CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 35463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24638/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio a Roma, via Malcesine n. 30, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Confalonieri, n. 5, è elettivamente domiciliato; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1067 del 18/5/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Giudicato implicito -Diritti autodeterminati -Rigetto della domanda di accertamento della proprietà in virtù di un titolo e riconoscimento incidentale della stessa in virtù di titolo diverso al solo fine di decidere su altra domanda che presuppone la questione dominicale -Sussistenza. Rilevato che: 1. Si premette che, come risulta dalla sentenza impugnata, nel gennaio 1969 la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Caorle sottoscrissero una convenzione, in forza della quale la prima avrebbe potuto realizzare, a proprie spese, una nuova autostazione su un terreno di proprietà comunale, ricevendone la concessione di utilizzo ventennale, e cedeva gratuitamente al secondo alcuni terreni, all’epoca identificati al foglio 43, mappali 16, 294 e 304. Con successiva delibera n. 220 del 12 maggio 1971, il Comune revocò la concessione rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA] per la costruzione dell’autostazione, assumendosi l’onere di completarla, ma nulla dispose in ordine ai terreni ad esso ceduti come controprestazione per la concessione medesima. In ragione di ciò, la [OSCURATO:SOCIETA], con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1977, convenne in giudizio il Comune davanti al Tribunale di Venezia, onde ottenerne la condanna al rimborso delle somme anticipate per la costruzione dell’autostazione e mai restituite e al pagamento dei canoni per l’occupazione senza titolo del terreno, dallo stesso indebitamente trattenuto, instaurando così un giudizio che si chiuse con la sentenza n. 948 del 27 maggio 1983, con la quale la domanda fu respinta sul presupposto che, in forza della originaria convenzione, il Comune avesse acquistato la proprietà del terreno. La Corte d’appello di Venezia, adita dalla società avverso la predetta sentenza, la riformò con la sentenza n. 790 del 9 ottobre 1991, riconoscendo il credito della società e dichiarando la nullità del negozio traslativo della proprietà del terreno al Comune, mentre rigettò contestualmente la domanda proposta da quest’ultimo volta ad accertare l’acquisizione del terreno al proprio patrimonio. Per effetto di quest’ultima pronuncia, la società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della società [OSCURATO:SOCIETA]., chiese ripetutamente al Comune il rilascio del terreno occupato sine tituloe, non avendo ottenuto riscontro, con atto di citazione notificato il 18 marzo 2011 convenne quest’ultimo in giudizio davanti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, affinché venisse accertato e dichiarato che il terreno in Comune di Caorle, in catasto al foglio 43 mappali 304 sub 1, 304 sub 2, 16 e 394, di mq. 780, era di sua proprietà e perché venisse pronunciata condanna del convenuto alla sua restituzione, oltreché alla corresponsione del risarcimento del danno patito per la mancata disponibilità dello stesso, sostenendo che il terreno, già ceduto al Comune in forza di convenzione urbanistica, fosse ritornato nella sua proprietà per effetto della risoluzione giudiziaria della stessa. Costituitosi in giudizio, il Comune ribattè che il terreno era stato irreversibilmente trasformato e destinato a viabilità pubblica comunale da lunghissimo tempo, come accertato dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 790 del 3 ottobre 1991, passata in giudicato, e che, in ogni caso, si era costituita su di esso una servitù di uso pubblico, sia in seguito a dicatio ad patriam, sia per usucapione ventennale. Con sentenza resa ex art. 281-sexies cod. proc. civ., il Tribunale adito dichiarò il terreno conteso di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., riconobbe l’acquisto, in capo al Comune di Caorle, del diritto di servitù di uso pubblico per intervenuta usucapione e rigettò la domanda di risarcimento dei danni. Insorse contro la suddetta sentenza, la società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale propose appello, osservando che, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 790 del 3 ottobre 1991, che aveva dichiarato risolta la convenzione, l’attrice, con lettera del proprio legale, ne aveva più volte reclamato la restituzione e che la sentenza era erronea in quanto non poteva configurarsi alcuna usucapione del terreno da parte del Comune, dal momento che era stata reclamata tempestivamente la proprietà e che, stante la illiceità dell’apprensione, non poteva applicarsi l’istituto dell’usucapione, la quale poteva semmai essere dedotta soltanto decorso un ventennio dall’entrata in vigore della novella legislativa di cui al d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. Il Comune si costituì in giudizio, rilevando l’inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato implicito, in forza della sentenza n. 790 del 