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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2022

ECLI:EU:T:2022:383
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0479_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑479/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Errore di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Controricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nel controricorso – Rinvio a una precedente sentenza del Tribunale – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 81, § 1, c)] (v. punto 44)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a), e allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 59‑64, 70‑73)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, e 2015/1828] (v. punti 67‑69, 102)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 83‑87)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punto 89)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Natura di tali misure – Natura non penale [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punto 90)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 94‑100, 125)

8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 104‑105, 107‑108, 111‑112)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 114‑116, 118‑119)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3] (v. punti 122, 123, 125, 126, 130, 131)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamento del Consiglio 2021/848, allegato II] (v. punti 138‑146)

12. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 155) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0479_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑479/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Errore di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Controricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nel controricorso – Rinvio a una precedente sentenza del Tribunale – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 81, § 1, c)] (v. punto 44) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a), e allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 59‑64, 70‑73) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, e 2015/1828] (v. punti 67‑69, 102) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 83‑87) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punto 89) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Natura di tali misure – Natura non penale [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punto 90) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 94‑100, 125) 8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 104‑105, 107‑108, 111‑112) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/855, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2021/848, allegato II] (v. punti 114‑116, 118‑119) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3] (v. punti 122, 123, 125, 126, 130, 131) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2021/855, allegato I; regolamento del Consiglio 2021/848, allegato II] (v. punti 138‑146) 12. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 155) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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