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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42035/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 12/03/2024, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 333,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2023 in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

La doglianza non è sostenuta dal necessario previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato sorpreso dal personale verbalizzante mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore su suolo pubblico pur non avendone autorizzazione.

La Corte territoriale ha inoltre rilevato che dagli atti in fascicolo l'imputato risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione in data 10 ottobre 2018, configurandosi perciò la più severa ipotesi penale, rilevando altresì come il possesso di proventi non sia un elemento costitutivo di tale reato, che si perfeziona a prescindere dalla dazione di denaro, con il semplice svolgimento dell'attività illecita.

Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la circostanza che l'imputato sia stato colto a svolgere l'attività illecita in una strada particolarmente trafficata, aggravando in tal modo l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma.

Inoltre, il fatto che l'imputato abbia reiterato la medesima condotta in diverse occasioni integra un'ipotesi di abitualità incompatibile con la concessione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 12/03/2024, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 333,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2023 in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è sostenuta dal necessario previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato sorpreso dal personale verbalizzante mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore su suolo pubblico pur non avendone autorizzazione. La Corte territoriale ha inoltre rilevato che dagli atti in fascicolo l'imputato risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione in data 10 ottobre 2018, configurandosi perciò la più severa ipotesi penale, rilevando altresì come il possesso di proventi non sia un elemento costitutivo di tale reato, che si perfeziona a prescindere dalla dazione di denaro, con il semplice svolgimento dell'attività illecita. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la circostanza che l'imputato sia stato colto a svolgere l'attività illecita in una strada particolarmente trafficata, aggravando in tal modo l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Inoltre, il fatto che l'imputato abbia reiterato la medesima condotta in diverse occasioni integra un'ipotesi di abitualità incompatibile con la concessione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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