1991, con riguardo all’accertamento della realizzazione di opere pubbliche e l’irreversibile e radicale trasformazione e possesso dei terreni contesi, il conseguente acquisto, in capo ad esso, della proprietà del terreno a titolo originario per usucapione e il correlativo effetto estintivo della proprietà in capo alla società, e chiedendo, in via subordinata, che venisse accertata l’avvenuta costituzione di una servitù di uso pubblico e servitù pubblica di passaggio sui terreni in ragione dell’avvenuta realizzazione sugli stessi di opere pubbliche e della loro trasformazione, con conseguente perfezionamento della c.d. dicatio ad patriam, e, in via subordinata, previo accoglimento dell’appello incidentale, che venisse accertato l’avvenuto maturarsi dell’acquisto per usucapione del medesimo diritto e che venissero diversamente regolate le spese di lite che erano state compensate. Con sentenza n. 1067 del 2017, pubblicata il 18 maggio 2017, la Corte d’Appello di Venezia accolse parzialmente l’appello incidentale del Comune, valorizzando all’uopo l’intervenuto giudicato implicito contenuto nella sentenza della Corte d’appello n. 790/91, che, pur avendo sancito la nullità del negozio traslativo dalla società al Comune, aveva parimenti dichiarato, nei limiti dell’eccezione e al fine del rigetto della domanda attorea di condanna dell’ente al pagamento dei canoni per l’occupazione dell’area, stante la sostanziale tardività della richiesta di accertamento, che quest’ultimo aveva comunque acquisito la stessa per avervi eseguito un’opera pubblica; dichiarò inammissibile la domanda proposta dalla società e compensò tra le parti le spese del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza, la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune di Caorle si è difeso con controricorso, col quale ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato a un solo motivo. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso principale, la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto sussistente un giudicato esplicito ed implicito dato dalla sentenza n. 790 del 1991, in forza del quale aveva rigettato le proprie domande. La ricorrente ha, in merito, evidenziato come nessun giudicato esplicito potesse essere ravvisato, atteso che il punto 4) della sentenza n. 790, lungi dall’avere riconosciuto la proprietà dei terreni in capo al Comune, aveva, per contro, espressamente rigettato la domanda del predetto volta ad ottenere l’accertamento dell’acquisizione dell’area da parte sua, senza statuire in nessun modo, nella parte motiva, in merito alla proprietà del bene in capo ad esso, sicché il giudicato era sì esplicito, ma in senso contrario a quello voluto dalla sentenza impugnata. Né poteva ritenersi sussistente un giudicato implicito, atteso che la Corte d’appello, nel 1991, si era limitata a ipotizzare un’acquisizione del terreno da parte del Comune, tramite accordo o espropriazione per pubblica utilità, poiché vi erano state eseguite opere pubbliche, che dette modalità di acquisizione non erano state mai realizzate e che il rigetto della domanda di indennità di occupazione, proposta dalla società, era dovuto alla reputata sussistenza, in capo ad essa, di un diritto al risarcimento del danno, tuttavia non richiesto, e non al pagamento dei canoni, sicché la parte della motivazione valorizzata dalla sentenza impugnata costituiva un mero obiter , rimasto estraneo all’argomentazione svolta e anzi contrastante con la successiva statuizione esplicita. Ad avviso della ricorrente, invero, il giudicato implicito poteva ravvisarsi solo quando il giudice risolve questioni pregiudiziali utili alla decisione, ma non anche quando, come nella specie, la sua valutazione su alcune questioni sia avvenuta, come nella specie, solo incidenter tantum, essendo la considerazione sul punto efficace soltanto nei limiti della vertenza nella quale viene resa, o, a maggior ragione, quando vi sia stata un’espressa statuizione contrastante con la questione decisa incidentalmente. 2. Col secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto erroneamente sussistente un giudicato esplicito ed implicito in realtà del tutto assente, così inficiando l’intera decisione, anche con riferimento alla dichiarata inammissibilità delle domande della società. 3. Col terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in tema di domande autodeterminate, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che la decisione del 1991 avesse rigettato la domanda del Comune sulla base del titolo e che questo lasciasse aperta la possibilità di assegnare il diritto dominicale in forza di altra ragione giuridica, senza considerare che la domanda di accertamento della proprietà è autodeterminata e che perciò la causa petendisi identifica col diritto fatto valere e con il bene che ne forma oggetto, con la conseguenza che, avendo la domanda del Comune ad oggetto l’accertamento della sua proprietà sui beni oggetto della cessione, la verifica andava estesa a qualsiasi titolo idoneo a conseguirla, non solo a quello fondato sulla convenzione e che il rigetto di tale pretesa andava esteso a qualsiasi titolo esistente al momento della domanda. La ricorrente ha, infine, osservato come l’acquisizione del titolo, da parte del Comune, in assenza di una procedura espropriativa, con pagamento della relativa indennità, non fosse in alcun modo possibile, stante il mutamento di orientamento dei giudici di legittimità sulla questione della occupazione acquisitiva conseguente alla sentenza n. 10720 del 3/5/2017, in virtù della quale il privato ha diritto a chiedere la restituzione del bene ancorché irreversibilmente trasformato. 