Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2022
ECLI:EU:T:2022:383
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0479_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 giugno 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑479/21) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Errore di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Controricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nel controricorso – Rinvio a una precedente sentenza del Tribunale – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 81, § 1, c)]
(v. punto 44)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a), e allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II]
(v. punti 59‑64, 70‑73)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione
[Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, e 2015/1828]
(v. punti 67‑69, 102)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II]
(v. punti 83‑87)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II]
(v. punto 89)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Natura di tali misure – Natura non penale
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II]
(v. punto 90)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II]
(v. punti 94‑100, 125)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II]
(v. punti 104‑105, 107‑108, 111‑112)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II]
(v. punti 114‑116, 118‑119)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3]
(v. punti 122, 123, 125, 126, 130, 131)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 5, § 4 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamento del Consiglio 2021/848, allegato II]
(v. punti 138‑146)
12.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 155)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
(
1
)
GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.