CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23841/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato il decreto dal Tribunale di Catanzaro del 22 gennaio 2024, chedisponeva la confisca delle quote, pari a un terzo del capitale sociale, della societàSan [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] C, intestate a [OSCURATO:PERSONA], e relativocompendio aziendale pari al 33,33%, del quale fa parte il [OSCURATO:PERSONA] in Briatico, gli appezzamenti di terreno e gli autoveicoli di cui al dispositivo deldecreto.I giudici di merito hanno ritenuto sussistere la sproporzione tra risorseeconomiche a disposizione del nucleo familiare del proposto, [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeBonavita, deceduto il 31 luglio 2022, durante il periodo temporale dimanifestazione della pericolosità dello stesso, e acquisizioni patrimoniali insequestro, temporalmente realizzate nel medesimo periodo, nonché lamanifestazione di pericolosità negli anni dal 1996 al 2013, di inizio dell’abitualededizione del proposto all’attività delittuosa, quale partecipe della consorteriamafiosa, facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], con funzioni apicali di organizzatoree di co-reggente, operante anche sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA],accertata nel processo n.4344/2010 R.G., denominato “[OSCURATO:PERSONA] pulita”, ritenendoloeffettivo proprietario, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], della società formalmenteintestata alla moglie [OSCURATO:PERSONA], e disposto la confisca della società in sequestro,costituita nel 1996.2. Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato adun unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art.24 D.L.gs 150/2011, in punto di requisiti oggettivi e soggettividella confisca, con riguardo alla sussistenza della pericolosità sociale alla data dicostituzione della società, il cui termine iniziale sarebbe stato individuatogenericamente dalla Corte d’appello a partire dagli anni 90.Quanto alle quote della società [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] C, sideduce che, alla data di costituzione della società (anno 1996), la ricorrente erain possesso di somme sufficienti all’acquisto, per l’importo di circa 5 mila euro(derivanti dai redditi per pensione della madre, deceduta nel 2006, e dalla vendita,nel 1981, di un appartamento dei genitori, sito a Torino, appartenente allaricorrente nella misura del 50%, con ricavo di 30 mila euro circa incamerati dallaIl difensore chiede annullarsi l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.1 Il primo ed unico motivo di ricorso è inammissibile in quantomanifestamente infondato anche per la estrema genericità delle censure.2.2 Deve premettersi che il sindacato di legittimità in materia di prevenzioneè circoscritto soltanto al vizio di violazione di legge, secondo il disposto dell'art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011, ivi compreso il vizio di motivazione mancante oapparente e con esclusione dell'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606,lett. e), cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci,Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).Tali principi sono stati di recente sviluppati ulteriormente dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione che, proprio in tema di provvedimenti applicativi dellamisura di prevenzione, hanno chiarito che la violazione di legge sussiste ove siprofila la totale esclusione di argomentazione su un presupposto, un elementocostitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura,configurandosi in caso di radicale mancanza di argomentazione su puntoessenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).2.3 In ordine allo scrutinio relativo all'attualità della pericolosità qualificata delproposto, [OSCURATO:PERSONA], ed al periodo entro il quale la stessa èstata ritenuta sussistente, il decreto impugnato ha diffusamente esaminato ilpunto, sottolineando che il Tribunale aveva operato un chiaro riferimento, qualetermine iniziale di suo riconoscimento, all’anno 1996, e ciò – come ribadito dallaCorte d’appello – sulla base degli esiti del procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, nel cuiambito nei confronti del proposto, deceduto il 31 luglio 2022, prima delladefinizione del processo di primo grado, veniva emessa ordinanza applicativa dellamisura cautelare della custodia in carcere, ordinanza che ha superato il vaglio deigiudici dell’impugnazione e che ha avuto ininterrotta perdurante esecuzione anchenella fase processuale, fino alla declaratoria di inefficacia per scadenza dei terminimassimi di custodia cautelare, e sostituita con le misure coercitive del divieto diespatrio e del divieto di dimore nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]; atti che sonoconfluiti nel procedimento di prevenzione in quanto tutte le decisioni di merito edi legittimità di quel processo sono state prodotte dalla Procura Generale in questoprocedimento.La Corte d’appello ha precisato che le sentenze, di merito e legittimità, emessenell’ambito del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], hanno consentito di accertare in manieradefinitiva l’esistenza dell’associazione mafiosa definita [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],operante sul territorio di Briatico, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nonché hanno tratteggiato la qualificata posizione verticisticadel [OSCURATO:PERSONA] sin dagli anni 90, e ricostruito in maniera dettagliata i rapportifinanziari ed economici che lo legavano al boss [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha sottolineato il significativo dato che l’altro esponenteapicale di tale clan, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. in relazione proprio al suddetto clan, alla pena di dodici anni direclusione nel processo in cui era imputato anche il proposto, oltre al figlioAntonino, divenuto collaboratore di giustizia, e a numerosi altri sodali.In particolare, si è valorizzato l’imponente compendio probatorio utilizzato inquel procedimento, costituito oltre che da univoci dati intercettivi, da convergentidichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che hanno riferito che, sin dallametà degli anni ’90, [OSCURATO:PERSONA] era diventato uomo di fiducia diPantaleone [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], ed aveva svolto un ruolo di primo pianoall’interno del sodalizio mafioso definito “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]”, operante sulterritorio di Briatico, ed aveva posto in essere una pluralità di delitti fine, in materiadi sostanze stupefacenti nonché aveva assunto la gestione, attraverso deiprestanome, di numerose società, nelle quali venivano reimpiegati i proventi dellela confisca, per esserne stata accertata, al di là del dato della formale intestazionedelle quote del capitale sociale a diversi congiunti, l’effettiva riconducibilità aCon riguardo alle società, si indica la società [OSCURATO:PERSONA], formalmenteintestata al figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA], di cui il propostoassumeva la gestione sin dalla metà degli anni 90, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], e dicui è stata disposta l’ablazione.Si indica, altresì, la società [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] C,formalmente intestata alla ricorrente, moglie del proposto, nonché l’accertamento,con statuizione definitiva, dell’effettiva riconducibilità di tale società al proposto,ad [OSCURATO:PERSONA] e al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), e la dispostaconfisca dell’intero capitale sociale e del relativo compendio aziendale, tra cui ilVillaggio [OSCURATO:PERSONA] di Briatico, diversi appezzamenti di terreno, e degliautobus.A fronte di tale statuizione, la difesa non si confronta con tale dato, e contestagenericamente l’individuazione del 1996, quale data di inizio della pericolositàsociale del proposto, senza nulla dedurre in ordine alle ragioni esplicitate dallaCorte d’appello in merito a tale collocazione temporale, che, sul punto, ha chiaritoche la indicazione dell’anno 1996 è stata compiuta sulla base delle convergentipropalazioni dei collaboratori di giustizia, che nell’ambito del su indicatoprocedimento hanno consentito di delineare l’importante ruolo associativo delproposto.Ben lungi, quindi, dall'assumere connotazioni di apparenza, la motivazioneresa sul punto dalla Corte distrettuale risulta saldamente ancorata ai daticonoscitivi acquisiti, valorizzati, nella proiezione temporale, alla luce del ruolo dico-reggente del proposto del sodalizio mafioso di appartenenza. Il ricorso,all'evidenza, svilisce indebitamente gli elementi valorizzati dal giudice di appello,proponendone una critica del tutto frammentaria (oltre che fondata sull'erroneatesi a proposito della regola di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. giàrichiamata) e neppure puntualmente correlata ai dati sui quali si fonda ilragionamento del decreto impugnato: il che rende ragione di un ulteriore profilodi inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.253849)».Va ribadito il principio affermato dalle S.U. Scinardo, secondo cui in temadi confisca di prevenzione, l'erede del proposto che formula richiesta di revoca delprovvedimento ablatorio non è titolare di facoltà processuali non spettanti al suodante causa, perché egli, dovendo essere individuato secondo la nozione propriadel cod. civ., subentra nella medesima posizione giuridica del de cuius, e non puòpertanto vedersi attribuire facoltà che questi non aveva (Sez. U, Sentenza n. 2648del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227 – 02).Quanto poi alla rivendicazione dell’acquisto di un terzo delle quote dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] C con risorse proprie dellaricorrente, si osserva che, nel caso specifico, la prima ragione posta a fondamentodella confisca è stata individuata dalla Corte di merito nella raggiunta provapositiva, emersa con accertamento irrevocabile, nel processo “[OSCURATO:PERSONA]”, dellaeffettiva e reale riconducibilità delle società oggetto del provvedimento ablativo alproposto [OSCURATO:PERSONA], che ha costituito e gestito le società confiscate, e tra questespecificamente la “[OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] C”, investendo iproventi delle attività delittuose poste in essere in attuazione del programmacriminoso.Si richiamano, al riguardo, gli esiti delle accurate indagini patrimoniali svoltedagli inquirenti che hanno permesso di quantificare, unitamente all’importocomplessivo dei redditi leciti del nucleo familiare (comprese le somme percepite atitolo di pensione dalla suocera del proposto, [OSCURATO:PERSONA], ed i proventiderivanti dalla vendita di un immobile in comproprietà con il defunto marito) anchele spese che il medesimo nucleo familiare ha dovuto sostenere non solo persoddisfare, per ciascun componente, le primarie esigenze di vita, ma anche permantenere un tenore di vita superiore alla c.d. soglia di povertà.La difesa non si confronta con tale osservazione, deducendo censure cheappaiono per ciò solo irrilevanti poiché vengono addotti elementi a sostegnodell’avvenuto impiego di risorse proprie della ricorrente per l’acquisto dei beni afronte della non contestata prova positiva dell’intestazione fittizia del bene, di cuiè emersa la riconducibilità e titolarità esclusiva in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro,appare comunque corretto aver considerato, ai fini del giudizio di sperequazionetra entrate ed acquisti, i redditi dell’intero nucleo familiare in essi computando,quindi, anche i proventi che la difesa ha indicato essere di esclusiva pertinenza delconiuge. Tali entrate risultano pervenute in epoca assai anteriore (1981) rispettoall’acquisto delle quote (1996) e dunque ancor più ragionevole appare la scelta diconsiderarle somme che nel tempo sono state impiegate per le comuni esigenzedella famiglia, al pari di quelle del [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto del non modestotenore di vita mantenuto dalla coppia.Anche il presupposto della “sperequazione” - quale elemento sintomatico diderivazione illecita della ricchezza - può dirsi nella specie positivamenteriscontrato, posto che la sua proiezione temporale è stata circoscritta all’arcotemporale in cui sono stati registrati i fatti delittuosi produttivi di ricchezza illecitae che tale lasso temporale risulta praticamente concomitante col contestatoreimpiego di ricchezza illecita nei plurimi ed eterogenei beni oggetto della confiscaqui impugnata. La pericolosità, che è misura dell’ablazione, ha correttamenteinvestito quel particolare percorso esistenziale del proposto, connotato dallecondotte stigmatizzate, per cui ne è risultata pienamente legittima l'apprensionedelle relative componenti patrimoniali, di illecita provenienza, delle quali non èrisultato, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso.L’illecita provenienza di beni, dei quali non risulti, in alcun modo, giustificatoil legittimo possesso, è comunque una “presunzione relativa” che, in quanto tale,ammette la “prova contraria” e, per l'assolvimento dell'onere probatorio posto acarico del soggetto inciso, è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni oeventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", adindicare la lecita provenienza dei beni, con un onere probatorio che diventa menostringente man mano che gli acquisti siano lontani nel tempo. Resta, pertanto,ovviamente salva la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria,lecite fonti reddituali, e, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, ci si può ancheaffidare a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioniche rendano ragionevolmente ipotizzabile la legittima provenienza dei beni incontestazione.In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva inordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la meraindicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio diacquisto degli stessi, dovendo estendersi alla necessaria indicazione dellaprovenienza degli strumenti finanziari utilizzati, dovendo dunque il soggettosottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali ilgiudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attivitàillecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacitàreddituale. Tutto ciò che si richiede al soggetto è di fornire una spiegazionecredibile in ordine ai mezzi e alle circostanze che gli hanno consentito undeterminato incremento patrimoniale, (Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018,Rv. 273388 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402 - 01).Nella specie, mentre la parte pubblica ha assolto l'onere della prova dellasproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto riconosciutopericoloso e del terzi intestatario fittizi, dall’altro, il terzo interessato non risultaaver allegato fatti, situazioni o eventi riscontrabili ed idonei, ragionevolmente eplausibilmente, ad indicare la lecita provenienza dei beni, cosicché è ragionevoleritenere accertata un’ipotesi di intestazione fittizia di beni di derivazione illecitaanche per il periodo oggetto della contestazione.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 28/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]