4. Col motivo di ricorso incidentale, il Comune ripropone la domanda riconvenzionale subordinata, relativa all’avvenuto perfezionamento della c.d. dicatio ad patriam del diritto di uso pubblico ovvero della servitù e/o di diritto di passaggio in capo ad esso, sostanzialmente obliterata in appello per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di giudicato, sostenendo che la società [OSCURATO:SOCIETA]., nello stipulare la convenzione e nel cedere i terreni al Comune, avesse esplicitato una condotta denotante univocamente la volontà dimettere l’area privata a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, onde soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, come arguibile dal fatto che nulla venne stabilito riguardo a tali aree nell’accordo risolutivo della convenzione e che la FAP, nel giudizio definito con la sentenza della Corte d’Appello, non chiese la restituzione dell’area, né la rivendicò, dando per assodata la sua definitiva messa a disposizione per il soddisfacimento di pubblici interessi. Ad avviso del ricorrente incidentale, in particolare, la dicatio ad patriam si era definitivamente perfezionata con la realizzazione delle opere pubbliche di viabilità e con l’inizio del loro legittimo uso, indipendentemente dall’entità di durata della pratica collettiva, senza che rilevasse l’esistenza della convenzione, con la firma apposta con la quale la società aveva preso definitivamente atto di una situazione consolidatasi da anni e aveva concretamente confermato la volontà di mettere a disposizione dei cittadini le aree. Infine, la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in contrasto col criterio della soccombenza. 5. I motivi di ricorso principale, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati. Va, innanzitutto, detto che, secondo quanto affermato da questa Corte, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), sicché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (Cass., Sez. 3, 26/02/2019, n. 5486). Il giudicato, dunque, non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che si ricorre al “giudicato implicito” per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che, coprendo sia il dedotto che il deducibile, si estende non soltanto alle questioni espressamente fatte valere nel giudizio, in via di azione o di eccezione, ma anche a quelle, in concreto non dedotte, ma che costituiscono presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione (Cass., Sez. 2, 28/09/1994, n. 7890), sussistendo tra le questioni accertate e decise in modo espresso (e non impugnate), come risultanti dalla motivazione, e quelle che si vogliono tacitamente risolte un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione (Cass., Sez. 1, 12/03/2020, n. 7115 ; Cass., Sez. 1 , 05/07/2013, n. 16824; Cass., Sez.L, 6/4/2012, n. 5581; Cass., Sez. 2, 27/10/2011, n. 22416; Cass., Sez. 3, 9/6/2010, n. 13833). Tali principi si atteggiano in modo peculiare con riguardo al diritto di proprietà e agli altri diritti reali di godimento, in ragione della loro appartenenza ai diritti c.d. autodeterminati, in quanto individuati sulla base del loro contenuto, ossia del bene che ne costituisce l’oggetto. Nelle azioni ad esse relative, infatti, la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto, con la conseguenza che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto (Cass., Sez. 2, 16/10/2020, n. 22591). Nelle azioni ad esse relative, infatti, la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto, con la conseguenza che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso tito lo di acquisto. In tema si servitù di passaggio, ad esempio, questa Corte ha affermato che il giudicato formatosi sull'inesistenza di una servitù di passaggio preclude la riproposizione, in un successivo processo, della domanda di costituzione convenzionale della medesima servitù, sull'assunto che quest'ultima sarebbe sorta in epoca antecedente all’instaurazione del primo giudizio, atteso che, in considerazione della natura autodeterminata di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua nello ste sso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti verificatisi anteriormente ad esso, in quel giudizio si sarebbero dovuti invocare i titoli di acquisto in virtù dei quali il menzionato diritto sarebbe venuto ad esistenza (in tal senso, Cass., Sez. 2, 30/9/2013, n. 22316; Cass., Sez. 2 , 18/02/1991, n. 1682). Lo specifico sbarramento all’efficacia del giudicato, individuata per i diritti c.d. autodeterminati, non rileva però nella specie. La sentenza n. 790 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia il 3/10/1991, su cui il provvedimento impugnato fonda il giudizio di inammissibilità dell’appello proposto dalla società, si è pronunciata, infatti, per quanto qui interessa, non soltanto dichiarando la nullità del negozio traslativo della proprietà del bene conteso, per essere venuta meno la causa giustificativa dello stesso in conseguenza della revoca della concessione dell’autostazione, già deliberata in favore della società, intervenuta con delibera n. 220/71, ed escludendo, pertanto, la sua invocabilità, da parte del Comune, al fine di giustificare l’acquisizione della proprietà del bene, con conseguente rigetto della sua domanda, ma anche evidenziando come, alla stregua della c.t.u. disposta in primo grado, fosse rimasta accertata l’avvenuta esecuzione, sull’area rivendicata, di un’opera pubblica (un raccordo stradale) e l’avvenuta acquisizione, pertanto, della stessa alla mano pubblica, secondo quanto dedotto dal Comune, sebbene al solo fine di rigettare, siccome tardiva, la domanda proposta dalla società, avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento dei canoni per avere occupato il medesimo bene. Ciò significa che non è la questione del rigetto di uno dei titoli di proprietà a precludere, in questa sede, l’esame dell’assetto proprietario del bene conteso, bensì l’accertamento della proprietà, in capo al Comune, del medesimo bene per effetto della irreversibile trasformazione del fondo, decisa con quella pronuncia quale antecedente logico essenziale per la decisione sulla domanda proposta dalla parte privata, trattandosi di punto decisivo comune anche alla presente causa, rispetto alla quale si pone in termini di dipendenza indissolubile. Alla stregua di quanto detto, deve allora escludersi la dedotta erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la fondatezza dell’appello incidentale del Comune relativo all’intervenuto giudicato implicito in forza della sentenza n. 790 del 1991, per avere quest’ultima affermato che la declaratoria di nullità della convenzione non escludeva il rigetto della domanda di pagamento del canone richiesto dalla società, in quanto il Comune aveva eseguito sul terreno un’opera pubblica e pertanto avrebbe comunque acquisito l’area, e che tale questione, essendo stata prospettata dall’ente soltanto con la comparsa di risposta in appello, sarebbe stata valutata nei limiti dell’eccezione, al fine del rigetto della domanda della società, per poi dichiarare inammissibile, in ragione di ciò, quella di accertamento della proprietà da quest’ultima avanzata nel giudizio deciso con la stessa. Né, in presenza di un giudicato implicito, può dirsi rilevante il fatto che, in seguito alla pronuncia delle Sezioni unite n. 735 del 19/01/2015, costituisca principio ormai pacifico quello secondo cui la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, circa la necessità che l'espropriazione debba sempre avvenire in "buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (Cass., Sez.1, 29/09/2017, n. 22929; Cass., Sez. 1, 3/5/2017, n. 10720), essendo l’assetto proprietario ormai definitivamente accertato proprio con tale, risalente, pronuncia. Ne consegue l’infondatezza delle censure. 6. Il motivo del ricorso incidentale è, invece, parte inammissibile e parte infondato. L’inammissibilità investe, in particolare, la questione relativa alla domanda, proposta nei gradi di merito, avente ad oggetto il riconoscimento dell’intervenuto perfezionamento della c.d. dicatio ad patriam, che, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives , indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità, dallo spirito che lo anima (in tal senso, Cass., Sez. 1, 11/03/2016, n. 4851; Cass., Sez. 1, 16/03/2012, n. 4207) e dalla sussistenza di un congruo periodo di tempo o di un atto negoziale o ablatorio(Cass., Sez. 2 , 22/03/2012, n. 4597). Infatti, essendo stata detta domanda assorbita dalla decisione assunta dai giudici d’appello, deve trovare applicazione il principio, espresso da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., Sez. U,25/05/2018, n. 13195) . L’infondatezza del motivo attiene, invece, alla questione delle spese del giudizio di merito, che la Corte d’appello ha compensato tra le parti, nonostante il Comune fosse risultato vittorioso. A questo riguardo, deve osservarsi che, in seguito alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 cod. proc. civ. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», questa Corte ha affermato come, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo (Cass., Sez. 6 - 3 , 14/02/2019 , n. 4360). Ciò significa che non possa ravvisarsi la lamentata violazione nel caso in cui il giudice di merito abbia assolto all’onere di motivare la decisione di compensazione delle spese di lite (Cass., Sez. 5, 24/01/2022, n. 1950), sicché, avendo la Corte d’appello, nella specie, provveduto in tal senso, in ragione della asserita «complessità interpretativa della questione sottoposta al Tribunale», non può che farsi discendere l’infondatezza della censura. 7. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile quanto alla prima parte e rigettato quanto alla seconda. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Ai sensi