CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12616/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c, comma 2 bis e sexies Cds. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla violazione dei parametri di cui agli artt. 69 e 62 bis cod. pen. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti escluso la concedibilità della attenuanti generiche in relazione ai due precedenti specifici dell'imputato. Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Il motivo proposto inerisce ad un vizio del giudizio di bilanciamento che la Corte non ha compiuto, atteso il diniego delle concessioni attenuanti generiche, peraltro del tutto congruamente motivato. Costituisce infatti approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza(Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489,Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 1 6/02/2017, Rv. 270986 - 01; cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Alla inammissibilità del ricorso, riconduc:ibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensor