CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 21421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 14 maggio 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Bologna del 28 ottobre 2014 che aveva condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di ricettazione ed estorsione così riqualificato il fatto di rapina allo stesso originariamente contestato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per inosservanza degli artt. 441, 441 bis, 423 cod,,.proc.pen. quanto alla sussistenza di una nullità a regime intermedio derivante dalla modifica dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato (udienza del 10/6/2014) tempestivamente denunciata all'udienza successiva ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'unico motivo proposto appare infondato sicchè il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Invero, come, già sottolineato dal giudice di secondo grado,. nell'ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è consentito al P.M. di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, in quanto l'art. 441 cod. proc. pen., nel richiamare le disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude l'applicazione dell'art. 423 cod. proc. pen., con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un'ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio (Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014, Rv. 263196 - 01), sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla (Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, Rv. 258067 - 01). E nel caso in esame come già evidenziato in primo e secondo grado il difensore presente all'udienza ove avveniva la modificazione dell'imputazione, quella del 3 luglio 2014, non deduceva alcuna nullità ed anzi insisteva per la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato con la conseguenza che tardiva deve ritenersi la successiva eccezione sollevata alla seguente udienza del 23 ottobre. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 15 marzo 2023 IL CONSIGLIkRk1ST [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]