/2/2024 la Quarta sezione di questa Corte Suprema dichíarava inammíssibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 27/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, con oggetto la richiesta di restituzione in termini per proporre opposìzìone ad un decreto penale dì condanna ìn ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S.

2. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinarío per errore materiale o dì fatto, personalmente, chiedendo - per quanto è permesso comprendere da un testo dalla difficile lettura - l'annullamento della sentenza di legittimità.

3. Rilevato che tale ricorso è inammissibile, proprio perché proposto personalmente.

Al riguardo, si richiama il costante indirizzo in forza del quale il ricorso straordinarío per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039.

Tra le non massimate, Sez. 2, n. 13587 del 6/2/2024, Cantatore).

4. Rilevato, pertanto, che il rícorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il C. iglíere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1974 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avy o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che con sentenza deW8/2/2024 la Quarta sezione di questa Corte Suprema dichíarava inammíssibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 27/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, con oggetto la richiesta di restituzione in termini per proporre opposìzìone ad un decreto penale dì condanna ìn ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S. 2. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinarío per errore materiale o dì fatto, personalmente, chiedendo - per quanto è permesso comprendere da un testo dalla difficile lettura - l'annullamento della sentenza di legittimità. 3. Rilevato che tale ricorso è inammissibile, proprio perché proposto personalmente. Al riguardo, si richiama il costante indirizzo in forza del quale il ricorso straordinarío per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039. Tra le non massimate, Sez. 2, n. 13587 del 6/2/2024, Cantatore). 4. Rilevato, pertanto, che il rícorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il C. iglíere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 39790/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris